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di avere fatto un corso di studi regolari; tutti poi devono offrire guarentigia di ottima condotta.

art. 3. Le scuole libere durano ordinariamente otto mesi, compreso il tempo degli esperimenti od esami; le scuole d’Ornamento obbligatorie dal principio dell’anno scolastico fino alla fine d’agosto.

art. 4. Gli istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole; curano che conservino la disciplina specialmente nelle ricreazioni ed al passeggio, il raccoglimento durante lo studio e soprattutto nella cappella, e che parlino sempre la buona lingua.

art. 5. Avvezzano i convittori agli atti di civiltà e di gentilezza, li consigliano, li ammoniscono e li riprendono secondo il bisogno, e cercano di mantenerli costumati, obbedienti e studiosi.

art. 6. Dormono nel dormentorio stesso dei convittori, e mangiano alla stessa tavola: si levano prima di essi, si coricano dopo e non li abbandonano mai durante la notte.

art. 7. Devono aver cura della salute dei giovani, e badare al loro corredo e all’economia delle spese: perciò cercheranno che siano ben pulite e ventilate le camerate, che il guardaroba, i camerieri e i fornitori adempiano puntualmente al loro dovere, che le provviste dei giovani siano ben verificate, e annotate le spese.

art. 8. Ciascuna sera fanno il rapporto ordinario della giornata, e rapporti speciali, quando e come ne siano richiesti, o se ne presenti il bisogno; ed applicano quei gastighi che siano stati inflitti dai superiori, o siano essi abilitati ad applicare.

DAL TITOLO X


del medico chirurgo


art. 1. Il medico-Chirurgo è tenuto a visitare ogni alunno che entri in convitto, ed a prestare con diligenza le cure dell’arte sua a tutti i superiori e convittori e al resto del personale del convitto, sia in Prato, sia nella Villa delle Sacca contro l’annua retribuzione che gli viene assegnata.

art. 2. Egli dovrà altresì dare i consigli igienici per la manutenzione dei locali, pel vitto, il vestiario, e per altre cure preventive, specialmente nei casi di temuti contagi od epidemie, e ai mutar delle stagioni,

art. 3. Dovrà fare una visita ciascun giorno al collegio per verificare lo stato di salute e, secondo il bisogno, assistere i malati, e accorrere alla Villa appena vi sia chiamato. Nel caso di malattia