Regolamento del Real Collegio Liceo Cicognini

1873

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REGOLAMENTO

DEL REAL COLLEGIO LICEO CICOGNINI

DI PRATO PRESSO FIRENZE


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Il Collegio Cicognini, la cui vita è antica come antica ne è la fama, siede nell’amena e tranquilla città di Prato, a mezz’ora di ferrovia da Firenze; e occupa uno dei più vasti e più suntuosi edifizi stati creati per raccogliere ed educare la gioventù studiosa. Nella sua Storia, comparsa alla luce due anni or sono, è così descritto:

«Niuno è forse che visitando la città di Prato, fiorente per industrie, e ricca di benefici Istituti; e passando la prima volta innanzi al Collegio Cicognini, non si fermi a contemplare quella mole, la quale, come ogni vasto monumento, possiede certa virtù, che opera sulla facoltà visiva non meno che sulle intellettuali. Quella facciata simmetrica, severa, avente più di centoquaranta braccia di larghezza, e oltre a sessanta di altezza, quantunque guasta e ròsa dalle ingiurie di quasi duegento anni, è tale fuor di dubbio da imprimere non so quale sentimento di ammirazione; e le sue linee architettoniche, sebbene accennino a [p. 4 modifica] un gusto alquanto depravato, e diano alla fabbrica un’impronta tra il sacro ed il profano, manifestano ampiezza di concetti e di mezzi in chi la ideò e la trasse a compimento. Peccato che di fronte al sontuoso palazzo non si stenda un largo piazzale, sicché una proporzionata lontananza giovi a far meglio spiccare le diverse parti, e a rendere più bella l’armonia delle parti col tutto.

«Più semplice ma non meno compassata e grandiosa è la facciata interna, composta di tre lati uguali, di cui l’uno va invocando la munifica mano che lo aiuti a raggiungere l'altezza, e ad adagiarsi alla maestà de’suoi fratelli. Le centocinquanta finestre che la adornano; i corridoi eminenti e sfogati che le fan contorno; l’ampio cortile racchiuso fra le sue braccia aperte; la verzicante prateria che le si diffonde innanzi, rendono questa parte lieta, e pressoché amena; e quasi la fanno rassomigliare a principesca magione di campagna.

«Bello poi è il vedere la molta copia delle acque, che derivate dai fianchi del vicino monte, scorrono da un secolo e mezzo limpide e pure attraverso il largo recinto del fabbricato; portano la fertilità e la gaiezza nel giardino ornato e profumato da varie famiglie di fiori; estendono la ramificazione delle vene alle cucine, alle scuole, il salubre chiostro dove i giovinetti tuffano i corpi in marmoree vasche, o ricevono sugli omeri e sul capo gli sprazzi della cadente pioggia; od elevate coll’opera di ingegni idraulici mantengono nelle vaste sale da studio e da letto, e in ogni luogo, la freschezza, la mondizie e la sanità.

«Che se tu ti aggirassi nell’interno, il tuo occhio rimarrebbe al certo appagato al mirare parecchie aule non indegne delle Università; talune camerate, della lunghezza di sessanta e più braccia, piene d’ aria, di luce, e tutte in volta; un amplissimo refettorio decorato di affreschi e di stucchi in rilievo, e circondato da spalliere in noce a intagli; un festoso teatro colle sue quinte e le sue sceno svariate, e capace di quattrocento spettatori; logge, [p. 5 modifica] terrazze, ginnastiche, armeria, raccolte di macchine di fisica e di oggetti di storia naturale, e una collezione di buoni quadri: tutto insomma che può giovare alla igiene, alle comodità e all’istruzione di nobili giovanetti.

«Forse non ha altro Istituto Italia, che per massiccia costruzione, per abbondanza di locali riuniti in un sol disegno, per molti benefizi di diversa specie ma cospiranti a uno stesso fine, possa, nel suo ordine, non che vincere, uguagliare il Cicognini».

La fabbrica fu cominciata e con enorme dispendio condotta innanzi dopo la morte, avvenuta nel 1666, di Francesco Cicognini, il quale legò al Collegio, da istituirsi, il pingue suo patrimonio ed il suo nome, e chiamò a governarlo i Gesuiti. Questi provvidero alla costruzione, e nel 1699 entrarono a prendere l’amministrazione e la direzione dell’Istituto, che ressero fino al 1773, e al quale procacciarono anche fuor d’Italia buon nome col mantenimento di una ben ordinata disciplina, e coll’applicazione di savi metodi per il classico insegnamento. Soppressa la Compagnia di Gesù, il Collegio fu riordinato per opera di Pietro Leopoldo, di gloriosa memoria; e nelle diverse vicissitudini dei tempi godette sempre della protezione e dei favori del Governo granducale, che gli accrebbe la dote, gli diede gli statuti, vi nominava i funzionari, e lo considerò come il Collegio della Capitale del Granducato.

Esso vanta tradizioni le più illustri. Fu frequentato in ogni tempo da giovinetti di cospicue famiglie d’Italia e di fuori: ebbe non di rado ad insegnanti uomini preclari, quali un Mandosi, un Concinna, e di recente un Silvestri, un Arcangeli, un Vannucci, un Beppe Pieri; e allevò nel suo seno non pochi alunni che riuscirono distinti, sia nelle lettere e nelle scienze, quali: Lagomarsini, i fratelli Venuti di Cortona, Orsini Ignazio, Soria Giovan Alberto, Calzabigia, Salvioni Giovacchino, Marrone Alessandro, Albertini Carlo, Muzzi Domenico, Rossetti Domenico, Ugoni Filippo, i fratelli Zambelli, Lasinio Fausto: sia nelle [p. 6 modifica] magistrature e nella vita pubblica, come: un Capoquadri, un padre Ricci, il famoso generale dei Gesuiti, Pieri Luigi, Ricasoli Bettino, Rubieri Ermolao, Peruzzi Ubaldino e parecchi altri.

