Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 38

Bollettino N. 38

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 38.

EDIZIONE OFFICIALE


69 Decreto dei Triumvirato con cui il colonnello Pietro Roselli è nominato generale di divisione, comandante in capo dell'esercito — pag. 691.

363 Ordine del giorno del Ministro della guerra in cui si stabiliscono i segni da darsi al Popolo in caso di attacco per parte dei francesi - pag. 692.

364 Regolamento d'interna amministrazione della direzione generale del de bito pubblico per la radiazione dei certificati di rendita consolidata pagabili al portatore, ordinati nell'articolo 2. $. 1. del decreto 29 aprile 1849 e successive operazioni - pag. 693.

363 Circolare del Ministero delle Finanze ai Presidi delle province sulla piccola moneta — pag. 711.

366 Idem del Ministro della guerra ai comandanti su di alcuni abusi dei soldati — pag. 715.

367 L'Assemblea Costituente invita il Triumvirato a pigliare energici provvedimenti su Bologna — pag. 717.

368 Ordinanza della direzione di pubblica sicurezza sull'organizzamento di squadre armate - ivi.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO


Considerando che nello svolgersi delle operazioni di guerra, riesce incompatibile la riunione nella stessa persona delle due funzioni di Ministro della Guerra e di Generale in Capo dell’Esercito:

Vista la lettera del 13 corrente, colla quale il Generale G. Avezzana fa sentire egli stesso generosamente e patrioticamente al Governo gl’inconvenienti di una tale incompatibilità, ed esprime il desiderio che sia posto alla medesima un pronto rimedio:

Visto il Decreto del 15 Aprile p. p. sul conferimento dei gradi militari, pel quale è riservata facoltà ai Triumviri di eleggere il Generale in Capo delle operazioni in caso di guerra;

Il Triumvirato

Decreta:

Il Colonnello Pietro Roselli è nominato Generale di Divisione Comandante in Capo dell’Esercito.

Il Generale G. Avezzana, seco traendo lode e riconoscenza da Roma, rimane Ministro di Guerra e Marina.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 14 Maggio 1849.

I Triumviri


I Triumviri CARLO ARMELLINI

GIUSEPPE MAZZINI AURELIO SAFFI [p. 692 modifica](363)

MINISTERO DI GUERRA E MARINA


Ordine del giorno 14 Maggio

Ad evitare falsi allarmi viene positivamente stabilito quanto appresso:

Quando il nemico attaccasse la città, tre colpi di cannone provenienti da Castel S. Angelo avviseranno la presenza del medesimo sotto le mura, ogni cittadino allora si recherà al luogo di convengo stabilito.

La Generale per la città non si potrà battere che dietro ordine del Ministero della Guerra, o del Generale Comandante in capo.

Le campane suoneranno a stormo solo quando il nemico avesse penetrato in una parte della città, o prepotentemente minacciasse di entrarvi. A questo segnale ogni cittadino con ogni mezzo di difesa si opporrà alla totale invasione della città per parte del nemico.

Fino a che il popolo non sentirà qualcuno dei suddetti segnali, potrà tranquillamente attendere alle sue faccende.

Il Ministro
Giuseppe Avezzana

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REGOLAMENTO

d’interni amministrazione della Direzione Generale del Debito Pubblico per la radiazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabili al portatore ordinali nell’Art. 2 §. 1 del Decreto 29 Aprile 1849 e successive operazioni.

Esaurito dalla contabilità quanto è disposto negli articoli 1 e 2 del Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio corrente, dovrà da essa procedersi alla redazione e registrazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabile al Portatore ordinati nell’articolo 2 § 1 del Decreto 29 Aprile precedente, per le quali operazioni sarà osservato il seguente Regolamento di Amministrazione interna.

Art. 1. A misura che dalla Stamperia Nazionale si compiranno le stampe dei Certificati suddetti saranno essi consegnati alla Contabilità.

Art. 2. Questa, colla opera di una o più persone che saranno destinate dal Direttore Generale, premessone l’opportuno riscontro, farà apporre sopra ciascuno dei Certificati suddetti, i bolli che sono in uso per gli altri certificati di consimile natura.

