Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/2.1

La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B

../1.2 ../2.2 IncludiIntestazione 20 maggio 2009 75% diritto

La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B
1.2 2.2



[p. 71 modifica]La sentenza emessa nel processo n. 1612/96 ha accertato dunque in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà. In primo grado si affermava che esse facevano capo, anche per il comparto estero e per le società del c.d. Gruppo B, a Silvio Berlusconi, e che l’azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa; in secondo e in terzo grado non erano stati ritenuti sufficienti gli indizi che avevano portato alla condanna di Berlusconi, fermo restando nel resto l’impianto accusatorio. In conclusione, non si è ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.


Anche i fatti relativi all’illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di primo grado si legge che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, utilizzata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo. Le entrate di All Iberian, fra l’altro, erano costituite anche dalle somme accreditate su un mandato fiduciario (Mandato 500) intestato a Silvio Berlusconi presso la Fiduciaria Orefici di Milano.


Le prove orali e documentali raccolte nel presente procedimento dimostrano che Mills, sentito come testimone il 20 novembre 1997, il 12 e 19 gennaio 1998, è stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest. [p. 72 modifica]Quanto alle prove documentali, per comodità di esposizione si prende in considerazione il fascicolo prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007, intitolato Fininvest Group B. Va subito detto che la traduzione di molti documenti lascia certamente a desiderare, ma non inficia in alcun modo la comprensione del testo.

Una prima serie di prove è connessa alla incorporazione di CMM in Edsaco.

Con lettera del 20 maggio 1994 indirizzata a Werner Luthi, soggetto con ruoli dirigenziali in Edsaco e in Cantrade (società entrambe affiliate a UBS, Unione delle Banche Svizzere), che aveva chiesto la lista dei beneficial owners delle società amministrate da CMM, Alì Sarikhani, dirigente di Edscaco, rispondeva: “Mr. Mills è ora agitato [is now agitated]”, e nella presentazione dei clienti si atterrà alla legge inglese (Law Society e Financial Services Act), quindi non dirà i nomi dei soci effettivi, ma questo basterà a Edsaco, che poi svolgerà la sua “due diligence”.

La lettera del 25 maggio 1994 di Mills a Sarikhani contiene l’elenco delle società clienti di CMM: “con una nota per ognuna di esse nella quale si spiega chi è il beneficial owner. In alcuni casi mettiamo solo il nome del fiduciario da cui ci è provenuto il lavoro [the business has come]”1; il tutto sulla base dell’impegno di Sarikhani di mantenere strettamente riservate le informazioni.

La due diligence di cui si parlava nella lettera del 20 maggio 1994 venne eseguita nel giugno successivo da Pierre Amman. È in atti la comunicazione “riservatissima” del 15 giugno 1994 di Amman (la cui deposizione dibattimentale si esaminerà nel prosieguo) a Luthi. In particolare Amman comunicava di aver avuto libero accesso a tutti i documenti di CMM, e che Tanya Maynard (direttrice di CMM) aveva dimostrato “di essere in grado di procurarsi informazioni sulle attività dei clienti qualora fosse necessario, dimostrandolo anche concretamente”.

E ancora: “nella maggior parte dei casi, la CMM conosce gli aventi diritto economico, ma non dovrebbe fornire indicazioni sugli stessi, fintantoché le società vengono introdotte dagli agenti registrati, come ad es. gli inglesi <Solicitors and Barristers>. Mills risponde (in prima persona) per questa clientela. Molto spesso egli ha acquisito questi clienti tramite agenti e ne garantisce in prima persona”2. [p. 73 modifica]Sono allegati al documento quattro elenchi:

- A: Società controllate presso CMM di Londra;

- B: Organigramma della Silvio Berlusconi Financiaria [rectius Finanziaria] S.A.;

- C: Società “A” e “B” della Fininvest, affidate alla CMM;

- D: Osservazioni sugli agenti della CMM. Nello schema sono comprese: All Iberian Ltd., Antares Invest. Ltd., Bridgeston Properties Ltd., Bryson Ltd., Catwell Ltd., Cedar Vale Inv., Century One Entertainment, Crescent Holdings Ltd., Electro Appliance Ltd., Horizont [sic] Development Ltd., Silvio Berlusconi Equipment Ltd.

Ai fini che qui interessano, cioè la diretta conoscenza da parte di Mills della effettiva proprietà di tutte le società di cui agli elenchi Fininvest A e B, va riportato anche un altro brano della nota di Amman, intitolato “Ulteriori informazioni”:

“la CMM cura direttamente i rapporti relativi a tutte le Società Fininvest con Giorgio Vanoni, Amministratore Finanziario della Fininvest e della Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. Secondo Tanya Maynard, le Società Fininvest <B> non sono necessariamente Società appartenenti direttamente alla Silvio Berlusconi Financiaria [rectius Finanziaria] o al Gruppo Fininvest. Tali Società appartengono a Berlusconi, Bernasconi – al quale Mills, a detta di Alì Sarikhani, è legato da uno stretto rapporto di amicizia – ed a Silvio [rectius Livio] Gironi. L’avente diritto economico di queste Società sarebbe spesso l’uno o l’altro di questi signori. Mills ne sa certamente di più3, ma è legato al segreto professionale di avvocato. Tuttavia, gli interessi di queste Società vengono curati anche da Vanoni. Tanya mi ha assicurato – dimostrandolo in mia presenza – che Vanoni è disponibile – su Sua richiesta – a fornire ulteriori informazioni sulle attività delle Società”.

La comunicazione riservata di cui si è appena scritto era stata preparata da Amman sulla base degli appunti di viaggio manoscritti presi durante il ritorno da Londra, ove era stata effettuata la due diligence. Vale qui la pena ricordare che Amman annotava, fra l’altro: “Alì [Sarikhani], in qualità di amministratore fiduciario in Gran Bretagna, può appoggiarsi alla due diligence di tali eccellenti mediatori (Carnelutti e soprattutto Mills), mentre in forza della legge non è tenuto a conoscere i beneficial owner. Ciò nonostante, sono convinto che la CMM ne sappia molto di più di quanto non dovrebbe sapere dal punto di vista della legge4”.

Il rapporto n. 95.06 di Cantrade è un “internal audit”, una disamina della struttura CMM, e contiene ulteriori rilievi e oservazioni, che riprendono nella sostanza le considerazioni di Amman. [p. 74 modifica]Vi si legge, per esempio, che CMM ha un maggior numero di contatti diretti con i beneficial owners di quanti non ne abbia Edsaco, la quale opera in genere attraverso intermediari; che sarebbe opportuno rivedere i rapporti con gli intermediari di CMM, in particolare con i fiduciari svizzeri; che, quanto a Catwell Ltd., non si comprende se L.G. [Livio Gironi], indicato quale beneficial owner e “dipendente di una società italiana”, sia il beneficiario economico o se agisca in rappresentanza della società”5.

Al report segue una pagina di “Commenti” in lingua francese, che conclude con la seguente affermazione, che qui si riporta: “le principal risque potentiel que nous avons relevé, est un risque de renommée pour Edsaco, dans le quadre des affaires Fininvest, au cas ou la personalité de l’homme d’affaires à sa tete se trouve ternie par d’eventuelles <affaires impropres>. Relevons que celui-ci ne signe jamais le moindre document, mais opère au travers d’hommes de paille”. Vale a dire, nella traduzione italiana prodotta dal P.M.: “il principale rischio potenziale, da noi rilevato, è un rischio di reputazione per Edsaco, nell’ambito degli affari Fininvest, nel caso in cui la personalità dell’uomo d’affari a capo di questa società venga intaccata a causa di eventuali <affari impropri>. Rileviamo che quest’ultimo non firma mai nessun documento, ma opera per mezzo di <uomini di paglia> (teste di legno)”.