Coll’instaurazione del nuovo Regno d’Italia, il Collegio Cicognini venne riordinato sul modello dei Collegi nazionali, ma per le inquietudini dei tempi e per le disuguaglianze e le mutazioni degli ordini scolastici non potè avere uno stabile e decoroso assetto che dopo l’opportuna convenzione intervenuta fra il Ministro dell’Istruzione Pubblica e il Municipio di Prato, stata convalidata, con Decreto del Re, il 15 Marzo 1871.

Da quel Decreto Reale derivano come da natural sorgente il nuovo Regolamento e i nuovi Ruoli del Personale dell’Istituto, i quali acquistarono la loro sanzione dal Decreto del 30 marzo 1872 del Ministero dell’Istruzione Pubblica, e definiscono il numero e le attribuzioni dei singoli funzionari, le regole per l’ammissione degli alunni, e l'ordine degli studi, della disciplina e dell’economia.

È massima fondamentale del nuovo impianto che il Governo eserciti il diritto di nomina del Personale direttivo ed insegnante, e che sorvegli l’andamento delle cose che hanno attinenza colla disciplina e coll’insegnamento; che il Municipio nomini il Personale amministrativo, e sorvegli e garantisca tutto che si riferisce all’amministrazione. Perciò il Consiglio Direttivo fu composto del Direttore dell’Istituto, che viene eletto dal Re, e di quattro Deputati, due dei quali da eleggersi dal Ministero dell’Istruzione Pubblica, e due dal Consiglio Municipale di Prato.

Del nuovo Regolamento, il quale racchiude parecchie disposizioni e norme che non hanno ragione di interessare il Pubblico, viene qui esposto uno specchio per conoscenza e comodo di quelle famiglie, le quali vogliano affidare l’educazione dei loro figli al Collegio Cicognini, e di coloro che per studio o per ufficio amano informarsi dell’or[p. 7 modifica]dinamento dei pubblici Istituti. Questo specchio, al quale piacque unire le vedute della grandiosa facciata del Collegio e della sua Villa deliziosa, e la pianta normale dei Funzionari nelle scuole e nel convitto, è il sommario fedele e ufficiale del Regolamento, anzi il Regolamento stesso, col vantaggio di alcune spiegazioni, che giovar possono a meglio chiarire il Pubblico sull’ordinamento scolastico, disciplinare ed economico dell’Istituto.

Non è poi cosa inutile, nè forse è superbia ricordare nell’atto di riprodurre il Regolamento, che il numero fisso degli alunni convittori, da molti anni, fu sempre qui completo; che quì sempre convennero e convengono giovinetti di tutte le regioni italiane e di esteri paesi; che i teneri corpi sotto bel cielo, in aere mite, in ambiente sfogato e confortato di tutte le agiatezze, qui crescono sani e vigorosi; che gli animi giovanili più facilmente si risvegliano e ingentiliscono fra paesaggi pittoreschi e ridenti, vicino ai monumenti e in mezzo alle tradizioni vive dei più egregi artisti e letterati della nazione, al suono continuo di una favella che sgorga spontanea e purissima dalle labbra di tutto il popolo; che quì i buoni studi, que’classici specialmente, furono sempre tenuti in grande onore; e ricordare altresì che la soprabbondanza delle richieste di posti a convitto resero non dubbia testimonianza, della fiducia di cui gode quest’Istituto, che invecchiando si consolida, ed ora per aumentati sussidi si è viepiù consolidato; che nelle memorie e nelle consuetudini del passato attinge forza per provvedere ai bisogni del presente, e rimase e vuole rimanere fedele al suo nome, ossia al suo emblema, che è il bianco augello, la cicogna, che dai poeti ebbe il titolo di pia, di annunziatrice del vero, di nimica dei neri colubri, cioè dell’ignoranza e della malizia, appropriandosi il verso di Virgilio:

Candida venit avis longis invisa colubris.


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REGOLAMENTO

DEL REAL COLLEGIO CICOGNINI


DAL TITOLO I.


ordinamento generale


art. 1. Il Real Collegio Cicognini di Prato in Toscana è un pubblico Stabilimento destinato all’istruzione letteraria e scientifica e all’educazione civile di giovanetti sì nazionali che esteri, e comprende:

a. un Convitto per alunni interni,
b. un Liceo,
c. un Ginnasio,
d. una Scuola tecnica,
e. una Scuola elementare, e questa per soli alunni convittori.

art. 2. I convittori, il cui numero non deve sorpassare i 150, sono distribuiti, in ragione di età e di classe, in tante camerate, delle quali nessuna contenga più di venti alunni.

art. 3. Le scuole sono regolate Secondo le leggi dello Stato, specialmente quanto alla divisione delle classi, e ai programmi di insegnamento: gli esami equivalgono, per gli effetti legali, a quelli dati nelle altre scuole governative.

art. 4. Le ammissioni alle scuole e le promozioni da una classe all’altra si fanno nei modi prescritti dai regolamenti scolastici.

art. 5. I convittori oltre a ricevere intera e gratuita l'istruzione delle classi alle quali sono ammessi, vengono istruiti gratuitamente in ragione di età e di classe:

a. negli esercizi ginnastici e militari,
b. nella danza,
c. nella scherma,
d. nella declamazione,
e. nel canto corale .

[p. 10 modifica]art. 6. Possono gli alunni col consenso delle famiglie e colle riserve e norme prescritte dalla Direzione imparare a loro spese:

a. il Disegno (ornato, paesaggio, figura).
b. la Musica (flauto, violino e pianoforte).
c. la lingua francese, la tedesca e l'inglese.

art. 7. Essi devono pagare le tasse scolastiche che siano stabilite in ordine alle leggi dello Stato.