Art. 3. Riscontrati nuovamente i Certificati predetti dopo l’apposizione dei Bolli suindicati, ripartitamente per ciascuna serie nelle quali sono essi divisi, saranno passati ai Commessi desti nati dal Direttore Generale per la corrispondente numerazione sì sopra i Certificati, che sopra i Recapiti e Rincontri che vi sono annessi.

[p. 694 modifica]Art. 4. Esaurita la numerazione indicata nel precedente Articolo, i Certificati suddetti saranno passati ad altre persone da destinarsi dal Direttore Generale per l’apposizione della stampiglia del Computista sui Recapiti del pagamento semestrale a tutto Dicembre 1850 che, come si è detto di sopra, sono annessi ai Certificati.

Art. 5. Così preparati i certificati, da uno dei Commessi della Contabilità saranno descritti nello stato numerico preparato 1 per farne la consegna al Direttore delle Proprietà demaniali, giusta l’Articolo 3 del Regolamento Ministeriale di sopra indicato.. Detto stato numerico sarà redatto in duplice copia originale per consegnarsi ambedue al nominato Direttore delle Proprietà Demaniali unitamente ai Certificati, e per riaverne uno colla dichiarazione o ricevuta della consegna.

Art. 6. Compita la descrizione indicata nel precedente articolo sullo stato numerario anzidetto, insieme a questo i Certificati saranno passati al Computista, che apporrà la di lui firma tanto a piè dei Certificati e dei Rincontri che servono per titolo agli esibitori, onde avere a suo tempo i Recapiti pel pagamento semestrale dal Gennaro 1851 in appresso, quanto sul predetto stato numerico.

Art. 7. Collo stesso metodo i Certificati suddetti dopo la firma del Computista saranno passati al Capo Sezione che ha la firma in vece del Segretario generale, per apporla al pari di [p. 695 modifica]quella del Computista sui Certificati, sui Rincontri, e sullo stato predetto.

Art. 8. A perfezionamento della radiazione dei Certificati di cui sopra saranno essi sottoposti alla firma del Direttore Generale, che del pari l’apporrà ne’ posti preparati sì nei Certificati che nello stato anzidetto.

Art. 9. Nella consegna o passaggio de’ Certificati predetti, indicato nei precedenti articoli, si terranno dei sfogliazzi, ne’ quali per memoria e per ogni buon fine, da coloro che li ricevono si noterà la serie, e la quantità di essi con i numeri primo ed ultimo appostivi.

Art. 10. Perfezionati i Certificati come nell’articolo 8 rimarranno essi presso il Direttore Generale, e nel modo che sarà da esso combinato col Direttore delle proprietà demaniali, ne sarà fatta a questo la consegna unitamente ai due stati numerici originali di sopra indicati; e premesso l’opportuno riscontro alla presenza del Segretario Generale e del Capo Contabile della Direzione demaniale, dal Direttore di questa si rimetterà nelle mani del Direttore del Debito Pubblico la ricevuta di consegna preparata a piè di uno dei due stati predetti, rimanendo l’altro presso il Direttore delle proprietà demaniali insieme ai Certificati.

Art. 11. Colla scorta dello stato numerico rimesso nelle mani del Direttore del Debito pubblico, da altro dei commessi della contabilità sarà riportata sopra uno speciale Registro2 la quantità dei Certificati consegnati come sopra [p. 696 modifica]al Direttore delle proprietà Demaniali, con la indicazione della relativa serie e numerazione, e con la indicazione altresì della rendita annua in essi Certificati contenuta.

Art. 12. Dopo tale registrazione i commessi della Contabilità che vi saranno all’uopo destinati dal Direttore, sui libri istituiti ripartitamente per ciascuna seric, e sui Conti dei singoli certificati in detti libri impiantati, riporteranno la progressiva numerazione di quelli come sopra redatti e consegnati, indicandovi il numero e la data della consegna.

