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Si accordano tre giorni per la Pasqua, cioè dal mezzogiorno del sabato santo al mezzogiorno del martedì successivo: la durata delle ferie autunnali viene ciascun anno fatta conoscere dal Direttore con apposita circolare.
art. 13. I convittori non possono tenere presso di se danaro o qualsiasi oggetto prezioso, ma li dovranno depositare presso il Censore di disciplina, che del denaro farà loro la distribuzione conveniente; di tutti i libri, disegni e cose simili che portino in collegio, o che ricevano durante l’anno, dovranno dare nota esatta al Direttore, il quale farà ritirare quegli oggetti che non creda conveniente lasciare nelle loro mani.
art. 14. L’ordinario trattamento di vitto consiste: per la colazione in pane e caffè con latte; pel pranzo, in una minestra, due piatti di carne, frutta od altro surrogato; a cena, in una zuppa o insalata, un piatto di carne, frutta o altro surrogato: al pranzo e alla cena viene data una modica porzione di vino, il pane a richiesta: un terzo piatto viene concesso nei giorni delle maggiori solennità civili e religiose.
art. 15. I premi al merito saranno il dono di qualche libro o oggetto di studio, gli attestati bimestrali di lode o d’encomio, il conferimento di gradi militari, e qualche permesso straordinario.
art. 16. Le punizioni sono graduate: esse consistono specialmente nelle ammonizioni del Direttore in privato o in pubblico; nella privazione di parte o dell’intera ricreazione con occupazione in lavori di studio; nella sottrazione delle frutta, e del vino, nella sottrazione dei giorni d’uscita presso le famiglie; nella separazione temporanea della camerata, e finalmente nella espulsione dal convitto. La pena dell’espulsione viene applicata dal Direttore, sentito il Consiglio Direttivo e il Regio Provveditore provinciale per gli studi.
art. 17. Gli alunni dovranno prestare continua obbedienza ai superiori, agli istitutori, e agli insegnanti nelle scuole, e ottemperare a tutti gli ordini che vengano emanati per l’ordine disciplinare e il buon andamento degli studi.
DAI TITOLI VI. E VII.
del direttore e dei superiori interni
art. 1. Oltre il Direttore abitano nell’interno del convitto il Vice-Direttore, il Censore di disciplina, il Direttore di spirito e l’Economo.
art. 2. Il Direttore è nominato direttamente dal Re; il Vice-Direttore, il Censore e il Direttore spirituale dal Ministero dell’Istruzio-