DAL TITOLO II.


del consiglio direttivo


art. 1. Il Consiglio Direttivo è composto del Direttore del Collegio che ne è il Presidente con voto, e da quattro Deputati due dei quali nominati dal Ministero della Istruzione pubblica, e due dal Consiglio comunale di Prato.

art. 2. Il Consiglio attende alla conservazione e buona amministrazione dell’asse patrimoniale; invigila all’applicazione ed osservanza del regolamento; delibera sugli acquisti, alienazioni e permute di beni stabili, sul ritiro e rinvestimento dei capitali; sovraintende alle grosse provviste; approva i contratti con i fornitori, e rivede i bilanci di previsione e i resoconti annuali, che sono per mezzo del Consiglio comunale trasmessi alla definitiva approvazione del Ministero.

art. 3. Il Consiglio nelle sue adunanze si informa dell’andamento morale, disciplinare e scolastico dell’istituto; verifica le assenze degli insegnanti e provvede per le supplenze nei casi di bisogno, e può sospendere qualsiasi impiegato per fatto pubblicamente scandaloso o per abituale negligenza nei doveri d’ufficio.

art. 4. La rappresentanza giuridica dell’Istituto negli atti pubblici, e quella di onore nelle pubbliche funzioni è riservata al Direttore.

DAL TITOLO III.


degli insegnanti


art. 1. Gli insegnanti nel Liceo e nel Ginnasio sono nominati dal Ministro della Istruzione pubblica sulla proposta del Consiglio Direttivo presieduto dal R. Provveditore; quelli della Scuola tecnica parimente dal Ministro sulla proposta della Giunta comunale di Prato, che sentirà, avanti di proporre, il parere del Direttore del collegio. [p. 11 modifica] art. 2. Tutti gli insegnanti hanno l’obbligo di tenere domicilio e di fare dimora nella città o suburbi di Prato pel tempo che durano le lezioni e gli esami; nè possono assentarsi per le ferie autunnali prima di avere sodisfatto ad ogni loro ufficio, e presi gli opportuni concerti col Direttore.

art. 3. Gli insegnanti danno le respettive lezioni puntualmente nei giorni, luoghi ed ore stabilite nelle tabelle dell’anno scolastico, e non possono tralasciarne alcuna senza ottenerne prima il permesso dal Direttore, o senza cagione di grave impedimento che dovrà essere notificato subito al Direttore e verificato dal medesimo.

art. 4. Gli insegnanti si trovano nella scuola prima dell'ingresso, e ne escono dopo l'uscita degli alunni; mantengono l’assoluta separazione fra interni ed esterni, e sono unici responsabili del buon ordine e della disciplina nel tempo delle lezioni.

art. 5. Rivedono i compiti dei singoli alunni praticandovi le opportune correzioni; notano i loro meriti e demeriti su di un giornaletto uniforme che deve essere sempre tenuto al corrente e che passano, quando siavi alcun rilievo, alla Direzione; curano che i libri di testo e i quinternetti scolastici degli alunni sieno conservati colla massima regolarità e pulitezza; e si attengono per il sistema di emulazione, per gli sperimenti che si fanno ogni bimestre, per la scelta dei libri di testo, e pei programmi di insegnamento, alle norme e deliberazioni che vengono prese nelle adunanze generali o parziali degli insegnanti.

art. 6. Gli insegnanti non possono dare ripetizioni agli alunni regolarmente iscritti: possono tuttavia col consenso del Direttore assistere quegli alunni che entrino in convitto ad anno rotto, o che abbiano perdute parecchie lezioni per malattia o per altra causa non colpevole, e ricevere quella retribuzione che piacesse alle famiglie di disporre.

art. 7. Assegnano alla fine dell’anno i doveri da farsi dagli scolari nelle vacanze, e indicano i libri di lettura; e alcuni fra essi, secondo il turno che verrà stabilito dal Direttore d’accordo col Consiglio Direttivo, si recheranno due volte per settimana alla Villa del collegio per tenere esercitati gli alunni convittori che vi rimangano durante le ferie autunnali: a questi insegnanti viene dal Consiglio assegnata un’equa retribuzione.

DAL TITOLO IV.


delle scuole


art. 1. Le lezioni scolastiche cominciano per tutte le classi il due novembre, ed hanno fine il quattordici agosto; nella seconda metà di [p. 12 modifica] agosto e di ottobre hanno luogo tutti gli esami, tranne quelli che l'autorità scolastica ordinasse siano fatti in altri giorni.

art. 2. Gli alunni intervengono alle lezioni muniti dei libri di testo e del necessario corredo scolastico, secondo le prescrizioni dei maestri e occupano il posto loro assegnato: gli esterni stanno divisi dagli interni dai quali non potranno mai ricevere qualsiasi oggetto od ambasciata, e ai quali non potranno mai comunicare e consegnare nulla sotto pena della sospensione o del licenziamento dalle scuole.

art. 3. Le punizioni per difetto di studio e di disciplina sono le seguenti:

a. Ammonizione dell’Insegnante,

b. Sottrazione di punti nel giornaletto scolastico,

c. Ammonizione del Direttore dietro rapporto scritto dell’Insegnante.

d. Allontanamento temporaneo dalle scuole,

e. Sospensione dalle lezioni,

f. Sospensione dagli esami,

g. Espulsione dall’istituto.