Art. 13. A misura che dalla Direzione delle proprietà demaniali, o per altro mezzo saranno per essere rimessi alla Direzione del Debito Pubblico i processi verbali delle vendite avvenute alla pubblica auzione dei Certificati predetti, saranno passati alla contabilità, e da essa si faranno prontamente riportare sopra apposito registro3 le indicazioni espedienti dei risulta menti dei verbali anzidetti.

Di tale registrazione sarà fatta menzione a piè dei verbali, i quali vidimati dal Direttore saranno ritornati alla Direzione delle proprietà demaniali, od a quell’ufficio da cui saranno stati rimessi.

Colla scorta del sopraddetto registro i com messi della contabilità, de’ quali si fa menzione nell’articolo 12, sui libri dei conti dei singoli certificati impiantati ripartitamente per ciascuna serie, riporteranno le indicazioni relative alla [p. 697 modifica]seguita vendita nel posto all’uopo preparato sui conti medesimi.

Art. 14. Il registro di cui nell’articolo 11 contenente la indicazione dei certificati consegnati al Direttore delle proprietà demaniali; e l’altro di cui nell’articolo 13 contenente la indicazione dei certificati venduti alla pubblica auzione, serviranno per estrarne ad ogni richiesta del Ministro delle Finanze, il risultamento di quelli che rimangono invenduti.

Art. 15. In fine di ogni semestre dalla sezione del pagamento sarà redatto per ciascuna serie dei certificati predetti, e secondo le forme in uso per altri certificati di consimile natura, lo stato che serve per porre a pagamento sulla cassa della Depositeria Generale le competenze scadute. Nel detto stato saranno considerati quei certificati soltanto che risulteranno essere stati venduti alla pubblica auzione.

Lo stato medesimo sarà confrontato col registro di cui si è fatta menzione nel precedente articolo 13, e trovato conforme nei risultamenti sarà sottoposto alla sanzione ed ordinanza del Direttore.

Art. 16. A misura che dalla Depositeria generale o da altro ufficio saranno rimesse alla Direzione del Debito Pubblico le note de pagamenti effettuati dalla Depositeria Generale insieme ai recapiti distaccati dai certificati coll’impronta del bollo - pagamento — dalla suddetta sezione del pagamento saranno raguagliati i pagamenti stessi sopra i libri indicati nell’articolo 12, sopra i conti cioè dei singoli certificati, nel modo medesimo che trovasi in uso per i pagamenti delle [p. 698 modifica]competenze di altre simili rendite pagabili al portatore.

Art. 17. Il presente regolamento di amministrazione interna sarà sottoposto all’approvazione del Ministro delle Finanze, dopo la quale si considererà come parte integrante di quello sopracitato del 13 Maggio corrente.

Questo dì 14 Maggio 1849.

Il Direttore Generale del Debito Pubblico

NOCCHI


Pei Triumviri

E. Brambilla


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Modello N. 1.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE


DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO



Lo STATO numerico dei Certificati di Rendite consolidate
pagabili al Portatore
redatti dalla Direzione suddetta in forza del Decreto 29 Aprile 1849
e successivo Regolamento Ministeriale del 13 Maggio detto anno;
quali Certificati a forma dell’Art. 3. del citato Regolamento
sono stati consegnati a tutto il giorno            1849
al Direttore delle Proprietà Demaniali;
colla indicazione di quelli che al detto giorno restano a consegnarsi
a compimento de’ Certificati ordinati dal suindicato Decreto.


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INDICAZIONE delle Serie dai Certificati consegnati INDICAZIONE de’ Certificati consegnati a tutto il dì       1849 con gli Stati dal N.       al N. INDICAZIONE de' Certificati consegnati il dì       1849 col presente Stato N.
Quan- tità Numerazione Rendita Quan- tità Numerazione Rendita

Serie I. da Sc. 100
Serie II. da Sc. 50
Serie III. da Sc. 20
Serie IV. da Sc. 15
Serie V. da Sc. 10
Serie VI. da Sc. 5

