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REGOLAMENTO

d’interni amministrazione della Direzione Generale del Debito Pubblico per la radiazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabili al portatore ordinali nell’Art. 2 §. 1 del Decreto 29 Aprile 1849 e successive operazioni.

Esaurito dalla contabilità quanto è disposto negli articoli 1 e 2 del Regolamento Ministeriale del giorno 13 Maggio corrente, dovrà da essa procedersi alla redazione e registrazione dei Certificati di Rendita Consolidata pagabile al Portatore ordinati nell’articolo 2 § 1 del Decreto 29 Aprile precedente, per le quali operazioni sarà osservato il seguente Regolamento di Amministrazione interna.

Art. 1. A misura che dalla Stamperia Nazionale si compiranno le stampe dei Certificati suddetti saranno essi consegnati alla Contabilità.

Art. 2. Questa, colla opera di una o più persone che saranno destinate dal Direttore Generale, premessone l’opportuno riscontro, farà apporre sopra ciascuno dei Certificati suddetti, i bolli che sono in uso per gli altri certificati di consimile natura.

Art. 3. Riscontrati nuovamente i Certificati predetti dopo l’apposizione dei Bolli suindicati, ripartitamente per ciascuna serie nelle quali sono essi divisi, saranno passati ai Commessi desti nati dal Direttore Generale per la corrispondente numerazione sì sopra i Certificati, che sopra i Recapiti e Rincontri che vi sono annessi.