Le punizioni segnate alle lettere e. g. sono applicabili agli alunni esterni dietro deliberazione del Consiglio degli insegnanti della loro sezione scolastica, e salvo per l’espulsione il rapporto al R. Provveditore degli studi; riguardo agli alunni interni esse sono applicabili soltanto dal Direttore, il quale nel caso di espulsione deve riferirne al Consiglio Direttivo, e invocare l’autorizzazione del R. Provveditore provinciale. L’alunno che nel primo scrutinio non raggiunga i sei decimi di voti, può esser sospeso dagli esami.

art. 4. I premi vengono conferiti dai Professori d’accordo col Direttore agli alunni, i quali abbiano sempre tenuta una condotta lodevole, e riportato il maggior numero dei punti durante l’anno, e siansi anche distinti negli esami finali.

DAL TITOLO V.


dei convittori


art. I. Le domande per collocare alunni nel Convitto debbono essere indirizzate dai genitori o tutori al Direttore dell’Istituto, corredate dai seguenti documenti:

a. Certificato di nascita del giovinetto,

b. idem di vaccinazione e di sana fisica costituzione,

c. idem degli studi fatti,

d. Obbligazione del padre o del tutore di sodisfare a tutte le spese richieste dal regolamento, con dichiarazione di stabilire per gli effetti legali il proprio domicilio in Prato, anche presso il collegio stesso. [p. 13 modifica]art. 2. Perchè un alunno sia accettato in convitto è necessario che abbia compiti sette anni, e non superati dodici. Le dispense dall’età per casi specialissimi, possono essere date dal Direttore, sentito l’avviso del Consiglio Direttivo.

art. 3. L’accettazione a convitto vien fatta con lettera del Direttore, il quale indica al nuovo alunno il giorno per l’ingresso, e il numero di matricola.

art. 4. La pensione è fissata a L. 60 al mese, e dovrà essere pagata anticipatamente per trimestre o semestre alle scadenze dell’anno solare: quando vi siano due fratelli il secondo paga L. 50; quando tre fratelli, il terzo L. 40, gli altri due L. 60 per ciascuno.

art. 5. Nel prezzo della pensione sono comprese oltre le lezioni indicate al N.° 5 del Titolo I, anche le assistenze del Medico-Chirurgo e dell’Infermiere, salvo un’equa retribuzione ai medesimi nel caso di malattia lunga o contagiosa; e il rimborso per medicinali, consulti, trasporti, e altri servigi urgenti e straordinari.

art. 6. La pensione comincia dal 1° o 15 del mese, nel quale venne accordata l’ammissione, e termina alla scadenza del terzo mese successivo a quello entro il quale venne data la disdetta dal posto. L’espulsione dall’Istituto e il ritardo di tre mesi al pagamento della retta o delle spese, equivale alla disdetta del posto.

art. 7. Non viene accordato alcun compenso pel tempo di vacanza che l'alunno possa passare presso la famiglia, nè per qualunque altra temporanea assenza dal convitto.

art. 8. Sono poste in fine, la nota del corredo degli alunni e le norme relative, così pure la nota di alcune spese speciali, che possono variare, e la tabella delle tasse delle scuole facoltative.

art. 9. I convittori non possono iscriversi più che a due scuole libere: in massima, lo studio del disegno viene accordato agli alunni delle prime due classi ginnasiali; quello della lingua francese agli alunni della terza e quarta classe del ginnasio; gli alunni delle scuole elementari non possono frequentare che la scuola di musica.

art. 10. 11 carteggio degli alunni potrà sempre essere riveduto dal Direttore; quando i genitori o tutori amassero far pervenire ad essi una lettera sigillata, dovranno mandarla inclusa in altra indirizzata al Direttore.

art. 11. Le visite agli alunni non possono farsi che alla domenica e negli altri giorni festivi, e nelle ore indicate in apposita tabella, che sogliono essere dal mezzogiorno alle due: le persone che non appartengono alle famiglie, o non siano raccomandatarie degli alunni dovranno essere munite di una lettera dei genitori o tutori per fare visita ai convittori.

art. 12. Gli alunni convittori avranno l’uscita due volte l’anno:

a. per le feste di Pasqua di Resurrezione,

b. per le ferie autunnali. [p. 14 modifica]Si accordano tre giorni per la Pasqua, cioè dal mezzogiorno del sabato santo al mezzogiorno del martedì successivo: la durata delle ferie autunnali viene ciascun anno fatta conoscere dal Direttore con apposita circolare.

art. 13. I convittori non possono tenere presso di se danaro o qualsiasi oggetto prezioso, ma li dovranno depositare presso il Censore di disciplina, che del denaro farà loro la distribuzione conveniente; di tutti i libri, disegni e cose simili che portino in collegio, o che ricevano durante l’anno, dovranno dare nota esatta al Direttore, il quale farà ritirare quegli oggetti che non creda conveniente lasciare nelle loro mani.

art. 14. L’ordinario trattamento di vitto consiste: per la colazione in pane e caffè con latte; pel pranzo, in una minestra, due piatti di carne, frutta od altro surrogato; a cena, in una zuppa o insalata, un piatto di carne, frutta o altro surrogato: al pranzo e alla cena viene data una modica porzione di vino, il pane a richiesta: un terzo piatto viene concesso nei giorni delle maggiori solennità civili e religiose.

art. 15. I premi al merito saranno il dono di qualche libro o oggetto di studio, gli attestati bimestrali di lode o d’encomio, il conferimento di gradi militari, e qualche permesso straordinario.

art. 16. Le punizioni sono graduate: esse consistono specialmente nelle ammonizioni del Direttore in privato o in pubblico; nella privazione di parte o dell’intera ricreazione con occupazione in lavori di studio; nella sottrazione delle frutta, e del vino, nella sottrazione dei giorni d’uscita presso le famiglie; nella separazione temporanea della camerata, e finalmente nella espulsione dal convitto. La pena dell’espulsione viene applicata dal Direttore, sentito il Consiglio Direttivo e il Regio Provveditore provinciale per gli studi.

art. 17. Gli alunni dovranno prestare continua obbedienza ai superiori, agli istitutori, e agli insegnanti nelle scuole, e ottemperare a tutti gli ordini che vengano emanati per l’ordine disciplinare e il buon andamento degli studi.