Totali


Certificato vero Questo di 1849


IL DIRETTORE DEL DEBITO PUBBLICO



Il Segretario Generale Il Capo Contabile


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TOTALI de Certificati con- segnati a tutto il dì      1849 CERTIFICATI che restano a consegnarsi TOTALI
de' Certificati disposti dal Decreto 29 Aprile 1849
OSSERVAZIONI
Quan- tità Rendita Quan- tità Rendita Quantità Rendita

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
9,137

100,000
75,000
40,000
37,500
30,000
45,685





19,137 328,185


Si dichiara dal sottoscritto di aver ricevuto in consegna per gli effetti stabiliti nel Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio 1819 li sopraindicati Certificati montanti assieme a tutto questo giorno alla quantità di portanti la rendita annua di scudi

Questo dì                                                              1849.


IL DIRETTORE DELLE PROPRIETA' DEMANIALI


Visto per la legalità Visto per le contazioni
Il Segretario Generale Il Capo Contabile
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Modello N. 2.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE


DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO



REGISTRO dei Certificati di Rendita pagabili al Portatore
redatti in forza dell’Art. 2. §. 1. del Decreto 26 Aprile 1849
e consegnati alla Direzione delle Proprietà Demaniali
a forma dell’Art. 3 del Regolamento ministeriale
del giorno 13 Maggio 1849.

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Numeri Indicazione della data della consegna Certificati consegnati della Serie I. da sc. 100. Certificati consegnati della Serie II. da sc. 50. Certificati consegnati della Serie III. da sc. 20.
d'Ordine degli Stati di consegna Quan- tità Nume- razione Ren- dita Quan- tità Nume- razione Ren- dita Quan- tità Nume- razione Ren- dita
 


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Certificati consegnati della Serie IV. da sc. 15. Certificati consegnati della Serie V. da sc. 10. Certificati consegnati della Serie VI. da sc. 5. Totali di Certificati consegnati
Quan- tità Nume- razione Ren- dita Quan- tità Nume- razione Ren- dita Quan- tità Nume- razione Ren- dita Quan- tità Ren- dita
 


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Modello N. 3.
annesso

al Regolamento Ministeriale

del 14 Maggio 1849.

MINISTERO DELLE FINANZE


DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO




REGISTRO delli Certificati di Rendita consolidata al Portatore
venduti alla pubblica Auzione in forza dell’Art. 4 del Decreto
29 Aprile 1849
come risulta dai Verbali di vendita rimessi alla Direz. Gen. sud.
da quella delle proprietà demaniali
a forma dell’art. 7 §. 5 del Regolamento ministeriale
del 13 Maggio detto anno.

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Numeri Cognomi e Nomi degli Acquirenti e date dei Verbali Certificati venduti della serie I. da scudi 100. Certificati venduti della serie II. da scudi 50. Certificati venduti della serie III. da scudi 20.
d'Or- dine del Verbale di Vendita quan- tità Numera- zione Ren- dita quan- tità Numera- zione Ren- dita quan- tità Numera- zione Ren- dita
 
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Certificati venduti della serie IV. da scudi 15. Certificati venduti della serie V. da scudi 10. Certificati venduti della serie VI. da scudi 5. Totali di Certificati venduti
quan- tità Numera- zione Ren- dita quan- tità Numera- zione Ren- dita quan- tità Numera- zione Ren- dita quan- tità Ren- dita
 


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE

AL PRESIDI DELLE PROVINCR

Il Governo della Repubblica è ben dolente di non poter accorrere, come desidererebbe, ai bisogni delle Province per la mancanza della piccola moneta. Oppresso com’è dagl’immensi bisogni della Capitale minacciata da comuni inimici, costretto solo e colle sole risorse interne a provvedervi, dev’esser chiaro a tutti che la poca moneta prodotta da una Zecca miserabile ne’ suoi mezzi, ed incapace d’esser migliorata in un momento, la emissione de’ Boni che esige Carta di Fabbrica estera, e lavori e formalità indispensabili non possono essere in misura da poter soddisfare alle inchieste eziandio di tutto lo Stato.

