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agosto e di ottobre hanno luogo tutti gli esami, tranne quelli che l'autorità scolastica ordinasse siano fatti in altri giorni.

art. 2. Gli alunni intervengono alle lezioni muniti dei libri di testo e del necessario corredo scolastico, secondo le prescrizioni dei maestri e occupano il posto loro assegnato: gli esterni stanno divisi dagli interni dai quali non potranno mai ricevere qualsiasi oggetto od ambasciata, e ai quali non potranno mai comunicare e consegnare nulla sotto pena della sospensione o del licenziamento dalle scuole.

art. 3. Le punizioni per difetto di studio e di disciplina sono le seguenti:

a. Ammonizione dell’Insegnante,

b. Sottrazione di punti nel giornaletto scolastico,

c. Ammonizione del Direttore dietro rapporto scritto dell’Insegnante.

d. Allontanamento temporaneo dalle scuole,

e. Sospensione dalle lezioni,

f. Sospensione dagli esami,

g. Espulsione dall’istituto.

Le punizioni segnate alle lettere e. g. sono applicabili agli alunni esterni dietro deliberazione del Consiglio degli insegnanti della loro sezione scolastica, e salvo per l’espulsione il rapporto al R. Provveditore degli studi; riguardo agli alunni interni esse sono applicabili soltanto dal Direttore, il quale nel caso di espulsione deve riferirne al Consiglio Direttivo, e invocare l’autorizzazione del R. Provveditore provinciale. L’alunno che nel primo scrutinio non raggiunga i sei decimi di voti, può esser sospeso dagli esami.

art. 4. I premi vengono conferiti dai Professori d’accordo col Direttore agli alunni, i quali abbiano sempre tenuta una condotta lodevole, e riportato il maggior numero dei punti durante l’anno, e siansi anche distinti negli esami finali.

DAL TITOLO V.


dei convittori


art. I. Le domande per collocare alunni nel Convitto debbono essere indirizzate dai genitori o tutori al Direttore dell’Istituto, corredate dai seguenti documenti:

a. Certificato di nascita del giovinetto,

b. idem di vaccinazione e di sana fisica costituzione,

c. idem degli studi fatti,

d. Obbligazione del padre o del tutore di sodisfare a tutte le spese richieste dal regolamento, con dichiarazione di stabilire per gli effetti legali il proprio domicilio in Prato, anche presso il collegio stesso.