Di quanto fin qui descritto in base ai documenti acquisiti ha parlato Pierre Amman nel corso della sua deposizione testimoniale: egli (di madrelingua tedesca) è stato sentito in rogatoria a Berna il 18 aprile 2008 dal Sostituto Procuratore federale Alfredo Rezzonico in videoconferenza, in lingua italiana con traduzione simultanea in tedesco.

Amman tra il 1992 e il 2001 era stato consulente legale di Cantrade, in cui Jur Geiger era capo del servizio legale. Edsaco era un’affiliata di Cantrade ed entrambe, Edsaco e Cantrade, erano affiliate di UBS, l’Unione delle Banche Svizzere (nel senso che, come il teste precisava a richiesta del P.M., UBS era diventata azionista al 100 % di Cantrade – quando esattamente egli non ricordava – ed era azionista di Edsaco, in quale misura il teste non ricordava).

Egli aveva svolto in alcune circostanze consulenze legali per Edsaco in quanto affiliata di Cantrade, ma non era direttamente consulente legale di Edsaco, che aveva a Londra i propri professionisti nel campo.

Poiché Edsaco aveva l’intenzione di acquistare CMM, Cantrade (e per essa Geiger) e UBS lo avevano incaricato di effettuare una due diligence a Londra presso CMM per conoscere la situazione della società. Dei rapporti fra Edsaco e CMM egli si era occupato solo in relazione a tale [p. 75 modifica]due diligence, per lo svolgimento della quale aveva trascorso circa tre giorni presso gli uffici di CMM: c’era un archivio nel quale venivano conservati tutti i fascicoli dei clienti (ai quali ebbe accesso diretto), gli uffici in cui lavorava Tanya Maynard (che gli aveva prestato assistenza) e (forse) altri impiegati. I locali di CMM “erano integrati nello studio legale del dottor Mills; quindi una porta più in là c’era l’ufficio legale del signor Mills ed ho avuto più volte un contatto personale diretto con il signor Mills”.

La due diligence era stata determinata dalla necessità di una valutazione non di tipo economico, ma sull’affidabilità della società e della sua clientela: “quali erano i clienti della CMM, quali erano le relazioni con questi clienti, come gestiva i suoi clienti la CMM. L’obiettivo prioritario era avere la sicurezza e verificare che la CMM effettuasse la stessa due diligence che verrebbe utilizzata da una banca svizzera. La Cantrade e UBS volevano assicurarsi che la CMM conoscesse i suoi clienti come previsto dal diritto anglosassone e che fosse in grado di ricevere le informazioni necessarie quando appunto necessario”.

Per svolgere la due diligence egli aveva “sempre ottenuto tutte le informazioni che desiderava, è stato libero di andare a cercare i clienti che voleva analizzare con maggiore attenzione, aveva la libertà di scegliere i dossier che voleva esaminare, ha anche preso dei dossier a caso in modo arbitrario e ha sempre ottenuto delle risposte alle domande che ha posto, nei limiti del possibile6.

Amman spiegava che, mentre in Svizzera è obbligatorio per gli intermediari finanziari conoscere il beneficiario ultimo, ossia l’avente diritto economico di un investimento, CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta ad avere questo tipo di informazioni, che quindi egli non ebbe.

A seguito della due diligence egli scrisse una relazione, con degli allegati, per Cantrade e UBS (il documento di cui sopra si è scritto). Egli voleva verificare “se CMM fosse in grado, su richiesta, di conoscere l’avente diritto economico chiedendolo all’avvocato o al fiduciario. Questo perché la CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta a conoscere l’avente diritto economico ma noi volevamo garantire che se per un qualsiasi motivo volessimo venirne a conoscenza di poterlo fare. Devo precisare che potevano evitare di non conoscere l’avente diritto economico solo se fra le parti come intermediario c’era un professionista tipo un avvocato o un fiduciario”.

CMM aveva centinaia di clienti, e fra questi c’erano Fininvest o società della Fininvest, società gestite dalla Fininvest. Il beneficiario di alcune società era Silvio Berlusconi, di altre Bernasconi. Il teste ricordava anche il cognome “Gironi”, senza sapere in quale contesto collocarlo. Così anche quanto a Paolo Berlusconi: “si è parlato di un fratello di Berlusconi ma non mi ricordo del nome”. [p. 76 modifica]Le società del Gruppo Fininvest erano divise in due gruppi: “le società A erano società conosciute al pubblico e le B erano società che erano sconosciute al pubblico o non ancora conosciute oppure inattive”, ma “questa suddivisione non era proprio una scienza esatta”.

Non ebbe la possibilità di verificare il contenuto patrimoniale delle società del Gruppo B: “CMM era una società che oggi chiameremmo una trust company e aveva il compito di gestire delle strutture di società, non si occupava del patrimonio di queste società; si occupava di effettuare board resolutions, di procurare direttori, ma la gestione economica attiva non era compito della CMM. Nei dossier ho visto pochissimi casi in cui c’erano tracce di conti, in un paio di casi c’era una spiegazione, per esempio c’era una società che deteneva un immobile o una nave, ma non mi ricordo più se erano società della Fininvest o altre società”.

In conclusione il giudizio finale della sua due diligence era stato positivo.

Su domanda del P.M. Amman forniva ulteriori precisazioni.

La decisione di effettuare la due diligence era stata presa dal direttivo di UBS, o almeno il direttivo di UBS aveva dato il suo nullaosta. Amman ricordava che aveva ricevuto le indicazioni da Stephan Haringer, che era nel consiglio di amministrazione di Cantrade ed era al contempo direttore generale di UBS.

Uno dei suoi compiti era quello di accertare se la CMM avesse dei clienti politicamente esposti, “politically exposed”: “le banche svizzere hanno sempre avuto interesse a conoscere i loro clienti politicamente esposti … da alcuni anni la legge prevede un processo di autorizzazione speciale per i clienti politicamente esposti”; Amman però non ricordava se all’epoca la legge fosse già in vigore. Aveva saputo che CMM aveva un cliente politicamente esposto, Silvio Berlusconi, da Geiger oppure da Werner Luthi, che faceva parte della direzione di Cantrade ed in questa funzione era anche un organo di Edsaco.

In relazione alla comunicazione “riservatissima” del 15 giugno 1994 già esaminata, il teste confermava di averla redatta lui stesso per il dottor Geiger, e di avervi allegato quattro elenchi (“Beilagen A, B, C, D”).

Quanto al foglio “Ulteriori informazioni” (anch’esso sopra descritto), Amman dichiarava di aver ricevuto le informazioni ivi riportate da Tanya Maynard oppure da Mills, e di aver parlato con Mills dei “beneficial owners” di queste società: “era uno dei miei compiti principali”.

