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nii, che occorreranno nell'Ufficio, e le Lettere, e Mandati dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Rettori di Verona col giorno della presentatione, e col nome, e cognome di quelli che le presentaranno, e produrranno, in pena di Lire 10. di danari Veronesi per caduna volta, che in alcuna delle predette cose mancasse d'esser applicata ut supra. Dovendo poi reponer detti Protocolli, e Scritture, e conservarli nell'Ufficio, in un'Armaro particolarmente à perpetuo commodo tenuto.


C A P I T O L O   X X.

Delle Mercedi, e Salario di tutte le Scritture, & Atti, e quanto possi il sudetto Nodaro ricevere.


I

Tem, Ordiniamo, che il Nodaro deputato al Civile possi haver l'infrascritte summe solamente per sua Mercede, e Salario di tutte le Scritture, e di tutti li Atti, e non altro.

Per ogni Formation di Commandamento, Citatione, Denontia, Pegnora, Interdetto, Sequestro, Intimatione, Tenuta, Denontia di contumacia, Commandamento penale, ed altri Atti simili, e tutto con le sue copie sia di narrativa longa, ò curata, insieme però con la sottoscrittione marchetti numero 4.

Se a sorte vi entrasse, ò vi ponesse il Sig. Nodaro la sola sottoscrittione per caduna marchetti num. 3.

Se questi Atti fossero contro più persone compresa la formatione, con le sue Copie per caduna persona marchetti num. 2.