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art. 2. Tutti gli insegnanti hanno l’obbligo di tenere domicilio e di fare dimora nella città o suburbi di Prato pel tempo che durano le lezioni e gli esami; nè possono assentarsi per le ferie autunnali prima di avere sodisfatto ad ogni loro ufficio, e presi gli opportuni concerti col Direttore.

art. 3. Gli insegnanti danno le respettive lezioni puntualmente nei giorni, luoghi ed ore stabilite nelle tabelle dell’anno scolastico, e non possono tralasciarne alcuna senza ottenerne prima il permesso dal Direttore, o senza cagione di grave impedimento che dovrà essere notificato subito al Direttore e verificato dal medesimo.

art. 4. Gli insegnanti si trovano nella scuola prima dell'ingresso, e ne escono dopo l'uscita degli alunni; mantengono l’assoluta separazione fra interni ed esterni, e sono unici responsabili del buon ordine e della disciplina nel tempo delle lezioni.

art. 5. Rivedono i compiti dei singoli alunni praticandovi le opportune correzioni; notano i loro meriti e demeriti su di un giornaletto uniforme che deve essere sempre tenuto al corrente e che passano, quando siavi alcun rilievo, alla Direzione; curano che i libri di testo e i quinternetti scolastici degli alunni sieno conservati colla massima regolarità e pulitezza; e si attengono per il sistema di emulazione, per gli sperimenti che si fanno ogni bimestre, per la scelta dei libri di testo, e pei programmi di insegnamento, alle norme e deliberazioni che vengono prese nelle adunanze generali o parziali degli insegnanti.

art. 6. Gli insegnanti non possono dare ripetizioni agli alunni regolarmente iscritti: possono tuttavia col consenso del Direttore assistere quegli alunni che entrino in convitto ad anno rotto, o che abbiano perdute parecchie lezioni per malattia o per altra causa non colpevole, e ricevere quella retribuzione che piacesse alle famiglie di disporre.

art. 7. Assegnano alla fine dell’anno i doveri da farsi dagli scolari nelle vacanze, e indicano i libri di lettura; e alcuni fra essi, secondo il turno che verrà stabilito dal Direttore d’accordo col Consiglio Direttivo, si recheranno due volte per settimana alla Villa del collegio per tenere esercitati gli alunni convittori che vi rimangano durante le ferie autunnali: a questi insegnanti viene dal Consiglio assegnata un’equa retribuzione.

DAL TITOLO IV.


delle scuole


art. 1. Le lezioni scolastiche cominciano per tutte le classi il due novembre, ed hanno fine il quattordici agosto; nella seconda metà di