In alcuni casi né Maynard né Mills erano a conoscenza di tutte le informazioni, anche se egli aveva l’impressione che “Mills avesse altre informazioni legate a queste società,… che risultavano dalla sua funzione di consulente legale”. Per alcune società egli aveva posto delle “domande di prova”, perché voleva verificare “se a delle domande concrete la signora Maynard o il signor Mills potessero accedere direttamente all’informazione, nel caso concreto attraverso l’amministrazione [p. 77 modifica]finanziaria di Fininvest”. Così egli aveva assistito personalmente a delle telefonate (di Maynard o di Mills) a Fininvest, nelle quali probabilmente Vanoni (in quanto rappresentante Fininvest) aveva fornito le informazioni richieste.

Di questi temi avevano parlato nell’ufficio di Mills: il teste non ricordava se il fatto che le società appartenessero a Berlusconi, Bernasconi e Gironi gli fosse stato detto da Mills oppure da Maynard. Comunque in qualche caso ne aveva avuto notizia da Maynard, aveva chiesto conferma a Mills ed al rappresentante della Fininvest e aveva saputo “che o l’uno o l’altro o assieme erano beneficial owner di una società”.

Quanto ai documenti allegati alla sua relazione, in alcuni dei quali è indicato il beneficiario economico della società (per esempio Giancarlo Foscale per All Iberian), mentre in altri casi è scritto “nessuna traccia di beneficiario economico”, Amman dichiarava: “CMM è una trust company che in base al diritto anglosassone non è tenuta a conoscere il beneficial owner se l’intermediario lo conosce e l’intermediario deve essere un fiduciario o un avvocato. Io dovevo solamente garantire che se avessi dovuto chiedere chi era il beneficial owner, o l’avvocato o il fiduciario avrebbero potuto darmi la risposta. Ed è per questo che … non è sempre contenuto negli atti il beneficial owner: bisognava semplicemente garantire che in caso di necessità si potesse accedere al nome del beneficial owner”, cioè “bisognava chiedere a Mills o alla Maynard e Maynard e Mills dovevano poter chiedere all’avvocato o al fiduciario”.

Il teste “vagamente” ricordava il nome di Carlo Bernasconi, del quale gli era stato detto che “era una persona di fiducia di Berlusconi”. Di Livio Gironi non ricordava nulla.

In ordine al significato delle parole contenute nella sua relazione, cioè “le società A sono de notoriété publique”, egli dichiarava che “erano conosciute al pubblico”, ed alla domanda se comparivano nei bilanci Fininvest rispondeva che erano conosciute in Italia “perché per esempio operavano nel settore del cinema o della televisione”.

Quanto al manoscritto di quattro pagine (anch’esso sopra esaminato) Amman dichiarava di averlo redatto appena tornato da Londra, durante l’incontro dei dirigenti di Cantrade tenutosi presso l’albergo Dolder di Zurigo (è infatti su carta intestata dell’albergo): Werner Luthi gli aveva chiesto “di fargli alcune annotazioni durante il meeting perché era molto interessato ad avere delle prime informazioni”. La relazione fu scritta circa una o due settimane dopo.


Va qui riportato ovviamente anche il contenuto dell’esame di Tanya Maynard, nelle parti relative alle società del Gruppo Fininvest B, per la sua connessione con le dichiarazioni di Amman e per la sua oggettiva rilevanza. [p. 78 modifica]Nel corso dell’esame della teste le parti facevano riferimento al fascicolo di documenti predisposto dal P.M. per la rogatoria: ed a tale fascicolo (faldone 4 bis) qui ci si riferisce, per comodità di esposizione.

Tanya Maynard (esaminata in rogatoria appunto, “a porte chiuse”, secondo la modalità già descritta) aveva lavorato con Mills tra il gennaio 1989 e il luglio 1994, dal 1991 quale direttrice di CMM. Nel suo ruolo, fra tutti i soci dello studio Mackenzie Mills, faceva capo in particolare a David Mills.

In relazione alla costituzione delle società offshore, la testimone dichiarava che prendeva istruzioni in una riunione con il cliente, oppure dopo una riunione fra David Mills e il cliente, ed in base a quelle istruzioni (anche relative agli accordi fiduciari tra CMM e cliente) procedeva alla costituzione di un’entità o all’acquisizione di un’entità strutturata, a seconda delle richieste. Dopo che Edsaco aveva acquisito CMM, lo studio si era spostato negli uffici di Edsaco, continuando “come prima a lavorare per i nostri clienti”.

Aveva svolto un ruolo di assistenza a Pierre Amman della Banca Svizzera Cantrade, per la due diligence che questi doveva effettuare per conto della banca al momento della acquisizione di CMM da parte di Edsaco: “dovevo assistere nel processo di due diligence, avevo accesso a tutti i nostri files, ero nella sala, sono rimasta nella sala fino a quando lui ha passato in rassegna questi files, non mi ricordo come, ma credo che mi abbia fatto delle domande su determinate questioni, io … non avevo queste risposte oppure gli ho detto che potevo tenere [rectius ottenere] le risposte”.

In relazione alla suddivisione delle società Fininvest in un Gruppo A e un Gruppo B e al documento del 5 maggio 1994, “FININVEST GROUP B COMPANIES” (cartellina H del faldone 4 bis, pagina 96), la teste dichiarava che agli inizi non c’era alcuna divisione, ma “con il passare del tempo il numero delle società aumentava e da quello che mi ricordo io avevo fatto delle categorie in A e B per semplificare il mio lavoro … con la consulenza di David Mills, da sola non sarei stata in grado …” Aggiungeva che i soci delle società B non erano i beneficiari diretti, e di non sapere se queste società rientrassero nei bilanci Fininvest.

L’elenco era un promemoria che le serviva per capire dove fossero i documenti, “dovevo essere discreta [discreet], non potevo discutere delle società B con qualsiasi persona che mi avesse chiamato per chiedermi informazioni della Fininvest, accettavo istruzioni soltanto o trattavo soltanto con alcune persone all’interno di Fininvest, oppure persone nominate da Fininvest”. Spiegava poi alcune sigle contenute nell’elenco: in terza colonna S.C. significa “share certificate”, certificato azionario; GV sta per Giorgio Vanoni (“un dipendente che si occupava dell’aspetto finanziario di Fininvest”); la data che segue è quella dell’invio a costui dei certificati azionari, non sapeva neppure dove, in quale Stato. [p. 79 modifica]Precisava Maynard che non sempre veniva messa al corrente di chi fosse il beneficiario di una società: non c’era bisogno che lei lo sapesse e non sempre ne aveva il diritto, comunque se lo sapeva lo annotava.

Maynard dichiarava di essersi anche recata presso Fininvest a Lugano. Non ricordava il nome del “capo”: “ecco, Giorgio Vanoni, credo che sia stato uno dei boss, Alfonso Cefaliello, un certo Menenti, Candia Camaggi”. Non aveva invece mai incontrato Carlo Bernasconi, sapeva che era “un direttore di alto livello all’interno della struttura societaria”, ma non sapeva esattamente quale fosse il suo ruolo.


Tornando all’esame del fascicolo prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007, intitolato Fininvest Group B, va evidenziata per il suo grande interesse la “NOTA GENERALE PER MR. DAVID MILLSdel 22 dicembre 1995.