DAI TITOLI VI. E VII.


del direttore e dei superiori interni


art. 1. Oltre il Direttore abitano nell’interno del convitto il Vice-Direttore, il Censore di disciplina, il Direttore di spirito e l’Economo.

art. 2. Il Direttore è nominato direttamente dal Re; il Vice-Direttore, il Censore e il Direttore spirituale dal Ministero dell’ [p. 15 modifica] Istruzione pubblica; l'Economo e così pure il Cassiere e il Computista sono nominati dal Consiglio comunale di Prato.

art. 3. II Direttore è il solo capo e rappresentante dell’Istituto; dirige, come Preside, le scuole; e governa, come Rettore, il convitto; ha l'autorità esecutiva di ogni legge, regolamento od ordine concernente gli studi, gli impiegati interni ed esterni e gli alunni. A lui spetta stabilire gli orari e i regolamenti interni per gli alunni, gli istitutori, gli inservienti e tutte le persone addette al convitto.

art. 4. Solo rilascia i certificati scolastici e di buona condotta, solo carteggia colle famiglie degli alunni e coll’autorità scolastica, cui trasmette le informazioni richieste e i rapporti sul personale, sull'andamento delle scuole e del convitto; conserva i registri scolastici e adempie a tutti gli uffizi di preside degli studi.

art. 5. Il Direttore prende cognizione dei libri, disegni, stampe od altro, che siano introdotti dai convittori, o ad essi inviati, con l'autorità di ammetterli o rigettarli; rivede il carteggio degli alunni ha le ore determinate per le visite, e può delegare per la revisione dei libri e del carteggio qualche altro superiore interno.

art. 6. Vigila in particolar modo alla integrità dei buoni costumi e perciò cura che sia rigorosamente mantenuta la separazione degli interni dagli esterni, e che fra gli interni i grandi, i mezzani e i piccoli siano divisi fra di loro: dispone che sia fatta la lettura e la spiegazione delle regole del galateo, e che tutti ricevano una conveniente istruzione cristiana, e partecipino alle pratiche religiose.

art. 7. Rivede i rapporti degli insegnanti e degli istitutori, e direttamente nei casi gravi, oppure per mezzo degli altri superiori provvede alla correzione dei colpevoli, e a quanto stima più utile per il buon ordine scolastico e disciplinare.

art. 8. Una volta ogni due mesi, dopo raccolte le informazioni degli insegnanti e dei superiori interni, o in seguito a speciali esperimenti, trasmette rapporto alle famiglie sulla condotta, il profitto negli studi e lo stato di salute di ciascun alunno: informa anche straordinariamente nel caso di grave mancanza o di malattia.

art. 9. Assente o impedito il Direttore, lo supplisce il Vice-Direttore, il quale si attiene alle facoltà e alle norme che gli vengono date dal Direttore.

art. 10. Il Vice-Direttore oltre supplire il Direttore, e coadiuvarlo in quegli offici, che gli sono dal medesimo affidati, è incaricato di supplire i professori mancanti nel ginnasio, purché la supplenza non ecceda una quindicina di giorni; ha la speciale sorveglianza sulle scuole elementari e sulle scuole d’ornamento, e prende parte col Censore alla vigilanza dell’ordine disciplinare, e del buon andamento del convitto.

art. 11. Il Censore di disciplina ha l’ufficio speciale di curare sotto la dipendenza del Direttore, l’esecuzione precisa dell’orario, e l’esatto [p. 16 modifica] adempimento del regolamento relativo agli istitutori, agli alunni ed ali inservienti.

art. 12. Sopraintende perciò agli istitutori, dai quali richiede rapporto giornaliero sulla condotta degli alunni, e rapporto immediato quando avvengano fatti gravi.

Visita spesso le camerate e anche di notte i dormentori; fa un giro il mattino all’ora della sveglia e la sera all’ora del silenzio, e richiama al dovere quando manchino, istitutori e inservienti;

Cura che durante lo studio i giovani adempiano ai doveri scolastici e non si svaghino in letture o in trastulli;

Assiste all’ingresso e all’uscita delle scuole e riceve i rapporti degli insegnanti che trasmette al Direttore;

Assiste alle refezioni, indica le passeggiate e s’informa del contegno degli alunni al passeggio;

Infligge correzioni e gastighi per le mancanze degli alunni, fa rapporto al Direttore nelle gravi emergenze; e dei meriti e dei demeriti degli alunni tiene appunto sul registro disciplinare.

art. 13. Al Direttore di spirito ossia Catechista è affidata l’istruzione religiosa degli inservienti e degli alunni, e la vigilanza sui buoni costumi nel convitto. Egli esercita e regola le funzioni del Culto; alla domenica fa la spiegazione del Vangelo e del Catechismo, prepara i convittori alle pratiche della religione, e agli inservienti ed agli istitutori fa le debite esortazioni perchè tengano vita onesta e adempiano ai doveri del buon cristiano. Tiene in custodia gli arredi sacri, e cura la nettezza della Cappella e il decoro delle funzioni.

art. 14. È altresì affidata al Direttore di spirito la cura dell’Infermeria e dei malati, e perciò ha sotto i suoi ordini l’Infermiere. Assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia l’esecuzione dei loro ordini, e provvede d’accordo col Direttore ad ogni bisognevole pei malati.

