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trasformazione delle società offshore in società registrate nel Regno Unito e la predisposizione della strategia difensiva.
Per concludere in ordine alle prove assunte sul tema di cui qui si tratta, un solo cenno va dedicato alla testimone Nadia Ignatius, indotta dalla difesa Mills ed esaminata a Londra nel corso della rogatoria, il 25 settembre 2007. Dopo aver detto di aver lavorato dal 1990, all’inizio della sua professione di avvocato, per lo studio legale Mackenzie Mills, ed aver avuto contatti con i clienti dello studio, non ricordava di aver incontrato dirigenti del Gruppo Fininvest, anzi, “forse non mi rendevo conto che stavo agendo per il Gruppo Fininvest. Io avevo chiesto che mi dessero direzioni, istruzioni, non credo che avessi capito il sistema, non solamente per quanto riguarda il Gruppo Fininvest, ma anche per altri clienti che la Mackenzie Mills aveva. Quindi chiedevo istruzioni su tutto”.
La sua breve deposizione non ha pertanto rilievo alcuno.
Ed allora.
Non è ignoto a questo Tribunale il fatto che in ordine alla proprietà effettiva di Fininvest siano già stati scritti fiumi di parole, che più di una Autorità Giudiziaria se ne sia occupata1.
Ma oggetto di questo procedimento non è l’accertamento della proprietà delle varie società che nel corso del tempo hanno fatto parte del Gruppo Fininvest: l’ipotesi accusatoria consiste nella reticenza di Mills, fra l’altro, nel rispondere alle domande che gli furono poste su questo argomento. Sulla base delle prove documentali e testimoniali qui richiamate si deve affermare che senza ombra di dubbio negli anni 1997/1998 Mills era a conoscenza dell’identità del reale beneficiario economico delle società del Gruppo Fininvest B che lui stesso aveva costituito.
Egli in particolare sapeva che erano indicati dei beneficiari economici delle società non corrispondenti ai reali proprietari, sapeva a quale scopo le società del Gruppo B erano state costituite, sapeva per quale motivo era stato appunto distinto il Gruppo A dal Gruppo B, contribuiva con la sua attività non solo alla creazione e gestione di tali società, ma anche all’occultamento di tutto quanto potesse risultare nocivo agli interessi difensivi, in particolare rispetto alla posizione processuale di Silvio Berlusconi, tendente a mantenere distante la propria persona dalla creazione e gestione delle società offshore e dalla loro complessa attività, impossibile essendo invece (alla luce
- ↑ È fatto notorio, solo per fare un esempio, che, nell’ambito del processo palermitano a carico di Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa, i tecnici della Banca d’Italia abbiano svolto nel 1997/1998 una consulenza per il P.M., relativa in particolare alla proprietà di Holding Italiana Prima, Seconda, e così via fino alla ventiduesima, società costituite alla fine degli anni ’70 che detengono – complessivamente intese – la maggioranza delle azioni Fininvest.
È altrettanto notorio oggi che di tali Holdings Silvio Berlusconi e i suoi familiari detengono la maggioranza dei pacchetti azionari.