Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/730


— 697 —

seguita vendita nel posto all’uopo preparato sui conti medesimi.

Art. 14. Il registro di cui nell’articolo 11 contenente la indicazione dei certificati consegnati al Direttore delle proprietà demaniali; e l’altro di cui nell’articolo 13 contenente la indicazione dei certificati venduti alla pubblica auzione, serviranno per estrarne ad ogni richiesta del Ministro delle Finanze, il risultamento di quelli che rimangono invenduti.

Art. 15. In fine di ogni semestre dalla sezione del pagamento sarà redatto per ciascuna serie dei certificati predetti, e secondo le forme in uso per altri certificati di consimile natura, lo stato che serve per porre a pagamento sulla cassa della Depositeria Generale le competenze scadute. Nel detto stato saranno considerati quei certificati soltanto che risulteranno essere stati venduti alla pubblica auzione.

Lo stato medesimo sarà confrontato col registro di cui si è fatta menzione nel precedente articolo 13, e trovato conforme nei risultamenti sarà sottoposto alla sanzione ed ordinanza del Direttore.

Art. 16. A misura che dalla Depositeria generale o da altro ufficio saranno rimesse alla Direzione del Debito Pubblico le note de pagamenti effettuati dalla Depositeria Generale insieme ai recapiti distaccati dai certificati coll’impronta del bollo - pagamento — dalla suddetta sezione del pagamento saranno raguagliati i pagamenti stessi sopra i libri indicati nell’articolo 12, sopra i conti cioè dei singoli certificati, nel modo medesimo che trovasi in uso per i pagamenti delle