Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 39

Bollettino N. 39

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 39.

EDIZIONE OFFICIALE


369 Circolare del Triumvirato ai Presidi delle province sull'arrivo dell'inviato francese De Lesseps a Roma — pag. 723.

370 Ordinanza del Commercio ec. ec. in cui crea una commissione di belle arti perchè sorveglino i luoghi, ove esistono monumenti, che sono occupati dalle truppe o ridotti ad abitazioni private - pag. 725.

371 Ordine del giorno del generale in capo dell'esercito contro la licenza militare - pag. 726.

372 Il Triumvirato notifica che le ostilità tra la Repubblica Romana e la Francia sono sospese - pag. 727.

373 Cenni sulle disposizionl a darsi per prender possesso dei beni incamerati delle mani-morte e per l'amministrazione di essi - ivi.

374 Decreto dell'Assemblea Costituente in cui si dichiara sciolta la seduta permanente — pag. 735.

375 Ordinanza della direzione di sicurezza pubblica sull'ingresso e regresso in Roma - ivi.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


CIRCOLARE

AL PRESIDI DELLE PROVINCE


Cittadino Preside:

Noi cominciamo a cogliere il frutto dell’opera nostra. Nella questione dell’intervenlo di Francia noi abbiamo accuratamente distinto ciò che non poteva essere altro che errore di esecuzione, dalle primitive intenzioni della rappresentanza di quella Repubblica, e dai magnanimi sentimenti della grande Nazione.

Quindi energia e costanza nel respingere la forza dell’armi, generosità e fiducia in ogni altra parte della nostra condotta, verso un popolo, al quale ci stringe comunanza di aspirazioni e di doveri civili.

La fermezza e il valore dei Romani ha raggiunto il fine che noi ci eravamo proposti: il quale era d’impedire che il divisamento del Generale Oudinot avesse capo, onde così guadagnar tempo, ed attendere migliori consigli d’oltre Alpe.

Come avrete veduto dai giornali di Francia, l’effetto ha corrisposto alla nostra aspettativa; ed oggi possiamo officialmente comunicarvi, che un’Inviato straordinario della Repubblica francese, il signor Ferdinando Lesseps, trovasi fra noi, con la missione di verificare l’ordine preciso delle cose seguite,e lo stato della questione.

Ogni ulteriore ostilità è già stata impedita, e la spedizione militare ridotta nei suoi limiti veri.

L’importanza di questo fatlo non ha bisogno [p. 724 modifica]di essere dimostrata. Voi vedete che ne consegue per noi una situazione molto ben definita, e un incremento maraviglioso di forza morale e materiale.

La nostra questione diventa una quistione di libertà e d’indipendenza contro l’assolutismo e la invasione austro-napoletana, senza termini me dj che entrino ad inceppare e a falsare l’opera spontanea della nostra autonomia.

La Francia o dovrà combattere con noi, o ajutarci colla sua influenza morale.

Spargete queste notizie fra le popolazioni di costà, come novello e fecondo alimento alla loro energica vita. Un popolo che, nella profonda coscienza de’ suoi doveri, non ha temuto di levarsi a fiera battaglia contro quattro potenti invasori, ha diritto di vincere; e voi dovete adoperarvi con tutta la virtù dell’anima vostra e con tutti i mezzi che sono nelle vostre mani ad agevolargli la via dei meritati successi.

Eccitate l’intero paese a difesa di popolo conformandovi alle precedenti istruzioni di questo Ministero di Guerra e Marina; il quale oggi stesso invia nelle quattro province settentrionali dello Stato un egregio Capitano per ordinare i movimenti, e l’azione delle moltitudini armate; come ne ha già spedito un altro con uguale intento nelle province centrali.

Roma si assume il conto di Napoli, e vi promette che la bisogna sarà in breve finita.

Bologna e le province sostengono intanto la formale prova contro l’orda croata e l’insanguimento messo del Papa che la conduce: e verrà [p. 725 modifica]presto il giorno in che Roma e le Romagne, riunendo le forze divise, chiameranno con veri auspicj l’intera nazione a risorgimenti degni di lei.

Roma li 15 Maggio 1849.

Pel Triumvirato Aurelio Saffi


(570)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

ORDINANZA MINISTERIALE

Visto che molti luoghi ove esistono monumenti di arte sono occupati dalle truppe che difendono la città, o vogliono mutarsi in abitazioni private, talchè è necessario che venga provveduto alla conservazione dei monumenti stessi; il Ministro, udito il volere dei Triumviri;

Ordina:

Che sotto l’ispezione del Conservatore delle Belle Arti sia nominata una Sezione della Commissione di Belle Arti, composta dei Cittadini Visconti, Podesti, Capalti, Silvagni, e Bienaimé, affinchè si rechino ne’ luoghi stessi per provvedere a quanto occorre.

