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art. 6. Possono gli alunni col consenso delle famiglie e colle riserve e norme prescritte dalla Direzione imparare a loro spese:
a. il Disegno (ornato, paesaggio, figura).
b. la Musica (flauto, violino e pianoforte).
c. la lingua francese, la tedesca e l'inglese.
art. 7. Essi devono pagare le tasse scolastiche che siano stabilite in ordine alle leggi dello Stato.
DAL TITOLO II.
del consiglio direttivo
art. 1. Il Consiglio Direttivo è composto del Direttore del Colgio che ne è il Presidente con voto, e da quattro Deputati due dei quali nominati dal Ministero della Istruzione pubblica, e due dal Consiglio comunale di Prato.
art. 2. Il Consiglio attende alla conservazione e buona amministrazione dell’asse patrimoniale; invigila all’applicazione ed osservanza del regolamento; delibera sugli acquisti, alienazioni e permute di beni stabili, sul ritiro e rinvestimento dei capitali; sovraintende alle grosse provviste; approva i contratti con i fornitori, e rivede i bilanci di previsione e i resoconti annuali, che sono per mezzo del Consiglio comunale trasmessi alla definitiva approvazione del Ministero.
art. 3. Il Consiglio nelle sue adunanze si informa dell’andamento morale, disciplinare e scolastico dell’istituto; verifica le assenze degli insegnanti e provvede per le supplenze nei casi di bisogno, e può sospendere qualsiasi impiegato per fatto pubblicamente scandaloso o per abituale negligenza nei doveri d’ufficio.
art. 4. La rappresentanza giuridica dell’Istituto negli atti pubblici, e quella di onore nelle pubbliche funzioni è riservata al Direttore.
DAL TITOLO III.
degli insegnanti
art. 1. Gli insegnanti nel Liceo e nel Ginnasio sono nominati dal Ministro della Istruzione pubblica sulla proposta del Consiglio Direttivo presieduto dal R. Provveditore; quelli della Scuola tecnica parimente dal Ministro sulla proposta della Giunta comunale di Prato, che sentirà, avanti di proporre, il parere del Direttore del collegio.