Dal tenore della nota, trasmessa via fax, risulta evidente che essa è stata scritta da chi era a completa conoscenza di tutte le società offshore del Gruppo Fininvest e ragguagliava a tal proposito Mills, affinché potesse – malgrado il fatto che molta documentazione era andata distrutta o era stata distrutta dall’autore della nota, come egli stesso scrive – tentare una ricostruzione della situazione: “Ho riflettuto sul tuo progetto e ritengo che possa essere un’ottima soluzione se è accettabile e credibile l’ipotesi che tu abbia ricevuto ingenti finanziamenti dal Gruppo (che ti hanno permesso di fare utili tassabili in Inghilterra). Secondo me questa è una cosa basilare per fare stare in piedi il progetto, perché ci sono operazioni ancora in corso e per importi rilevanti per le quali occorre dare una dimostrazione di dove sono arrivati i soldi, dato che, vista l’entità, non credo si possano far risalire a tue risorse. Una seconda cosa importante è sapere se occorre dare una documentazione completa di tutte le operazioni. Purtroppo una parte è stata distrutta tempo fa e qualcosa ho distrutto anch’io il mese scorso quando non sapevo più dove custodire le carte. Pertanto, se occorre tutto, è inutile che ci diamo da fare. Se invece è possibile tralasciare qualcosa, vale la pena di tentare la ricostruzione, tenendo presente, come rileverai dalle note delle singole società, che qualcosa si può ricuperare in altro modo. Nella mia stanza dove tu sai vi è un raccoglitore intitolato <Bilanci> o qualcosa di simile …”.

La nota è evidentemente stata scritta da chi non poteva accedere alla propria stanza: ed infatti nel corso dell’interrogatorio del 18 luglio 2004 davanti ai P.M. milanesi (di cui si tratta in altra parte di questa motivazione) Mills ha dichiarato di aver avuto più contatti con Giorgio Vanoni ai tempi della sua latitanza (coincidenti con la data riportata dal fax) e di aver da questi ricevuto in quell’epoca anche le informazioni e istruzioni contenute nella nota qui in esame. [p. 80 modifica]È interessante osservare, fra l’altro, che nella nota si fa riferimento al progetto di Mills (che bisognava cercare di far “stare in piedi”) di dichiarare nel Regno Unito un utile e sottoporlo a tassazione: come si vedrà, esattamente così poi avvenne in relazione al c.d. dividendo Horizon.

Altri punti della suddetta “Nota generale” del 22 dicembre 1995 rivestono interesse in relazione al tema di cui qui ci si occupa. Ad esempio si racconta dello spostamento della proprietà delle azioni della società Antares (che aveva partecipato alla “operazione Rinascente” prima e alla “operazione Standa” poi), spostamento avvenuto “quando abbiamo saputo che il nome Antares era stato individuato” (pag. 3 del fax); dello spostamento della proprietà delle azioni della società Cedar Vale (che aveva partecipato alla “operazione Mondadori”) quando anche questa venne “individuata” (pag.4); analogo spostamento era in corso per la società Marble (che aveva acquistato azioni Mondadori), per gli stessi motivi (pag. 5); si dà conto che la società Henwood era quella che aveva sostituito Antares, Cedar Vale e Marble, e tale nome era stato “stranamente già individuato in quanto appare nei documenti che mi riguardano” (pag.6).

Di particolare rilievo la descrizione di All Iberian e di Pennine, la società “utilizzata unicamente per raggruppare sotto un unico bilancio le operazioni di Telepiù”.

Quanto a All Iberian (pag.1), è scritto che quando la Svizzera “ha modificato le regole di gestione dei conti bancari imponendo l’individuazione del beneficiario economico … siamo stati costretti a chiudere i conti non in regola (tutti con procura Ferrecchi/Cattaneo). Stranamente, non veniva richiesto nulla per All Iberian. È questa la ragione per la quale tutte le operazioni successive sono state fatte attraverso quest’unico conto rimasto disponibile. Pertanto All Iberian, esaurita l’operazione Rinascente, ha fatto da cassa centrale per tutte le operazioni svolte, ricevendo finanziamenti dal Gruppo e concedendoli alle varie società interessate, per conto delle quali ha eseguito le operazioni via via necessarie. Quando Gironi ha preso la residenza a Montecarlo e si è prestato a dichiararsi come beneficiario economico, abbiamo aperto un nuovo conto alla SBS a nome Catwell, con procura al solo Ferrecchi e dichiarando come beneficiario economico Gironi (così dovrebbe risultare presso la banca). Il conto All Iberian è rimasto aperto ancora per qualche tempo per esaurire alcune operazioni in corso e poi è stato chiuso e sostituito totalmente da Catwell. Occorre quindi fare attenzione che la ripresentazione di tutte le operazioni sotto un altro tetto (Inghilterra) coinvolge anche le operazioni ed il conto presso la SBS di Catwell che finora non è stato toccato (anche se credo che sarà molto difficile che non venga prima o poi coinvolto) ...”.

Quanto alle vicende di Telepiù e della società Pennine (pag. 2), nella nota è scritto che i relativi contratti “si trovano sparsi in varie località (Londra, avvocati, mio archivio segreto, ecc.)” ed alcuni erano stati già distrutti. [p. 81 modifica]L’“operazione Della Valle” è descritta come la più complicata. Qui semplificando (e rimandando a pag. 3 del fax) si deve dire che Vanoni scriveva a Mills come fosse stato effettuato il finanziamento a Della Valle affinché questi sottoscrivesse azioni di Telepiù, dato che costui non era in grado effettuare versamenti ma doveva risultare proprietario della quota finale. L’operazione era stata attuata prima con dei finanziamenti effettuati tramite Arner, poi creando una catena di società “nella quale far giocare l’effetto moltiplicatore costituito dal rapporto capitale/debiti”, introducendo anche nella catena una società “schermo”; in seguito, tramite finanziamenti della Banca Internazionale del Lussemburgo ad una società olandese creata da Della Valle, società che a sua volta ne creava una in Lussemburgo, che infine comprava una società belga, si riusciva “senza versare una lira dall’Italia … a far giungere a Telepiù importi superiori ai 200 miliardi”.

Da questo documento risulta dunque in modo incontrovertibile che Mills, in epoca antecedente a quella in cui avrebbe deposto nei processi in Italia, era stato messo a parte di moltissime informazioni riservate afferenti le società Fininvest B, compreso lo scopo per le quali erano state create ed avevano operato. Risulta altresì evidente dal tenore della nota che Mills conosceva l’identità della proprietà effettiva di tali società: è illuminante a tal proposito quanto scritto in relazione ad All Iberian, ed in particolare il fatto che Gironi si fosse “prestato a dichiararsi come beneficiario economico”.

E dunque: sia dalla due diligence effettata da Pierre Amman (con tutti i documenti ad essa connessi) che dalla nota inviata da Vanoni durante la sua latitanza nel dicembre 1995 a Mills, oltre che dalla deposizione di Tanya Maynard, risulta che l’imputato era a conoscenza dell’identità degli effettivi proprietari delle società del Gruppo Fininvest B, e sapeva perfettamente che alcune persone – incontrovertibilmente fra queste Gironi – si erano “prestate” a dichiarsi beneficiari economici: erano “teste di paglia” (come definiti nel documento di Cantrade “Commenti” sopra esaminato).

Pertanto Mills è stato certamente reticente quando rispondeva alle domande relative alla proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B, ed in particolare anche in relazione alla c.d. vicenda Telepiù7.

