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quella del Computista sui Certificati, sui Rincontri, e sullo stato predetto.

Art. 8. A perfezionamento della radiazione dei Certificati di cui sopra saranno essi sottoposti alla firma del Direttore Generale, che del pari l’apporrà ne’ posti preparati sì nei Certificati che nello stato anzidetto.

Art. 9. Nella consegna o passaggio de’ Certificati predetti, indicato nei precedenti articoli, si terranno dei sfogliazzi, ne’ quali per memoria e per ogni buon fine, da coloro che li ricevono si noterà la serie, e la quantità di essi con i numeri primo ed ultimo appostivi.

Art. 10. Perfezionati i Certificati come nell’articolo 8 rimarranno essi presso il Direttore Generale, e nel modo che sarà da esso combinato col Direttore delle proprietà demaniali, ne sarà fatta a questo la consegna unitamente ai due stati numerici originali di sopra indicati; e premesso l’opportuno riscontro alla presenza del Segretario Generale e del Capo Contabile della Direzione demaniale, dal Direttore di questa si rimetterà nelle mani del Direttore del Debito Pubblico la ricevuta di consegna preparata a piè di uno dei due stati predetti, rimanendo l’altro presso il Direttore delle proprietà demaniali insieme ai Certificati.

Art. 11. Colla scorta dello stato numerico rimesso nelle mani del Direttore del Debito pubblico, da altro dei commessi della contabilità sarà riportata sopra uno speciale Registro1 la quantità dei Certificati consegnati come sopra

  1. Vedi Modello N. 2.