DAI TITOLI VIII. E IX.


dei maestri d'ornamento, dei maestri elementari

e degli istitutori.


art. 1. Le nomine dei Maestri delle scuole d’ornamento, dei Maestri elementari e degli Istitutori sono fatte dal Consiglio Direttivo e sanzionate dal Consiglio provinciale scolastico; quelle dei Maestri nelle scuole libere sono fatte dal Direttore.

art. 2. I maestri delle scuole d’ornamento devono presentare, per essere nominati, i documenti di idoneità all'ufficio, che domandano; i maestri elementari la patente di abilitazione ad insegnare in ambedue i gradi dell’istruzione elementare, gli istitutori il certificato [p. 17 modifica] di avere fatto un corso di studi regolari; tutti poi devono offrire guarentigia di ottima condotta.

art. 3. Le scuole libere durano ordinariamente otto mesi, compreso il tempo degli esperimenti od esami; le scuole d’Ornamento obbligatorie dal principio dell’anno scolastico fino alla fine d’agosto.

art. 4. Gli istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole; curano che conservino la disciplina specialmente nelle ricreazioni ed al passeggio, il raccoglimento durante lo studio e soprattutto nella cappella, e che parlino sempre la buona lingua.

art. 5. Avvezzano i convittori agli atti di civiltà e di gentilezza, li consigliano, li ammoniscono e li riprendono secondo il bisogno, e cercano di mantenerli costumati, obbedienti e studiosi.

art. 6. Dormono nel dormentorio stesso dei convittori, e mangiano alla stessa tavola: si levano prima di essi, si coricano dopo e non li abbandonano mai durante la notte.

art. 7. Devono aver cura della salute dei giovani, e badare al loro corredo e all’economia delle spese: perciò cercheranno che siano ben pulite e ventilate le camerate, che il guardaroba, i camerieri e i fornitori adempiano puntualmente al loro dovere, che le provviste dei giovani siano ben verificate, e annotate le spese.

art. 8. Ciascuna sera fanno il rapporto ordinario della giornata, e rapporti speciali, quando e come ne siano richiesti, o se ne presenti il bisogno; ed applicano quei gastighi che siano stati inflitti dai superiori, o siano essi abilitati ad applicare.

DAL TITOLO X


del medico chirurgo


art. 1. Il medico-Chirurgo è tenuto a visitare ogni alunno che entri in convitto, ed a prestare con diligenza le cure dell’arte sua a tutti i superiori e convittori e al resto del personale del convitto, sia in Prato, sia nella Villa delle Sacca contro l’annua retribuzione che gli viene assegnata.

art. 2. Egli dovrà altresì dare i consigli igienici per la manutenzione dei locali, pel vitto, il vestiario, e per altre cure preventive, specialmente nei casi di temuti contagi od epidemie, e ai mutar delle stagioni,

art. 3. Dovrà fare una visita ciascun giorno al collegio per verificare lo stato di salute e, secondo il bisogno, assistere i malati, e accorrere alla Villa appena vi sia chiamato. Nel caso di malattia [p. 18 modifica] o di altro legittimo impedimento dovrà farsi supplire a sue spese da altro medico-chirurgo che goda della fiducia della Direzione.

art. 4. Non è tenuto alle operazioni della alta chirurgia, per le quali, quando le eserciti, potrà ripetere un equo compenso: potrà ripetere altresi una rimunerazione quando siano chiamati altri medici a consulto.

DAL TITOLO XI.


del guardaroba e degli inservienti


art. 1. Il Guardaroba ha un esatto inventario di tutte le biancherie, coperte, tende e simili cose di proprietà del collegio, e tiene in buona custodia gli oggetti tutti, che gli sono affidati dai superiori e dagli alunni, e che dovrà notare su di un registro.

art. 2. Riceve il corredo dei nuovi convittori, rilasciando ricevuta descrittiva che dev’essere staccata da un libro a matrice; osserva che nulla manchi del corredo richiesto dal regolamento, e avvisa per tempo l’Economo o le famiglie quando debba esser rinnovata alcuna parte del vestiario o delle biancherie.

art. 3. Osserva se i nuovi oggetti siano conformi al modello, e rinvia quelli che trovasse irregolari; rigetta altresì quei capi somministrati dai fornitori, che avessero dei difetti.

art. 4. Egli è responsabile degli smarrimenti o del notevole deterioramento degli oggetti che ha in consegna, quando non possa giustificarne la causa, o sia stato trovato negligente.

art. 5. Tutti gli inservienti devono tenere una condotta irreprensibile, essere rispettosi ai superiori, agli istitutori, agli alunni; curare la mondezza dei locali, la conservazione e la pulizia dei mobili, e tenere sempre in buon ordine gli abiti, i vasi e tutti gli oggetti che sono loro affidati, e avvertire subito l'Economo nel caso di guasti o di riparazioni da farsi.

DAL TITOLO XII.


dell’amministrazione.


art. 1. L’Amministrazione è retta dall’Economo, dal Cassiere e dal Computista sotto gli ordini e la vigilanza del Direttore e del Consiglio Direttivo. [p. 19 modifica]art. 2. Provvede colla massima diligenza ed economia ogni e qualunque specie di vitto, di mobili, di biancheria e quanto possa essere bisognevole per il convitto, giusta gli ordini ricevuti, non che gli oggetti che possano occorrere ai convittori per lo studio, il vestiario o altro, a norma dei regolamenti.

art. 3. L’Economo coll’aiuto del Computista rivede i conti dei fornitori e manifattori, e prepara i conti dei convittori, che muniti della sua firma e di quella del Direttore e del Cassiere invia alla scadenza di ogni trimestre alle famiglie; così pure trasmette a tempo opportuno al Cassiere la nota dei crediti che devonsi esigere, e delle spese liquidate da saldare.

art. 4. Il Cassiere esige tutte le rendite ordinarie e straordinarie del collegio; eseguisce i pagamenti dietro mandato che porti la firma del Direttore, conserva intatto in una cassa forte tutto il danaro del collegio e nelle specie come venne ricevuto, non che i titoli delle rendite risegnate al debito pubblico; è responsabile dei danni venutine al collegio per trascuratezza nell’esigere o per incuria nel custodire il danaro, e dovrà sottostare a tutte quelle revisioni di cassa, che piaccia al Direttore o al Consiglio di praticare.

art. 5. Il cassiere e il computista seguono l'orario d’ufficio, che loro viene prescritto dal Direttore, non possono assentarsi dalla città senza di lui permesso, devono intervenire a qualunque chiamata per ragioni d’ufficio, e prestarsi nei casi d’urgenza a quei lavori straordinari che loro vengono ordinati.

art. 6. L’Economo e il Cassiere si suppliscono a vicenda, a richesta del Direttore, nel caso di malattia o di legittimo impedimento di uno di due.


