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art. 2. Provvede colla massima diligenza ed economia ogni e qualunque specie di vitto, di mobili, di biancheria e quanto possa essere bisognevole per il convitto, giusta gli ordini ricevuti, non che gli oggetti che possano occorrere ai convittori per lo studio, il vestiario o altro, a norma dei regolamenti.

art. 3. L’Economo coll’aiuto del Computista rivede i conti dei fornitori e manifattori, e prepara i conti dei convittori, che muniti della sua firma e di quella del Direttore e del Cassiere invia alla scadenza di ogni trimestre alle famiglie; così pure trasmette a tempo opportuno al Cassiere la nota dei crediti che devonsi esigere, e delle spese liquidate da saldare.

art. 4. Il Cassiere esige tutte le rendite ordinarie e straordinarie del collegio; eseguisce i pagamenti dietro mandato che porti la firma del Direttore, conserva intatto in una cassa forte tutto il danaro del collegio e nelle specie come venne ricevuto, non che i titoli delle rendite risegnate al debito pubblico; è responsabile dei danni venutine al collegio per trascuratezza nell’esigere o per incuria nel custodire il danaro, e dovrà sottostare a tutte quelle revisioni di cassa, che piaccia al Direttore o al Consiglio di praticare.

art. 5. Il cassiere e il computista seguono l'orario d’ufficio, che loro viene prescritto dal Direttore, non possono assentarsi dalla città senza di lui permesso, devono intervenire a qualunque chiamata per ragioni d’ufficio, e prestarsi nei casi d’urgenza a quei lavori straordinari che loro vengono ordinati.

art. 6. L’Economo e il Cassiere si suppliscono a vicenda, a richesta del Direttore, nel caso di malattia o di legittimo impedimento di uno di due.