I Commissari dei Rioni, gli Architetti Ingegneri, o qualunque altro a ciò deputato, prima di disporre dei locali, o di innovare in essi cosa [p. 726 modifica]alcuna, dovrà notificarlo al Ministero del Commercio, Belle Arti ec. acciò preceda la visita della Commissione medesima.

Roma, dal Ministero del Commercio ec.

li 16 Maggio 1849.

Il Ministro M. Montecchi

(571)

Ordine del giorno 16 Maggio 1849.

Continui e scandalosi reclami arrivano tutto giorno a questo Comando Generale sopra gli abusi di una licenza militare che disonora il nobile uffizio di difensore della Repubblica.

Questo Comando Generale è fermamente risoluto di porre alfine un termine a tanta sfrenatezza, proteggendo per tutte le vie legali la proprietà, e la sicurezza dei cittadini.

In conseguenza di che mentre si prevengono tutti i militari di qualunque grado od arma del dovere di rispettare le leggi, la proprietà, e la sicurezza dei Cittadini, si dichiara che qualunque nuovo fallo in questo genere, sia anche minimo, verrà punito colla catena corta da quindici giorni a due mesi secondo la gravità dei fatti, e salve sempre le pene maggiori per più enormi reati.

I Comandanti dei Corpi faranno nota questa disposizione, e ne saranno personalmente responsabili dell’esecuzione.


Il Generale in Capo Roselli


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sono sospese le ostilità tra la REPUBBLICA ROMANA e la FRANCIA.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 17 Maggio 1849. 1 Triumviri

I Triumviri


(378)

Cenni delle disposizioni a darsi per prender possesso de' beni incamerati delle mani-morte e per l'amministrazione di essi

Misure preparatorie


Art. 1.° I Presidi delle Province destineranno un Commissario per ogni distretto, da scegliersi fra i Cittadini, ed i Funzionarii degenti nel respettivo distretto.

Art. 2.° I Commissarii entro il più breve spazio di tempo si uniranno ai Gonfalonieri, o ad uno degli Anziani de’Luoghi compresi nei distretti respettivamente assegnati, ove sono situati i Conventi ec. , e si recheranno nei Conventi stessi per ivi procedere alle seguenti disposizioni.

[p. 728 modifica]a) Riscontreranno l’Archivio della Casa, e si faranno mostrare l’inventario delle carte se vi è, e vi apporranno il loro visto; in mancanza faranno riunire in un luogo sicuro i titoli relativi alla proprietà, i registri, i libri de’ conti ec. e vi apporranno i sigilli. I Superiori e gli Amministratori de Conventi ne saranno responsabili.

b) Si faranno dare dai superiori o amministratori de Conventi uno stato esatto di tutte le proprietà che appartengono al rispettivo Convento; delle Rendile annuali relative; non che dei debitori qualunque delle Rendite sì correnti, che arretrate, ed a fronte lo stato della passività, coi nomi dei creditori del pari sì correnti che arretrati.

c) Faranno sì che in detto stato sia annotato se i Terreni sono coltivati per proprio contro, o dati in affitto, a mezzadria ec. e vi siano indicate le specie delle Raccolte.

d) Vi si farà in oltre annotare se in seguito delle precedenti disposizioni siasi dato l’inventario de Mobili, Bestiami, attrezzi rurali, e simili; dei libri, argenti, oggetti di arte ec. e se non si fosse dato, siffatti oggetti mobili dovranno essere singolarmente annotati nello stato predetto.

Art. 3.° Le operazioni suindicate si faranno alla presenza dei Superiori o altri Amministratori de’ Conventi ec. coll’intervento de’ Gonfalonieri o degli Anziani, i quali insieme ai Commissarii firmeranno ogni pagina dei libri o registri, degl’inventarii, e dello stato predetto: i Superiori e gli Amministratori suddetti saranno responsabili di ogni difetto, che fosse per essere riconosciuto in appresso.

[p. 729 modifica]Lo stato di cui sopra, ed il Verbale della seguita operazione sarà redatto in duplice copia: una di esse sarà rimessa al Preside della Provincia, il quale ne farà prendere annotazione dal proprio Ufficio, e quindi lo inoltrerà al Ministro delle Finanze per la Direzione centrale del Demanio. L’altra copia sarà rimessa al Preposto dell’amministrazione del Demanio del capo-Luogo prossimo del respettivo distretto per gli effetti di cui in appresso.

Art. 4.° Le funzioni del Commissario essendo limitate alle descrizioni, e verificazioni di sopra enunciate, ogni disposizione che essi fossero per dare sui Mobili, derrate e altri oggetti, non che sui debitori, o creditori de’ Conventi sono fin da ora dichiarate nulle, ed i Gonfalonieri, non che i Superiori predetti, saranno tenuti ad opporvisi.

