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rio debba di mano propria, cavare à sorte uno di questi, & quello che sarà estratto, debba restar solo à ballottare, al quale per detto Sig. Vicario ò per il Nodaro le sia dato il giuramento di far prima ma elettione del Vicario, come delli due Nodari, & altri Ufficii soliti farli in simil giorno, con facoltà poi riservata al Signor Vicario di poter diminuire in detta parte, & anco in tutto la detta pena, per legitima causa, & non altrimente.
C A P I T O L O I I.
A chi sia lecito proponere Cittadini da esser ballottati per Vicarii, come per li altri Ufficii.
Tem, Ordiniamo, che il Sindico, li dieciotto Consiglieri, e tutti li Massari delle Ville, e Communi sottoposti alla detta Valle possino proponer un Cittadino, che sia originario della Città di Verona, quali sian approbati per il Sig. Vicario, e per il Coniglio, & istessamente delli Nodari, & altri Ufficii.
C A P I T O L O I I I.
Quali persone debbano haver Voto per la ballottatione del Vicario, & altri Ufficii.
Tem, Ordiniamo, che il Signor Vicario in quelle elettioni habbia due voti, il Sindico, i Conseglieri, e Rasoneri, uno per ciascuno, & quel Cittadino, il quale scoderà più balle in suo favore, sia, & esser debba Vicario, e così sia osservato per li Nodari, & altri Ufficii.