Ulteriori elementi riscontrano queste affermazioni, ed attengono alle vicende degli scatoloni contenenti la documentazione delle società del Gruppo Fininvest B. Risulta infatti che Mills ebbe un ruolo attivo nel trasferimento di tali documenti dagli uffici di CMM a luoghi diversi. [p. 82 modifica]Innanzitutto si deve ricordare che Tanya Maynard ha dichiarato fra l’altro, in maniera molto vaga, in relazione al documento di pagina 120 cartellina H del faldone 4 bis (documenti predisposti dal P.M. per la rogatoria), consistente in un elenco di fascicoli con alcuni numeri ed indicazioni per ciascuna, spedito all’Isola di Man il 13 giugno 1995 (come da annotazione manoscritta), che forse, a seguito della “raccomandazione di un auditor che non stavamo conservando la documentazione originale in maniera sicura”, fu deciso di “analizzare tutti i fascicoli societari ed eliminare tutti i certificati azionari o i documenti importanti del fiduciario”, situandoli in una struttura antincendio di grandi dimensioni. A dire della teste, l’indicazione manoscritta “Orange = Flat” fa riferimento ad un fascicolo arancione, un fascicolo societario conservato in un appartamento.

Questo significa che nel giugno 1995 (quando già erano notoriamente in corso le indagini da parte della magistratura italiana per corruzione e altro, che sarebbero sfociate fra l’altro nei processi n. 1612/96 e 3510+3511/96) la documentazione più importante relativa ad una serie di società, non solo del Gruppo Fininvest (fra esse: Principal Communications Ltd. e Principal Network Communications Ltd. – di entrambe “holder” Principal Finance Ltd. – Silvio Berlusconi Entertainment Ltd. – “Holder” lo stesso David Mills – ed altre facenti capo ad esempio a Paolo Marcucci) era stata spedita nell’Isola di Man, di fatto occultata. E per questo non venne, evidentemente, trovata durante la perquisizione dell’aprile 1996.


Numerose comunicazioni relative al trasferimento della documentazione afferente le società del Gruppo Fininvest B sono contenute nel fascicolo “Fininvest Group B” prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007. Come si è già accennato, si tratta di atti non elencati con l’indicazione di un numero, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana; la maggior parte di essi – senza la traduzione – è contenuta anche nel fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria londinese, faldone 4 bis.

A pag. 122 della cartellina H di tale faldone (cui si fa riferimento per comodità di consultazione) si trova un manoscritto, datato 24 novembre 1995, redatto su carta intestata di CMM da Julian Beardsley (di Edsaco), intestato "PRINCIPAL NETWORK - Blue file", diretto a Scott (il socio di Mills nello studio Withers, con cui si era fuso il precedente mese di ottobre lo studio Mackenzie-Mills). Esso contiene istruzioni affinchè gli scatoloni numerati da 43 a 45 (“43-45 boxes”) vengano portati via e messi in deposito fuori dagli uffici di CMM (“outside our offices”). Nella medesima data, ha ricordato il P.M. nella sua memoria del 14 gennaio 2009, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giorgio Vanoni, responsabile “operativo” delle società offshore del Fininvest B Group, con riferimento all’attività di All Iberian Ltd e in particolare al finanziamento di dieci miliardi di lire a favore di Bettino Craxi da parte di All Iberian. [p. 83 modifica]In un altro documento firmato da Julian Beardsley (a pag. 123 della cartellina H sopra menzionata), un fax del 10 gennaio 1996, sono contenute istruzioni relativamente alle scatole che devono esser trasferite a Malta [“relating to the boxes which need to be shipped to Malta”]. Si tratta di 38 scatole, numerate 4-5-6-7-8-9-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-458.

Il 16 aprile 1996 veniva effettuata la perquisizione presso Edsaco, alla presenza dei Pubblici Ministeri italiani. È in atti (ad esempio a pag. 95 della citata cartellina H, così come nel fascicolo “Fininvest Group B”) un memorandum indirizzato da Matthew Wickers a Sarikhani, in pari data, in cui si raccontano le modalità di svolgimento della perquisizione, sostanziatasi in una sorta di ordine di esibizione: con la conseguenza che i documenti erano stati cercati e consegnati dagli stessi dipendenti di CMM (Tanya Maynard, Julian Beardsley e Andrea Baroni), mentre i pubblici ufficiali e gli inquirenti venivano fatti attendere in una sala riunioni. Mills era sopraggiunto nel corso della perquisizione, durata oltre quattro ore.

Non venivano così prodotti i documenti relativi a Principal Network, Century One e Universal One, consegnati invece il successivo 19 aprile 1996 a Paolo Del Bue (come si vedrà nel paragrafo relativo a tali società).

Molti altri venivano pochi giorni dopo inviati all’Isola di Man (cfr pag. 124 della più volte citata cartellina H): il 29 aprile 1996 Wickers informava Sarikhani dell’invio dei documenti evidenziati nell’elenco allegato – su richiesta dei clienti – alla “Edsaco (Isle of Man)”, perché tali società si riferivano ad affari personali non connessi con le società del Gruppo Fininvest [… at the request of the clients we have forwarded the files highlighted on the attached list to Edsaco (Isle of Man) Limited for storage. This on the bases that these companies relate to personal matters not connected with the Fininvest Group of companies] e sarebbero comunque rimasti sotto il controllo di Edsaco. Nel successivo elenco si trova però, ad esempio, la società Pennine, di cui sopra si è scritto in relazione a Telepiù, oppure Turnstone, che Mills stesso nel suo esame nel processo All Iberian dichiarava essere una società del Gruppo B.

Successivamente, l’11 ottobre 1996, Edsaco (con lettera a firma di M. Wickers) inviava a Mills, come da sua richiesta, tutti i documenti relativi alle società Fininvest. Alla nota (reperibile in affoliazione P.M. 439 del fascicolo “Fininvest Group B) è allegato un elenco manoscritto del contenuto di ogni scatola, vale a dire un elenco di società (così per esempio, nominando alcune di quelle cui nella presente motivazione si è già fatto riferimento: All Iberian, Antares, Henwood, Marble, Cedar Vale, Norbury Investments, Pennine, Horizon, Turnstone, Principal Network, Principal Communication, Silvio Berlusconi Ltd., Principal Finance). [p. 84 modifica]Subito dopo, il 14 ottobre 1996, Mills incontrava Robert Drennan (come da “MINUTES OF MEETING” in pari data, documento contenuto sia con il numero di affoliazione 460 nel fascicolo prodotto il 13 aprile 2007 che nella cartellina J del faldone 4 bis, pag. 153), cui chiedeva di assumersi i compiti relativi alla organizzazione necessaria per procedere alla registrazione delle società a Londra. Dopo averlo più volte rassicurato del fatto che non sarebbe stato coinvolto in alcuna attività illecita, ed aver concordato il compenso, Mills trasferiva presso lo studio di Drennan la documentazione delle società in 35 scatoloni (descritti in un elenco in atti). Da tali note si evince fra l’altro che Fininvest aveva interposto gravame avverso la perquisizione effettuata il 16 aprile 1996 presso Edsaco, ed anche Mills non aveva ottemperato ad una richiesta di produzione di documenti in attesa della risoluzione della opposizione proposta da Fininvest.