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PREZZO DELLE SCUOLE LIBERE D’ORNAMENTO


1. Pianoforte, tre lezioni per settimana L. 8, 00
2. Violino, due lezioni » » 6, 00
3. Flauto » » » 6, 00
4. Solfeggio » » » 3, 00
5. Declamazione » » » 5, 00
6. Scherma » » » 5, 00
7. Calligrafia » » » 5, 00
8. Disegno d’ornato » » » 5, 00
9. » geometrico » » » 5, 00
10. » di paesaggio o figura » » » 6, 00
11. Lingua francese » » » 4, 00
12. » tedesca » » » 6, 00
13. » inglese » » » 6, 00

Osservazioni


Gli alunni delle Scuole elementari hanno gratuita ed obbligatoria la scuola di Canto corale e di Calligrafìa.

Gli alunni delle Tecniche hanno gratuita ed obbligatoria la scuola di Calligrafia, di Disegno d’ornato, di Disegno geometrico, degli Elementi d’Architettura e di Lingua francese.

Gli alunni della Quinta Ginnasiale e della Prima Liceale hanno gratuita ed obbligatoria la scuola di Declamazione.

Gli alunni delle due Camerate superiori hanno gratuita ed obbligatoria la scuola di Scherma.

Attualmente vi è nel Collegio anche una scuola libera e gratuita di Architettura civile e di Agrimensura.

Pel tempo delle vacanze autunnali, e quando il numero degli alunni inscritti ad una scuola facoltativa sia minore di cinque, si fanno prezzi a parte.

Nel prezzo delle Lezioni sono compresi anche l’uso dei pianoforti, dei modelli di tutti gli attrezzi scolastici, i quali sono forniti dal Collegio. [p. 21 modifica]

CORREDO DEGLI ALUNNI CONVITTORI


ABITI


Per tutte le stagioni:

1. Un completo uniforme di parata, cioè; tunica, pantaloni, berretto, cinturone, daga, gibernino, portabajonetta (costo approssimativo in media L. 75).

Per l'inverno:

2. Un cappotto di panno, (costo approssimativo in media L. 42).

3. Un abito da casa, cioè: tunica, pantaloni e berretto (costo id. L. 35, 00).

Per l’estate:

4. Due abiti da casa, cioè: due tuniche e due paja pantaloni (costo id. L. 23).

5. Due abiti da passeggio, cioè: due tuniche e due paja pantaloni e un berretto. (costo id. L. 30).

N.B. Tutti questi oggetti devono esser fatti secondo il modello in uso; e possono essere acquistati dai fornitori del Collegio a prezzi fissi secondo la statura degli alunni che vengono classificati in grandi, mezzani e piccoli.

BIANCHERIE


1. Camicie, delle quali due di lana, le altre di tela o di cotone, senza solino N. 8
2. Mutande per l’inverno e per l’estate » 6
3. Pezzuole colorate e bianche » 12
4. Calze per l’inverno e per l’estate » 12
5. Camiciuole di lana o di cotone » 2
6. Tovaglia di lino a due teli, lunghezza Metri 3,50, larghezza M.i 1, 50 all’incirca » 1
7. Tovagliuoli di lino » 6
8. Asciugamani » 6
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9. Lenzuola di lino paja 4
10. Federe di lino, lunghezza C.i 62, larghezza C.i 45 all’incirca N. 3
11. Coperte da letto bianche di cotone, lunghe M.i 2. e larghe M.i 1,80 » 2
12. Goletti di tela bianca a misura del collo » 12

N. B. Questi oggetti devono essere consegnati nuovi o in buono stato.

OGGETTI DIVERSI


1. Coperta di lana e coltrone da letto secondo il bisogno dell’alunno.

2. Piccolo tappeto o soppedaneo da letto, lungo M.i 1, largo C.i 55. all’incirca, e un Piumino color rosso per coprire i piedi, lungo C.i 55, largo C.i 90 all’incirca.

3. Sciarpette da collo, due per casa a piacere, e due pel passeggio di seta nera, secondo il modello.

4. Scarpe nuove o in buono stato, paja 3

5. Cassina per tenervi il corredo settimanale e gli oggetti di pulitezza, alta non più di C.i 25, larga non più di C.i 40 in quadro.

6. Una posata completa di argento, cioè: cucchiajo, coltello, forchetta e cucchiajno da caffè.

N. B. Il fusto dei letti ha la lunghezza di circa M.i 2, la larghezza di circa C.i 85.

Gli alunni avranno inoltre un pajo pantofole, un pajo guanti neri, gli oggetti necessari per la toelette, e il corredo scolastico secondo la classe alla quale sono inscritti, e secondo le lezioni d’ornamento, che essi frequentano.

N. B, Anche le biancherie e tutti gli oggetti summenzionati possono essere provveduti presso i fornitori del Collegio a prezzi Assi secondo la tariffa che sta esposta nell’ufficio dell’Economo e del Guardaroba

Tutti gli oggetti di corredo dei convittori così pure i libri, e ogni cosa ad essi appartenente, dovranno portare la indicazione del nome e cognome, se è possibile; e sempre il numero di matricola del proprietario.