Si sono quindi poste a rassegna le dimande e le proposte dei Presidi; si è profondamente meditato sulla situazione delle Province; si sono indagati e discussi i mezzi più atti a provvedervi, e si è venuto alle conclusioni che vi partecipiamo.

La fabbricazione della moneta, escluso sempre l’Oro e l’Argento sui quali per ora non può cader questione, esige tale complicazione e moltiplicità di lavori, per evitare la contrafazione, che esclude la facilità colla quale alcuni Pre sidi hanno creduto di potersi effettuare; talchè [p. 712 modifica]le persone spedite da alcuni di essi come capacissime, ne hanno dichiarata la impossibilità non appena hanno visitato per nostra insinuazione, la Zecca. Sia pure che in qualche punto dello Stato esistano capacità, e mezzi migliori, è sempre vero però che la coniazione della Moneta erosa abbisogna di moltissime cautele per l’acquisto degli Argenti al valore chimicamente riconosciuto con più un premio del 10. per cento, e pagamento in carla monetata, per la composizione della Lega nelle proporzioni ordinate dalla legge; per la verifica per mezzo dei saggiatori; per la controlleria nella fabbricazione; per gli atti che debbono precedere la emissione in commercio. Le ultime di queste formalità sono comuni anche alla moneta di Rame, ma essa è di gran lunga più facile, poichè la materia sia grezza sia manufatturata è sotto le mani di tutti, e quando si abbia una fonderia, una trafila, ed un torchio di forza sufficiente, possono coniarsi tutte le monete già decretate ed in circolazione. Or se fosse possibile l’avere uno stabilimento, ed una spesa conveniente, se fosse comportabile il personale necessario alla direzione e sorveglianza che si riserva il Governo, non si avrebbe difficoltà di spedire i conj che debbono essere uniformi in tutto lo Stato, al quale effetto necessiterebbe che si rimettessero le sagome delle macchine cui debbono applicarsi: si aggiunge per la moneta di rame, che se potesse concludersi un contratto con qualche intraprendente colle cautele e sotto la sorveglianza governativa, sarebbe la operazione assai più facile ed eseguibile.

[p. 713 modifica]Quanto alla carta monetata, oltre all’impossibilità di soddisfare con quella del Governo a tutte le dimande, oltre alla difficoltà di effettuarne il cambio per la dubbiezza delle comunicazioni, si è osservato, che per una vera cospirazione difficilissima a scoprirsi ed evitarsi, i piccoli boni spariscono al pari della moneta: operazione che intanto si azzarda, perchè è un pubblico valore commerciabile all’opportunità dovunque, ed alla quale si abbandonano i speculatori per creare o conservare la necessità di comprar da loro, a grande usura la moneta metallica.

Per queste ragioni si crede che i boni provinciali siano di gran lunga preferibili, perchè limitandosene il corso forzoso in un ristretto circondario, quelle mene e quelle speculazioni divengono se non impossibili, difficili assai. Nè il credito sarebbe minore, avvegnachè si tratterebbe di cambiare in piccoli biglietti i boni del Governo e della Banca Romana, che all’uopo, ed appena le circostanze lo permettessero, verrebbero convertiti in piccole valute metalliche o rappresentative da servire al ritiro dei Boni Provinciali.

Per questa operazione occorre che i Presidi prendano le opportune intelligenze colle Amministrazioni Provinciali, affinchè esse timbrino, firmino ed emettano quel numero di piccoli Boni che progressivamente crederanno necessari, disponendo le pubblicazioni, e gli offici per eseguire il concambio, ed il sicuro deposito degli effetti cambiati.

E siccome sarebbe necessario che queste [p. 714 modifica]nuove carte circolassero uniformi in tutto lo Stato, e considerando che non in tutti i luoghi può ottenersi la necessaria prontezza della fabbrica zione, così ed anche per ragione di economia il Governo crederebbe conveniente , se le Provincie lo stimassero indispensabile ed urgente , di spedire da Roma la quantità che venisse richiesta misurata approssimativamente sui bisogni di ciascuna ; trasmissione che potrebbe farsi con celerità pei mezzi di cui è in possesso la Capitale.