Nelle “MINUTES OF MEETING”, più esattamente, si legge: “Ho incontrato David per poterci accertare di tutto quello che riguarda le Società Fininvest. David mi ha detto che ha agito per il cliente per circa diciassette anni9. In origine, la sua società, CMM Corporate Services Limited. ha venduto questa società nel 1994 ad Edsaco. Edsaco a quel punto aveva tolto tutto il lavoro che non riguardava Berlusconi da CMM Corporate Services Limited, ed aveva tenuto solo il lavoro che riguardava Berlusconi in quella società. Nell'aprile del corrente anno, le autorità fiscali hanno convinto lo SFO a consegnare un mandato a David Mills per poter avere accesso alle sue carte riguardanti le società Fininvest e hanno anche perquisito gli uffici di Edsaco e sequestrato i loro file riguardanti una lista specifica di società. Come risultato, i proprietari di Edsaco, UBS, avevano fatto sapere che non desideravano più avere niente a che fare con le società Fininvest, ed istruirono Edsaco di disfarsene. … Un ricavo … si è cristallizzato in una delle società di cui David è il beneficiario, e questo ammontare è rimasto in possesso dei soci di Mackenzie Mills10: Edwards & Co (il braccio contabile di Edsaco) aveva strutturato un accordo con il Fisco in modo tale che le tasse dovute per questo guadagno sono state pagate… David disse che Fininvest aveva fatto richiesta di una revisione giudiziaria per impedire che lo SFO continuasse a passare le carte alle autorità fiscali italiane. Sono stati sentiti due settimane fa e stanno ancora aspettando il giudizio. Chiesi a David se pensava che le cose sarebbero andate secondo i loro desideri, ma lo sguardo sulla sua faccia ha fatto intendere che secondo lui non c' erano delle buone prospettive ... David vorrebbe che R & H fungesse da coordinatore per le società e che fosse il punto focale tramite il quale avvenisse tutta la corrispondenza fra il Gruppo Fininvest in Italia ed i Direttori ed i Segretari delle singole società … David ha detto che aveva preso in considerazione la possibilità di riportarle nel [p. 85 modifica]Regno Unito presso il suo ufficio, ma che il dipartimento di segreteria non era sufficientemente sviluppato. Disse che sentiva anche che fosse nell'interesse del cliente (e fra le righe mi è parso di capire anche negli interessi dei suoi nuovi soci presso Withers) che venisse coinvolto qualcuno di indipendente…”


Robert Drennan, commercialista iscritto all’Albo dei Chartered Accountants del Regno Unito e del Galles, ha deposto in rogatoria a Londra il 26 settembre 2007, “a porte chiuse” (secondo la modalità di cui si è già scritto) per la maggior parte del suo esame.

Lo studio di cui egli fa parte, Rawlinson & Hunter, è uno studio di commercialisti del Regno Unito, e fornisce una serie completa di servizi aziendali, anche all’estero: Isole Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Guernsey, Jersey, Ginevra, Nuova Zelanda e Sidney. Lavora per aziende e clienti privati molto facoltosi, per società pubbliche, svolge servizi di strutturazione fiscale, audit e finanza aziendale. All’interno dello studio Drennan è il responsabile dell’area finanza aziendale, si occupa di assistenza in materia di contenziosi e questioni forensi. Fornisce ai clienti servizi di audit e di consulenza coadiuvandosi con degli esperti tributari, come il socio Barker.

Drennan aveva conosciuto personalmente Mills all’inizio del 1993 quando uno dei suoi soci, Jeremy Scott, gli aveva chiesto di occuparsi di un’indagine relativa ad un cliente nel Regno Unito: Mills in quella occasione gli aveva fornito una consulenza in materia di questioni fiscali italiane, che esulavano dalle sue personali competenze professionali.

Nel 1996 una sera gli aveva telefonato Margaret Robinson, sua socia, chiedendogli se svolgeva servizi di amministrazione aziendale; gli aveva detto che c’erano state perquisizioni a sorpresa ad opera dello SFO (Serious Fraud Office) in diversi edifici delle società Fininvest, di cui aveva spiegato brevemente il background, e gli aveva chiesto se potevano analizzare “in maniera indipendente” per conto di queste società i documenti che erano stati “portati via” e poi restituiti. Avuto il consenso del suo socio David Granger, egli aveva risposto positivamente.

Aveva incontrato dunque Mills, e aveva preso appunti durante la riunione, come da annotazione sopra riportata (“MINUTES OF MEETING” del 1 .ottobre 1996). Nella deposizione Drennan illustrava gli appunti che aveva preso.

La riunione si era svolta negli uffici di Mills, dove c’era una pila di scatoloni: Mills aveva spiegato il suo rapporto con il gruppo Berlusconi e la Fininvest, il suo ruolo, l’inchiesta svolta dallo SFO su impulso delle Autorità italiane (senza dirgli nulla in relazione al proprio eventuale coinvolgimento personale), aveva raccontato dei singoli clienti con cui intratteneva rapporti e della situazione delle società: di alcune si sarebbero dovuti occupare, altre furono ignorate; la maggior parte comunque [p. 86 modifica]stavano cessando l’attività. Drennan aveva passato in rassegna ciascun documento – che Mills poi gli avrebbe mandato – per decidere come procedere.

In relazione alle attività che svolgeva per Berlusconi, Mills aveva detto di aver messo a punto assieme a persone che lavoravano per Berlusconi, all'interno del Gruppo Fininvest, una struttura di società offshore, sia per proteggere i profitti dal fisco italiano sia per proteggere la proprietà di Berlusconi o del gruppo Berlusconi di più stazioni televisive (pratica illegale in Italia) per un certo periodo di tempo sino alla loro vendita, in relazione alla quale aveva menzionato il gruppo Kirch. Le società offshore del Gruppo Fininvest erano state costituite a vantaggio appunto di Berlusconi e del suo Gruppo. Mills gli aveva fatto intendere che lavorava per il Gruppo Fininvest in generale, e aveva detto che trattava con alti dirigenti (“alcune figure senior”), senza farne i nomi.

Gli aveva detto anche che aveva visto Berlusconi e sua figlia una volta (senza entrare nei particolari: aveva detto soltanto che li aveva incontrati l’autunno precedente) e che non aveva stretti rapporti con loro: “non aveva con Berlusconi un rapporto quotidiano”. Alla fine del verbale di quell’incontro si legge che Mills avrebbe organizzato una “riunione con i clienti la prossima volta che saranno a Londra”: la prassi dello studio infatti era di incontrare il cliente, non solo il consulente professionale, e nel caso concreto Drennan avrebbe dovuto incontrare le persone con cui avrebbe avuto a che fare ogni giorno nell’espletamento del servizio di consulenza aziendale, non Berlusconi: ma “questo non avvenne mai”.

Tutta la documentazione che Drennan aveva visto era stata poi mandata a Rawlinson & Hunter: Mills gli aveva detto che i documenti che gli dava in visione erano stati restituiti dallo SFO a CMM o a Edsaco, e siccome non servivano più erano stati consegnati a Whiters, dove appunto si trovavano.

Egli aveva ricevuto dunque i documenti relativi a tre elenchi di società: Fininvest A, D (così nella trascrizione) e le società di David Mills: “Non ricordo che ci fosse un organigramma del gruppo Fininvest e di altri gruppi di Berlusconi ed era… e se queste società – per quanto possa ricordare – erano società che corrispondevano a quell’organigramma… non ricordo. Se rivedessi il documento forse riuscirei a distinguere… Ma come ho detto precedentemente nella mia testimonianza, mi venne riferito in maniera molto chiara che quella struttura non era stata creata a beneficio di Mills come sua impresa commerciale. Lui era l’intestatario e vi era una sorta di flusso destinato all’acquisto e alla vendita di programmi televisivi per mascherare la proprietà”.