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Osservazioni


1. Le famiglie consegnano il corredo dei nuovi Alunni al Guardaroba del collegio, il quale rilascia ricevuta da un registro a matrice; inviano al Guardaroba o all’Economo gli oggetti di vestiario o d’altro genere che provvedessero in seguito; e ne domandano la ricevuta. Il Collegio non è responsabile di quegli oggetti che non fossero consegnati regolarmente o senza ritirare ricevuta.

2. L’Economo provvedere per quegli alunni, le cui famiglie gli diano speciale incarico; il Direttore può ordinare d’ufficio la provvista di quegli oggetti che sono richiesti dal regolamento, e che non siano provveduti in tempo dalle famiglie.

3. Ogni alunno entrando la prima volta in collegio deve rilasciare nelle mani del Cassiere per far fronte alle spese eventuali un deposito di Lire Cento, che gli saranno restituite nel giorno che lascerà per sempre il convitto.

4. Il Direttore farà distribuire ai poveri nell’autunno quei capi di vestiario che siano divenuti inservibili e che entro l’agosto non siano stati ritirati o richiesti dalla famiglia.

5. Gli alunni che escono per sempre di collegio sono tenuti a rilasciare almeno un pajo di lenzuola, la tovaglia e un qualche asciugamano per uso dell’infermeria.

Le spese per lavatura, stiratura e piccole rassettature delle biancherie da persona, da letto e da tavola sono stabilite in lire trenta all’anno.

Le spese per piccole rassettature d’ogni sorta di abiti, per taglio di capelli, lavatura del capo, sapone ecc. non che inchiostro, polverino ecc. sono stabilite in lire diciotto all’anno.

Si pagano lire cinque all’anno per la pulitura e accomodatura delle armi e per il servizio ai bagni, e lire due per la Biblioteca. [p. 24 modifica]Le spese per il Teatro, le passeggiate militari, le sottoscrizioni per beneficenza sono tenute entro i limiti più ristretti e segnate a suo tempo nei conti trimestrali.

Il carteggio della Direzione e dell’Amministrazione colle famiglie degli alunni è a carico di questi.

I Vaglia postali o le Cambiali a titolo di pagamento si indirizzano al Cassiere del collegio, che è unico incaricato responsabile delle riscossioni.

La media del mantenimento di un alunno in Convitto per tutto un anno, incluso anche il tempo delle vacanze, quando entri in collegio provvisto dell’intero corredo, il quale sia in buono stato, e quando non abbia esigenze particolari, risulta dai registri dell’ultimo triennio tra pensione e spese traversali e tutto compreso in L. 950.


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RUOLO NORMALE

DEL PERSONALE NEL REAL COLLEGIO CICOGNINI

approvato dal ministero dell’istruzione pubblica

con decreto 30 marzo 1872.


LICEO


Un Professore titolare di Lettere greche e latine.
idem idem di Lettere italiane, Storia e Geografia
idem idem di Filosofia, con obbligo di insegnare Diritti e Doveri dei Cittadini alle Tecniche.
idem idem di Matematiche, con obbligo di insegnare Matematiche anche alla 5a classe del Ginnasio.
idem idem di Fisico-Chimica e Storia naturale.

GINNASIO


Un Professore titolare delle due classi superiori.
idem reggente idem
idem titolare della classe media.
idem idem delle due classi inferiori.
idem reggente idem
idem incaricato per l'Aritmetica alle prime quattro classi.
[p. 26 modifica]

SCUOLE TECNICHE


Un Professore titolare di Lettere italiane, Storia e Geogr.
idem reggente idem idem
idem titolare di Matematiche e Scienze naturali.
idem incaricato per la lingua francese.
idem incaricato per la Contabilità.
idem idem pel Disegno lineare.
idem idem pel Disegno d’ornato.
idem idem per la Calligrafia, con obbligo di insegnare anche alla quarta Elementare

SCUOLE ELEMENTARI INTERNE


Un Maestro di Lingua italiana, Storia e Geografia per la 4ª e 3ª classe.
idem per la 2ª e 1ª classe.
idem di Aritmetica per le quattro classi.
idem di Calligrafia per le prime classi.

DIREZIONE DEGLI STUDI


Un Direttore degli Studi, che è anche Rettore del Convitto.
Uno Scrivano alla Direzione.
Un Meccanico, che è anche custode del gabinetto, della biblioteca e dell’armeria.
Un Bidello delle scuole.
Un Inserviente per le scuole.

CONVITTO


Un Vice-Direttore.
Un Direttore di Spirito.
Un Censore di disciplina.

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Un Economo.
Dieci Istitutori per le camerate.
Tre Istitutori di assistenza.
Due Guardaroba, oltre il sarto e le stiratore.
Un Dispensiere.
Un Tamburo, che aiuta anche alla dispensa.
Quattro persone per la cucina.
Un Portiere.
Un Inserviente.
Un Giardiniere.
Undici Camerieri.
 

PERSONALE ESTERNO

addetto al convitto


Un Cassiere.
Un Computista.
Un Medico-Chirurgo.
Un Maestro di Scherma e Ballo.
Un Maestro di Ginnastica ed Esercizi militari.
Un Maestro di Declamazione, con obbligo di preparare i Convittori per le Accademie e il Teatro.
Un Maestro di Canto, con obbligo come sopra.


Osservazioni


Oltre le nominate persone, le quali sono addette stabilmente al Collegio con stipendio fisso a carico dell’Amministrazione, sono ad esso regolarmente addetti i maestri di musica, di disegno, di lingue forestiere, il dentista, i medici consulenti, i confessori straordinari, e fornitori di generi diversi che hanno contratti approvati annualmente dal Consiglio Direttivo.