Or Voi, Cittadino Preside, adunate la Commissione Provinciale, aggiungetevi Cittadini intelligenti, probi, responsabili, e prendendo a disamina queste osservazioni e proposte, fateci conoscere le adottate risoluzioni, perchè il Governo possa cooperarvi per la parte sua con tutto l'impegno e la celerità che si richiedono.

Salute e fratellanza.

Li 14 Maggio 1849.


Pei Triumviri

Brambilla


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REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Circolare ai Comandanti

Alla sorpresa è succeduto il rammarico, ed a questo una vivissima indignazione al veder ripetersi frequentemente i richiami, sì dei privati, che dei pubblici funzionarj, contro gli abusi della forza e soprusi, le manomessioni cui si licenziano alcuni soldati, contro le intemperanze, e smodate pretese delle amministrazioni di parecchi Corpi militari, lo spreco finalmente, e lo sciupo che si và facendo della paglia, del la legna, dei lumi, torcie, ed altre cose destinate all’uso, ma non all’abuso. Questo abuso della forza, e della cosa pubblica è in ogni tempo un delitto. Assume però il carattere di crimine capitale, quando un popolo si trova a fronte un non provocato nemico, e stretto come d’assedio, ha mestieri della massima economia per conservare le derrate, ed i generi indispensabili alla sussistenza; non che le cose tutte necessarie, ed utili alla difesa del paese.

In queste speciali condizioni l’interesse pubblico vuole che coll’aggravamento della pena, e della responsabilità, sù quanti possono prevenire i lamentati abusi, si rimuova un danno che sarebbe esiziale.

V’invito pertanto a provvedere per modo che la massima economia venga praticata sì dal soldato, che dalle militari amministrazioni, e [p. 716 modifica]che ciascuno si stringa nell’umano, ed equo esercizio dei proprii doveri; lo che basta ad eliminare l’impiego della forza per far ragione a se stesso, spettando solo ai Magistrati il provvedere colla forza all’eseguimento degli ordini che fossero inosservati, e violati.

Vi prevengo che, oltre al rispondere severamente ciascun contraventore del proprio fatto, voi sarete responsabile pecuniariamente del danno, e punibile per tutti gli abusi che non avrete prevenuto con acconce misure, col rigore della disciplina, e con tutti i mezzi che sono in vostro potere, o che vi sarebbero stati accordati, dove ne aveste fatto domanda all’autorità superiore.

L’indulgenza sarà considerata connivenza e complicità, l’ignoranza terrà luogo di colpevole negligenza.

Voi dovete vegliare sù tutti i vostri subalterni. Voi illuminarli sui loro doveri, sulla importanza che assumono in faccia al paese nelle attuali sue condizioni, e sulla gravezza delle pene che l’interesse pubblico consiglia in circostanze come le nostre, eccezionali.

La presente vi serva di norma.

Roma 14 Maggio 1849.

Il Ministro di Guerra e Marina
Giuseppe Avezzana

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ASSEMBLEA COSTITUENTE

L’Assemblea invita il Triumvirato a provvedere energicamente all’attuale condizione di Bologna nel modo più pronto ed opportuno.

Roma 15 Maggio 1849.

Il Presidente C. L. BONAPARTE.

(368)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Quel Popolo che vuole essere libero deve voler l’ordine come la prima delle sue guarentigie.

Tanto un popolo è degno delle maggiori libertà civili, quanto sa in esse congiungere l’ordine più completo: a conseguirlo però non basta che consentano le intelligenze, concordino le volontà, sia universale ed uno l’intento, se a tutto non si associi strettamente la cooperazione de’ mezzi. Questi, perchè siano efficaci a raggiungere lo scopo, è mestieri che precipuamente cospirino alla difesa dai nostri nemici esterni ed interni. Non temibili i primi per chi nutre cuore e mente italiana, fatali i secondi perchè colle antiche arti dell’intrigo, e degli agguati preparano rovine là dove ognuno tranquillo s’attende sicurezza.