Il beneficiario era il gruppo Berlusconi, e non erano state menzionate singole persone: “ma, procedendo per supposizioni, se Berlusconi possiede il Gruppo Berlusconi… non è necessario che venga detto che, alla fine, la proprietà beneficiaria sarà il signor Berlusconi. Questo è ciò che intuii da quanto mi riferì il signor Mills. Non lo so. Non è un fatto”. [p. 87 modifica]Visionando i documenti di pagg. 155, 156, 157 (cartellina J doc. P.M. per la rogatoria, faldone 4 bis), e-mail, Drennan spiegava che nel 2002 il lavoro per le società Fininvest era giunto a conclusione, “non vi era alcuna attività in corso nei nostri registri”. Egli perciò si era chiesto per quale motivo dovesse continuare a tenere delle scatole di documenti in relazione ad un’attività che pareva esaurita e non generava entrate. Sapeva da notizie di stampa “che il caso in Italia si era concluso”, quindi aveva chiesto a Mills (con mail del 17 gennaio ore 12,38) cosa farne; questi aveva risposto (con mail dello stesso giorno, ore 15,57) che avrebbe provveduto e che il trasporto sarebbe stato a suo carico; Drennan aveva girato l’incarico al suo collega Darren Wing, e gli scatoloni erano stati portati via da un corriere pagato da Mills, con destinazione a Drennan non nota.

Il documento di pag. 158 (mail del 5 marzo 2002, nella cartellina J) è intitolato “Fininvest Archive Boxes” ed è un elenco che riguarda l’organizzazione della restituzione, che era stata demandata appunto a Darren Wing. Le scatole di documenti vennero quindi fisicamente restituite a Mills.


Proprio in relazione a questo trasferimento spostamento di documenti, è interessante riportare quanto risulta dalla nota manoscritta – allegata al fascicolo Fininvest Group B:

“David Mills

Fininvest

I files di Edsaco ad un nuovo agente nell'Isola di Man

Rawlinson + Hunter

3.12.98”

Questo manoscritto ha consentito anni dopo, nell’estate 2003, di reperire i documenti portati via dallo studio di Drennan nel 2202 a cura di Mills (come riferito dal P.M. nella sua memoria in data 16 gennaio 2009, pag. 8): è in atti (ultimo documento del fascicolo produzione P.M. 13 aprile 2007) l’elenco, trasmesso dalle autorità inglesi il 3 novembre 2003 nell’ambito dell’attività rogatoriale, delle scatole trovate a seguito della perquisizione presso Iron Mountain: la numerazione è identica a quella di cui alla mail del 5 marzo 2002.

Sono menzionati altresì alcuni documenti singoli, fra cui “Generale per Mr. David Mills”, che non può che essere il fax, di cui sopra si è scritto, inviata da Vanoni il 22 dicembre 1995, e la “esposizione introduttiva Avv. Amodio datata 17/01/97”. Inutile sottolineare l’interesse di tale documento in relazione alla “genuinità” del teste Mills, se si tratta, come pare trattarsi, della esposizione introduttiva nel processo All Iberian (non è però nota la data in cui il documento pervenne a Mills, che ritenne comunque di doverlo occultare). Ed è ancor più risibile parlare di genuinità se si pensa che nel lungo fax “Generale per Mr. David Mills” si ponevano le basi per la [p. 88 modifica]trasformazione delle società offshore in società registrate nel Regno Unito e la predisposizione della strategia difensiva.


Per concludere in ordine alle prove assunte sul tema di cui qui si tratta, un solo cenno va dedicato alla testimone Nadia Ignatius, indotta dalla difesa Mills ed esaminata a Londra nel corso della rogatoria, il 25 settembre 2007. Dopo aver detto di aver lavorato dal 1990, all’inizio della sua professione di avvocato, per lo studio legale Mackenzie Mills, ed aver avuto contatti con i clienti dello studio, non ricordava di aver incontrato dirigenti del Gruppo Fininvest, anzi, “forse non mi rendevo conto che stavo agendo per il Gruppo Fininvest. Io avevo chiesto che mi dessero direzioni, istruzioni, non credo che avessi capito il sistema, non solamente per quanto riguarda il Gruppo Fininvest, ma anche per altri clienti che la Mackenzie Mills aveva. Quindi chiedevo istruzioni su tutto”.

La sua breve deposizione non ha pertanto rilievo alcuno.


Ed allora.

Non è ignoto a questo Tribunale il fatto che in ordine alla proprietà effettiva di Fininvest siano già stati scritti fiumi di parole, che più di una Autorità Giudiziaria se ne sia occupata11.

Ma oggetto di questo procedimento non è l’accertamento della proprietà delle varie società che nel corso del tempo hanno fatto parte del Gruppo Fininvest: l’ipotesi accusatoria consiste nella reticenza di Mills, fra l’altro, nel rispondere alle domande che gli furono poste su questo argomento. Sulla base delle prove documentali e testimoniali qui richiamate si deve affermare che senza ombra di dubbio negli anni 1997/1998 Mills era a conoscenza dell’identità del reale beneficiario economico delle società del Gruppo Fininvest B che lui stesso aveva costituito.

Egli in particolare sapeva che erano indicati dei beneficiari economici delle società non corrispondenti ai reali proprietari, sapeva a quale scopo le società del Gruppo B erano state costituite, sapeva per quale motivo era stato appunto distinto il Gruppo A dal Gruppo B, contribuiva con la sua attività non solo alla creazione e gestione di tali società, ma anche all’occultamento di tutto quanto potesse risultare nocivo agli interessi difensivi, in particolare rispetto alla posizione processuale di Silvio Berlusconi, tendente a mantenere distante la propria persona dalla creazione e gestione delle società offshore e dalla loro complessa attività, impossibile essendo invece (alla luce [p. 89 modifica]di tutto il materiale probatorio raccolto all’epoca dall’Autorità Giudiziaria) mantenere le medesime distanze per i dirigenti del Gruppo Fininvest.

Basti pensare all’invio dei certificati azionari di alcune società, e in altri casi di tutti i documenti societari, in luogo protetto (decine di scatoloni nel corso degli anni hanno viaggiato dagli uffici di CMM a quelli di Drennan, a Malta e all’Isola di Man ...); basti pensare alle dettagliate informazioni ricevute dal latitante Vanoni, alla “riservatezza” mantenuta nel corso della due diligence svolta da Amman, rendendo contemporaneamente palese il fatto che all’occorrenza avrebbe potuto rivelare l’identità dei proprietari delle società.

La reticenza di Mills è assolutamente evidente, nelle deposizioni rese in entrambi i processi c.d Guardia di Finanza e All Iberian.

A conferma di quanto sopra, e per comodità di lettura, si riportano di nuovo qui solo alcuni passaggi della deposizione del gennaio ‘98, le risposte date alla ripetuta domanda del P.M: “di chi sono oggi queste società?”.

