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gl'individui, dai quali possono ripromettersi tutte le guarentigie per lo scopo cui sono dirette.

6. Ogn’individuo componente la Squadra verrà munito di un Porto-d’arme, quale dovrà ritener seco, quando dovesse per superiore disposizione percorrere la Città isolatamente. — Questo gli verrà rilasciato gratuitamente dal respettivo Commissario dal quale sarà firmato; e vidimato dal Direttore di Sicurezza Pubblica, e Capo-Squadra.

7. Restano diffidati tutti i Porta-arme emessi dall’autorità competente a tutt’oggi.

8. Entro le ore 24 dall’emanazione della presente, chiunque possiede o ritiene un fucile sia da caccia, o da guerra, od una picca, dovrà presentarsi al rispettivo Commissario, onde dichiarare il possesso e la provenienza dell’arma ritenuta, ed essere ascritto ad una delle Squadre.

9. Chiunque possedendo, o ritenendo un fucile sia da caccia, o da guerra, si rifiuta far parte di una Squadra, dovrà immediatamente consegnarlo al respettivo Commissario, enunciandone il possesso o la provenienza, e ritirandone la ricevuta. In questi supremi momenti la Patria non può permettere che le armi rimangano inoperose, e tali sarebbero, se possedute da individui non appartenenti a corpi organizzati.

10. Ad ognuno che farà parte della Squadra, sarà permessa la delazione di qualunque altr’arma, meno le Insidiose eccettuate dalla legge.

11. Poichè è interesse pubblico che i buoni Cittadini siano tutti armati in difesa della Patria, al quale intento accorrono primi i Rappresen-