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C A P I T O L O X L V.
Del Salario delli Ufficiali.
Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali, che di tempo, in tempo, saranno eletti, haver debbano ogni anno quel Salario, che li sarà tassato, al tempo della sua elettione, ò della sua confirmatione, per il Sig. Vicario, ò per il Consiglio d'esserli dato quando parerà all'Essattore, ò quando li sarà commodo, overo quando ciò dal Consiglio li sarà imposto.
C A P I T O L O X L V I.
Delli Disdotto Consiglieri, e si hanno da elegger nella Spettabil Communità dalla Valle.
Rdiniamo, che ogni anno il dì primo Settembre, secondo l'antica consuetudini, de mandato del Sig. Vicario per l'Ufficiali Publici sii chiamato il Consiglio, e tutti li Massari dell Communi della Valle, li quali in pena di Lire cinque de denari Veronesi da esserli irremissibilmente tolti, & applicati come sopra, debbano trasferirsi con li doi Rasoneri descritti nel Libro del suo Commune, all'Ufficio della Valle, per esso Consiglio de Diciotto.
C A P I T O L O X L V I I.
Quali persone habbino auttorità di poter ballottar per la elettione dei Consiglieri.
Tem, Ordiniamo, che l'elettione del Consiglio delli Disdotto, il Signor Vicario debba haver