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adempimento del regolamento relativo agli istitutori, agli alunni ed ali inservienti.

art. 12. Sopraintende perciò agli istitutori, dai quali richiede rapporto giornaliero sulla condotta degli alunni, e rapporto immediato quando avvengano fatti gravi.

Visita spesso le camerate e anche di notte i dormentori; fa un giro il mattino all’ora della sveglia e la sera all’ora del silenzio, e richiama al dovere quando manchino, istitutori e inservienti;

Cura che durante lo studio i giovani adempiano ai doveri scolastici e non si svaghino in letture o in trastulli;

Assiste all’ingresso e all’uscita delle scuole e riceve i rapporti degli insegnanti che trasmette al Direttore;

Assiste alle refezioni, indica le passeggiate e s’informa del contegno degli alunni al passeggio;

Infligge correzioni e gastighi per le mancanze degli alunni, fa rapporto al Direttore nelle gravi emergenze; e dei meriti e dei demeriti degli alunni tiene appunto sul registro disciplinare.

art. 13. Al Direttore di spirito ossia Catechista è affidata l’istruzione religiosa degli inservienti e degli alunni, e la vigilanza sui buoni costumi nel convitto. Egli esercita e regola le funzioni del Culto; alla domenica fa la spiegazione del Vangelo e del Catechismo, prepara i convittori alle pratiche della religione, e agli inservienti ed agli istitutori fa le debite esortazioni perchè tengano vita onesta e adempiano ai doveri del buon cristiano. Tiene in custodia gli arredi sacri, e cura la nettezza della Cappella e il decoro delle funzioni.

art. 14. È altresì affidata al Direttore di spirito la cura dell’Infermeria e dei malati, e perciò ha sotto i suoi ordini l’Infermiere. Assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia l’esecuzione dei loro ordini, e provvede d’accordo col Direttore ad ogni bisognevole pei malati.

DAI TITOLI VIII. E IX.


dei maestri d'ornamento, dei maestri elementari

e degli istitutori.


art. 1. Le nomine dei Maestri delle scuole d’ornamento, dei Maestri elementari e degli Istitutori sono fatte dal Consiglio Direttivo e sanzionate dal Consiglio provinciale scolastico; quelle dei Maestri nelle scuole libere sono fatte dal Direttore.

art. 2. I maestri delle scuole d’ornamento devono presentare, per essere nominati, i documenti di idoneità all'ufficio, che domandano; i maestri elementari la patente di abilitazione ad insegnare in ambedue i gradi dell’istruzione elementare, gli istitutori il certificato