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di loro commettere al Conseglio de Savii le cause, liti, e differenze diffinitive, e che hanno forza di diffinitiva; osservado in questo li Statuti della Città di Verosa sopra di ciò disponenti.


C A P I T O L O   X I I I.

Dell'allegar sospetto il Vicario.


V

Olendo rimediar alle maligne cavilationi intrdotte d'alcuni, à grave danno, & pregiuditio de Poveri, e delle Vedove, e Pupilli, i quli poco stimando la Divina, & Humana Giustitia studiano di tirar in longo le Cause sotto colore, & pretesto di haver sospetto il Vicario, & à quest'effetto impetravano Lettere dall'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, che nelle Cause loro il Vicario non dovesse ingerirsi, allegandolo in suspeto, non ad altro dine, che di estinguer questa sorte di persone povere, & che non hanno il modo di riccorrere alla Città per litigare, & avvandonare le loro Cause; Per tanto ordiniamo, che alcuna persona, la quale da quì avanti vorrà allegar sospetto il Vicario possi farlo non solo davanti alla contestatione della Lite, conforme alla disposition del Statuo di Verona nel Lib. 2. Cap. 10. Mà anco in ogni parte del giuditio, mà però sia tenuto far notar l'atto di tal suspitione nell'Ufficio della Valle, e nelli atti del Nottario di quella, & non in altro modo, & insieme ad esprimere in quello la causal, che lo move ad allegar il sospetto il Vicario, la quale se sarà conosciuta legitima, sia tenuto il Vica-