Il Governo veglia, e vuole mettersi al coperto delle insidie di questi. — Uno dei mezzi per [p. 718 modifica]riuscirvi è di sorvegliare gli armati che non appartengono a niun corpo militare. Fra di essi possono ascondersi i vecchi strumenti dell’antica tirannide, ai quali è colpa lasciare un’arma che impugnerebbero contro di noi. — Quindi a rendere efficace e valida la volontà degl’armati a difesa della Repubblica, e ad eliminare possibilmente quelli, cui la Sicurezza Pubblica non deve affidar arme; e per conoscere infine quanti e quali essi siano, e sappiano a quali ufficii sono dal Governo destinati, si ordina quanto segue:

1. In ogni Rione si organizzeranno delle Squadre armate d’individui che non trovansi scritti a niun Ruolo militare; esse nel numero saranno divise relativamente a quello degli individui aventi un’archibugio, fucile, o picca, in ogni Rione, in modo però, che ognuna di esse non contenga al di là di 50 teste.

2. E scopo di esse, oltre alla difesa della Città, il tutelare la pubblica sicurezza, e segnatamente nei respettivi quartieri.

3 I Capi-Squadre saranno nominati dal Governo, dietro proposizione di questa Direzione. Essi dipenderanno dagli ordini del respettivo Commissario, il quale, in caso di azione, alla testa delle Squadre si appoggerà alla Guardia Nazionale.

4. Sarà cura d’ogni Capo organizzare il personale della sua Squadra; ne presenterà l’elenco al Commissario, e si riterrà organizzata e riconosciuta, quando ne avrà ottenuta autorizzazione.

5. Spetta ai Capi formare la Squadra di [p. 719 modifica]quegl'individui, dai quali possono ripromettersi tutte le guarentigie per lo scopo cui sono dirette.

6. Ogn’individuo componente la Squadra verrà munito di un Porto-d’arme, quale dovrà ritener seco, quando dovesse per superiore disposizione percorrere la Città isolatamente. — Questo gli verrà rilasciato gratuitamente dal respettivo Commissario dal quale sarà firmato; e vidimato dal Direttore di Sicurezza Pubblica, e Capo-Squadra.

7. Restano diffidati tutti i Porta-arme emessi dall’autorità competente a tutt’oggi.

8. Entro le ore 24 dall’emanazione della presente, chiunque possiede o ritiene un fucile sia da caccia, o da guerra, od una picca, dovrà presentarsi al rispettivo Commissario, onde dichiarare il possesso e la provenienza dell’arma ritenuta, ed essere ascritto ad una delle Squadre.

9. Chiunque possedendo, o ritenendo un fucile sia da caccia, o da guerra, si rifiuta far parte di una Squadra, dovrà immediatamente consegnarlo al respettivo Commissario, enunciandone il possesso o la provenienza, e ritirandone la ricevuta. In questi supremi momenti la Patria non può permettere che le armi rimangano inoperose, e tali sarebbero, se possedute da individui non appartenenti a corpi organizzati.

10. Ad ognuno che farà parte della Squadra, sarà permessa la delazione di qualunque altr’arma, meno le Insidiose eccettuate dalla legge.

11. Poichè è interesse pubblico che i buoni Cittadini siano tutti armati in difesa della Patria, al quale intento accorrono primi i [p. 720 modifica]Rappresentanti del Popolo uniti ad esso, rimane inconcepibile la stoltezza, o perfidia di coloro che celando arme, e non volendo appartenere a niun corpo organizzato, o militare, volessero apparire e dichiararsi nemici della Patria. Questi però, se delatori di armi lunghe, verranno puniti colla confisca delle medesime; riguardo alle corte così dette Insidiose, verranno puniti a stretto senso delle vigenti leggi.

Dalla Direzione di Pubblica Sicurezza civile e militare.

Li 15 Maggio 1849.


Il Dirett. Civile
O. Meloni
Il Capo Militare d'Ufficio
Galvagni

  1. Vedi Modello N. 1.
  2. Vedi Modello N. 2.
  3. Vedi Modello N. 3.