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o di altro legittimo impedimento dovrà farsi supplire a sue spese da altro medico-chirurgo che goda della fiducia della Direzione.
art. 4. Non è tenuto alle operazioni della alta chirurgia, per le quali, quando le eserciti, potrà ripetere un equo compenso: potrà ripetere altresi una rimunerazione quando siano chiamati altri medici a consulto.
DAL TITOLO XI.
del guardaroba e degli inservienti
art. 1. Il Guardaroba ha un esatto inventario di tutte le biancherie, coperte, tende e simili cose di proprietà del collegio, e tiene in buona custodia gli oggetti tutti, che gli sono affidati dai superiori e dagli alunni, e che dovrà notare su di un registro.
art. 2. Riceve il corredo dei nuovi convittori, rilasciando ricevuta descrittiva che dev’essere staccata da un libro a matrice; osserva che nulla manchi del corredo richiesto dal regolamento, e avvisa per tempo l’Economo o le famiglie quando debba esser rinnovata alcuna parte del vestiario o delle biancherie.
art. 3. Osserva se i nuovi oggetti siano conformi al modello, e rinvia quelli che trovasse irregolari; rigetta altresi quei capi somministrati dai fornitori, che avessero dei difetti.
art. 4. Egli è responsabile degli smarrimenti o del notevole deterioramento degli oggetti che ha in consegna, quando non possa giustificarne la causa, o sia stato trovato negligente.
art. 5. Tutti gli inservienti devono tenere una condotta irreprensibile, essere rispettosi ai superiori, agli istitutori, agli alunni; curare la mondezza dei locali, la conservazione e la pulizia dei mobili, e tenere sempre in buon ordine gli abiti, i vasi e tutti gli oggetti che sono loro affidati, e avvertire subito l'Economo nel caso di guasti o di riparazioni da farsi.
DAL TITOLO XII.
dell’amministrazione.
art. 1. L’Amministrazione è retta dall’Economo, dal Cassiere e dal Computista sotto gli ordini e la vigilanza del Direttore e del Consiglio Direttivo.