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art. 2. Perchè un alunno sia accettato in convitto è necessario che abbia compiti sette anni, e non superati dodici. Le dispense dall’età per casi specialissimi, possono essere date dal Direttore, sentito l’avviso del Consiglio Direttivo.

art. 3. L’accettazione a convitto vien fatta con lettera del Direttore, il quale indica al nuovo alunno il giorno per l’ingresso, e il numero di matricola.

art. 4. La pensione è fissata a L. 60 al mese, e dovrà essere pagata anticipatamente per trimestre o semestre alle scadenze dell’anno solare: quando vi siano due fratelli il secondo paga L. 50; quando tre fratelli, il terzo L. 40, gli altri due L. 60 per ciascuno.

art. 5. Nel prezzo della pensione sono comprese oltre le lezioni indicate al N.° 5 del Titolo I, anche le assistenze del Medico-Chirurgo e dell’Infermiere, salvo un’equa retribuzione ai medesimi nel caso di malattia lunga o contagiosa; e il rimborso per medicinali, consulti, trasporti, e altri servigi urgenti e straordinari.

art. 6. La pensione comincia dal 1° o 15 del mese, nel quale venne accordata l’ammissione, e termina alla scadenza del terzo mese successivo a quello entro il quale venne data la disdetta dal posto. L’espulsione dall’Istituto e il ritardo di tre mesi al pagamento della retta o delle spese, equivale alla disdetta del posto.

art. 7. Non viene accordato alcun compenso pel tempo di vacanza che l'alunno possa passare presso la famiglia, nè per qualunque altra temporanea assenza dal convitto.

art. 8. Sono poste in fine, la nota del corredo degli alunni e le norme relative, così pure la nota di alcune spese speciali, che possono variare, e la tabella delle tasse delle scuole facoltative.

art. 9. I convittori non possono iscriversi più che a due scuole libere: in massima, lo studio del disegno viene accordato agli alunni delle prime due classi ginnasiali; quello della lingua francese agli alunni della terza e quarta classe del ginnasio; gli alunni delle scuole elementari non possono frequentare che la scuola di musica.

art. 10. 11 carteggio degli alunni potrà sempre essere riveduto dal Direttore; quando i genitori o tutori amassero far pervenire ad essi una lettera sigillata, dovranno mandarla inclusa in altra indirizzata al Direttore.

art. 11. Le visite agli alunni non possono farsi che alla domenica e negli altri giorni festivi, e nelle ore indicate in apposita tabella, che sogliono essere dal mezzogiorno alle due: le persone che non appartengono alle famiglie, o non siano raccomandatarie degli alunni dovranno essere munite di una lettera dei genitori o tutori per fare visita ai convittori.

art. 12. Gli alunni convittori avranno l’uscita due volte l’anno:

a. per le feste di Pasqua di Resurrezione,

b. per le ferie autunnali.