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perpetua del suo Ufficio come di Sopra, overo ad arbitrio del Signor Vicario, e del Consiglio.


C A P I T O L O   X L I I I.

Che li Ufficiali non possino far Essecutione fuori delli suoi Colonelli.


I

Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali non possino essequir alcuna commissione fuori delli loro Colonelli, li quali ogni anno li saranno assignati per il Consiglio eccetto però le commissioni di Verona sopra le quali sarà descritto l'Exequatur, & eccettuato le commissioni à posta, le quali possino da ciascun Ufficiale esser esequite, sotto pena di Lire dieci di danari di Verona, da esser applicati come sopra, con la mercede tassata, e non più.


C A P I T O L O   X L I V.

Che non facino Commissioni, se non saranno sottoscritte.


I

Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali de catero, non ardiscano sotto qual si voglia modo, color, ò inganno esequir alcuna commissione, ò altro, se prima non saranno state sottoscritte dalli Nodari dell'Ufficio, e bollate; altrimenti non debbano esser obbedite dalli debitori, in pena di Lire venticinque di danari Veronesi, d'esser applicati come sopra, & di perpetua privation del suo Ufficio, overo ad arbitrio del Signor Vicario.