Le spiego. Cioè, non spetta a me dire chi è il proprietario, chi no, Posso raccontare soltanto i fatti, e il fatto è che le azioni sono dove sono... non so dove Vanoni le ha messe. Ma io sono la persona che ha ricevuto i dividendi e quindi in quel senso, chi riceve i dividendi ovviamente è la persona che gode della proprietà … Cioè, voglio chiarire una volta per sempre la storia della proprietà di queste società, perché non voglio essere frainteso. Io posso parlare soltanto dei fatti … La proprietà è rimasta un po’ vaga, come dicevo prima, perché nessuno ha detto: <Io sono il proprietario di queste società> … Però, se mi chiede chi mi ha chiesto, ci ha chiesto di fare le società, la risposta, ovviamente, è dirigenti del Gruppo Fininvest. Se mi chiede, allora, per conto di chi hanno agito queste società, per forza devo rispondere: hanno agito per conto della Fininvest. Se mi chiede secondo le istruzioni di chi e cosa hanno fatto le società, per forza devo rispondere: secondo le istruzioni di persone di Fininvest. Se mi chiede che iniziativa avevo io o i dirigenti della C.M.M., la risposta è: non avevamo nessun potere di iniziativa in queste società, perché le società esistevano a rispondere alle esigenze dei clienti e i clienti erano, come è straprovato da tutte le carte in giro, il cliente era il Gruppo Fininvest. E quindi il nostro ruolo, nostro, di miei dipendenti, erano di rispondere alle esigenze, alle domande, alle richieste di assistenza da dirigenti Fininvest in queste società. Allora, se lei mette questi fatti insieme al fatto che le azioni sono almeno prese da Giorgio Vanoni, e ha messo, non so, in garanzia o quella ragione che era, se questo ammonta alla proprietà ai sensi italiani, allora sta a voi, non compete a me dire. Io posso soltanto esprimere i fatti...”. [p. 90 modifica]Appunto, “è straprovato da tutte le carte in giro”, asseriva Mills: pertanto egli non poteva dire in modo eclatante il falso, poteva soltanto, con i suoi “tricky corners”, aggirare le domande più insidiose, evitando sempre di rispondere in particolare alla domanda “di chi sono queste società?”. Con le sue parole imprecise, e tali furono anche nel processo c.d. Guardia di Finanza, egli costringeva i giudici a procedere per via induttiva (addirittura suggeriva ai giudici di procedere in tal modo nel processo 3510/96 + 3511/96): ma proprio la carenza di prova certa sul punto determinava, nel processo n.1612/96, l’assoluzione di Silvio Berlusconi in secondo grado ed in Corte di Cassazione, sulla base di considerazioni in diritto, di una diversa valutazione giuridica della rilevanza probatoria degli indizi e degli asseriti moventi.


Peraltro, come si vedrà meglio nel prosieguo12, Mills stesso ha dichiarato che le società offshore di Fininvest erano state costituite su diretto ordine di Silvio Berlusconi, e ha sostanzialmente ammesso il suo stretto rapporto non solo con i dirigenti Fininvest, ma con Silvio Berlusconi stesso.

Anche l’esame della vicenda Century One e Universal One dimostra quanto sopra, contemporaneamente rendendo evidente la voluta reticenza delle deposizioni testimoniali di Mills.











Note

  1. La sottolineatura è del collegio.
  2. Per inciso va riportata anche una “nota a margine” di Amman, cioè la comunicazione che “Tanya Maynard dovrebbe passare all’Edsaco, rimanendo tuttavia alla direzione della CMM. Una deviazione dalla linea telefonica dall’ufficio Mills/Edsaco deve garantire che il trasferimento non venga notato dai clienti”. Il che dimostra che anche con il trasferimento ad Edsaco Mills non diventava affatto estraneo alla gestione delle società. Invece Tanya Maynard nella sua deposizione a Londra del 24/25 settembre 2007 ha dichiarato: “successivamente alla cessione dell’attività di CMM ad Edsaco ed al trasloco degli uffici, l’Avv. Mills non ha più avuto contatti con Edsaco”.
    Giova ricordare qui quanto aveva riferito nel gennaio 1998 Mills, esaminato nel processo c.d. All Iberian: “per tutte quelle società, dopo il ’94, la C.M.M. è stata venduta a quest’altra organizzazione” (la Edsaco) “e loro erano in un altro palazzo a due miglia dal mio ufficio. E quindi non seguivo affatto queste società. Tanto è vero che quando il sequestro è avvenuto a Londra, c’erano nella lista di società una serie di società di cui il nome non avevo mai sentito dire… Quando avevo venduto, cioè lo studio aveva venduto la C.M.M. alla Edsaco, io sono rimasto un amministratore della C.M.M. per garantire una continuità ai clienti, e anche per un anno dopo diventavo amministratore dell’Edsaco stessa. Ma era una carica piuttosto vuota”.
  3. La sottolineatura è del collegio.
  4. La sottolineatura è del collegio.
  5. Si veda più avanti la “NOTA GENERALE DEL 22.12.95” per quanto concerne sia Catwell sia il ruolo di Gironi.
  6. A conferma di quanto sopra è opportuno ricordare che Tanya Maynard ha dichiarato in questo dibattimento di non aver essa stessa mai consegnato i documenti relativi a Century One e Universal One, in particolare quello denominato “Proposed Holding Structure”, che invece era stato trovato da Amman nel corso della due diligence (cfr. il successivo paragrafo “I beneficiari economici di Century One e Universal One”).
  7. Non sono agli atti del procedimento i documenti prodotti da Mills nei processi in cui ha reso testimonianza: è facile però dedurre, dalla “Nota generale” qui riportata, che tale produzione fu il risultato della ricostruzione documentale di cui scriveva Vanoni. Ricostruzione effettuata anche al fine di trasferire e registrare in Inghilterra le società offshore.
  8. Si ricordi che la “Nota generale” di Vanoni per Mills risaliva al precedente 22 dicembre 1995.
  9. E quindi dalla fine degli anni ’70, come già riferito allo SCO nella riunione del 20 marzo ’96, laddove asseriva che Berlusconi era suo cliente dal 1978, contrariamente a quanto dichiarato poi da Mills in qualsiasi altra circostanza.
  10. Il riferimento è evidentemente al c.d. dividendo Horizon, di cui si tratterà nel prosieguo.
  11. È fatto notorio, solo per fare un esempio, che, nell’ambito del processo palermitano a carico di Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa, i tecnici della Banca d’Italia abbiano svolto nel 1997/1998 una consulenza per il P.M., relativa in particolare alla proprietà di Holding Italiana Prima, Seconda, e così via fino alla ventiduesima, società costituite alla fine degli anni ’70 che detengono – complessivamente intese – la maggioranza delle azioni Fininvest.

    È altrettanto notorio oggi che di tali Holdings Silvio Berlusconi e i suoi familiari detengono la maggioranza dei pacchetti azionari.
  12. Basti qui richiamare la lettera del 4 maggio 2004 di Sue Mullins allo SCO e la frase pronunciata da Mills nel corso dell’incontro del 22 luglio 2004 con i funzionari di Inland Revenue, vale a dire che l’intera vicenda oggetto dell’indagine fiscale “originava, come più volte detto, dalla costituzione, su diretto ordine di Silvio Berlusconi, delle società offshore del gruppo Fininvest, destinate all’acquisto ed alla commercializzazione dei diritti televisivi e cinematografici, materialmente gestiti da Carlo Bernasconi per conto di Berlusconi”. I documenti saranno esaminati nel capitolo relativo alla “confessione” di Mills.

    E ancor meglio nella confessione ai P.M. del 18 luglio 2004 (pag. 7 del verbale): “nei casi in cui le società appartenevano formalmente a Gironi, è chiaro che Gironi in quei casi rappresentava direttamente Silvio Berlusconi e non Fininvest”.