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Quanto alle prove documentali, per comodità di esposizione si prende in considerazione il fascicolo prodotto dal P.M. il 13 aprile 2007, intitolato Fininvest Group B. Va subito detto che la traduzione di molti documenti lascia certamente a desiderare, ma non inficia in alcun modo la comprensione del testo.

Una prima serie di prove è connessa alla incorporazione di CMM in Edsaco.

Con lettera del 20 maggio 1994 indirizzata a Werner Luthi, soggetto con ruoli dirigenziali in Edsaco e in Cantrade (società entrambe affiliate a UBS, Unione delle Banche Svizzere), che aveva chiesto la lista dei beneficial owners delle società amministrate da CMM, Alì Sarikhani, dirigente di Edscaco, rispondeva: “Mr. Mills è ora agitato [is now agitated]”, e nella presentazione dei clienti si atterrà alla legge inglese (Law Society e Financial Services Act), quindi non dirà i nomi dei soci effettivi, ma questo basterà a Edsaco, che poi svolgerà la sua “due diligence”.

La lettera del 25 maggio 1994 di Mills a Sarikhani contiene l’elenco delle società clienti di CMM: “con una nota per ognuna di esse nella quale si spiega chi è il beneficial owner. In alcuni casi mettiamo solo il nome del fiduciario da cui ci è provenuto il lavoro [the business has come]”1; il tutto sulla base dell’impegno di Sarikhani di mantenere strettamente riservate le informazioni.

La due diligence di cui si parlava nella lettera del 20 maggio 1994 venne eseguita nel giugno successivo da Pierre Amman. È in atti la comunicazione “riservatissima” del 15 giugno 1994 di Amman (la cui deposizione dibattimentale si esaminerà nel prosieguo) a Luthi. In particolare Amman comunicava di aver avuto libero accesso a tutti i documenti di CMM, e che Tanya Maynard (direttrice di CMM) aveva dimostrato “di essere in grado di procurarsi informazioni sulle attività dei clienti qualora fosse necessario, dimostrandolo anche concretamente”.

E ancora: “nella maggior parte dei casi, la CMM conosce gli aventi diritto economico, ma non dovrebbe fornire indicazioni sugli stessi, fintantoché le società vengono introdotte dagli agenti registrati, come ad es. gli inglesi <Solicitors and Barristers>. Mills risponde (in prima persona) per questa clientela. Molto spesso egli ha acquisito questi clienti tramite agenti e ne garantisce in prima persona”2.

  1. La sottolineatura è del collegio.
  2. Per inciso va riportata anche una “nota a margine” di Amman, cioè la comunicazione che “Tanya Maynard dovrebbe passare all’Edsaco, rimanendo tuttavia alla direzione della CMM. Una deviazione dalla linea telefonica dall’ufficio Mills/Edsaco deve garantire che il trasferimento non venga notato dai clienti”. Il che dimostra che anche con il trasferimento ad Edsaco Mills non diventava affatto estraneo alla gestione delle società. Invece Tanya Maynard nella sua deposizione a Londra del 24/25 settembre 2007 ha dichiarato: “successivamente alla cessione dell’attività di CMM ad Edsaco ed al trasloco degli uffici, l’Avv. Mills non ha più avuto contatti con Edsaco”.
    Giova ricordare qui quanto aveva riferito nel gennaio 1998 Mills, esaminato nel processo c.d. All Iberian: “per tutte quelle società, dopo il ’94, la C.M.M. è stata venduta a quest’altra organizzazione” (la Edsaco) “e loro erano in un altro palazzo a due miglia dal mio ufficio. E quindi non seguivo affatto queste società. Tanto è vero che quando il sequestro è avvenuto a Londra, c’erano nella lista di società una serie di società di cui il nome non avevo mai sentito dire… Quando avevo venduto, cioè lo studio aveva venduto la C.M.M. alla Edsaco, io sono rimasto un amministratore della C.M.M. per garantire una continuità ai clienti, e anche per un anno dopo diventavo amministratore dell’Edsaco stessa. Ma era una carica piuttosto vuota”.