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La sentenza emessa nel processo n. 1612/96 ha accertato dunque in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà. In primo grado si affermava che esse facevano capo, anche per il comparto estero e per le società del c.d. Gruppo B, a Silvio Berlusconi, e che l’azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa; in secondo e in terzo grado non erano stati ritenuti sufficienti gli indizi che avevano portato alla condanna di Berlusconi, fermo restando nel resto l’impianto accusatorio. In conclusione, non si è ritenuto certo il collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.


Anche i fatti relativi all’illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di primo grado si legge che All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; che All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del Gruppo Fininvest e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance, utilizzata come ponte anche dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, tesoreria estera del Gruppo. Le entrate di All Iberian, fra l’altro, erano costituite anche dalle somme accreditate su un mandato fiduciario (Mandato 500) intestato a Silvio Berlusconi presso la Fiduciaria Orefici di Milano.


Le prove orali e documentali raccolte nel presente procedimento dimostrano che Mills, sentito come testimone il 20 novembre 1997, il 12 e 19 gennaio 1998, è stato reticente rispondendo alle domande concernenti la proprietà delle società offshore di Fininvest.