Art. 5.° I Conventi nei quali si fossero già fatti gl’inventari in forza delle precedenti disposizioni, non sono dispensati dal prestarsi alla esecuzione della presente, ma le operazioni de’ Commissarii si limiteranno su quelle cose, che non fossero state già eseguite.

Art. 6.° I Presidi delle Province nell’inviare al Ministero delle Finanze le copie dei verbali, e gli stati suindicati, vi aggiungeranno quelle osservazioni, che essi stimeranno opportune a migliore intendimento delle cose in detti verbali e stati contenute; non che a formare una giusta idea sulla esattezza, e sicurezza delle operazioni dei Commissarii.

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Possesso da prendersi de' beni incamerati.

Art. 7. Tutti i beni stabili, crediti, azioni, e rendite qualunque appartenenti ai Conventi ec. passeranno col 1. Maggio prossimo all’amministrazione del Demanio, e la consegna di essi sarà fatta ai Preposti dell’amministrazione medesima dai Commissarii nominati nell’Articolo primo, coll’assistenza dei Gonfalonieri o di alcuno degli Anziani del luogo ove trovansi situati i Conventi.

Art. 8.° Il Direttore dell’amministrazione del Demario disporrà che ogni Preposto si trovi pel suddetto giorno, e nei seguenti nei diversi Conventi posti nel respettivo distretto per ricevere la consegna di cui nel precedente articolo.

Art. 9.° Lo stesso Direttore disporrà, che gl’Ispettori dell’Amministrazione, o altri Funzionarii da prescegliersi si trovino distribuiti in modo che uno di essi per ciascun Capo-Luogo dei distretti possa prestarsi alla regolarizzazione di quelle operazioni che richiedessero un provvedimento istantaneo, facoltizzandoli a risolvere provvisoriamente di concerto coi Governatori distrettuali quelle difficoltà, che fossero per insorgere nell’atto del suddetto possesso, e per dare ad esso una condotta uniforme.

Art. 10.° La consegna de’ beni incamerati ai preposti dell’Amministrazione del Demanio consisterà:

a) Nella verificazione o rincontro degli Inventarii precedenti cogli stati che ai detti Pre posti si saranno trasmessi come all’art. 3.° §. 2.°

b. Nella ricognizione della niuna [p. 731 modifica]zione ai sigilli apposti ai libri, carte ec. come è detto nell’articolo 2.° suddetto a.

c) Nel ricevere gli oggetti lasciati in custodia dei Superiori o altri amministratori dei Conventi.

d) Nella redazione degli inventarii suppletorii degli oggetti, che si trovassero annessi negli inventarii o stati precedenti.

e) Nel ritirare un rendiconto sommario, e provvisorio dai superiori o dagli amministra tori dei Conventi per gl’introiti e spese fatte a tutto il mese di Aprile.

f) Nel ritirare i libri mastri, giornali, e registri degli acquisti, dei contratti di affitto e di ogni altro atto relativo all’amministrazione.

Art. 11. Alla consegna enunciata nel precedente articolo assisteranno i gonfalonieri, od uno degli anziani: cd il relativo verbale sarà redatto dal Commissario del distretto, e sarà firmato da questo, dal Preposto dell’amministrazione del demanio, dal Superiore o amministratore del convento, e dal Gonfaloniere. Detto verbale sarà redatto in duplice copia originale, per esserne rimessa una al Preside della Provincia, da cui colle proprie osservazioni sarà inoltrata al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio; e l’altra rimarrà presso il Preposto dell’amministrazione del demanio del respettivo distretto.

Art. 12. Il verbale medesimo servirà di pieno discarico al Superiore o Amministratore del convento; e respettivamente servirà di carico al Preposto dell’Amministrazione del demanio, il quale all’appoggio del verbale stesso, e degli [p. 732 modifica]stati che vi saranno annessi istituirà i sommarii, o libri occorrenti all’amministrazione.

Art. 13. I sigilli apposti agli archivii continueranno a restarvi fino a che siano adottate le misure generali per il trasporto in uno, o più depositi centrali dei titoli relativi all’amministrazione.

Art. 14. Gli oggetti mobili, che non fossero per occorrere localmente all’amministrazione, o fossero superflui ad ogni uso, a diligenza del Commissario e del Preposto anzidetti, si faranno trasportare in un luogo sicuro, che sarà bene chiuso, e ne saranno sigillate le porte, e le altre aperture: di ciò sarà redatto analogo verbale in duplice copia: una sarà inviata al Preside della Provincia per gli effetti di cui sopra, e l’altra resterà presso il nominato Preposto per darne conto all’Amministrazione centrale, quando dal Governo saranno adottate le disposizioni generali intorno ai predetti oggetti.

Amministrazione dei beni incamerati

Art. 15. I Preposti anzidetti amministreranno i beni incamerati in conformità delle istruzioni, che saranno ad essi date in proposito.

Art. 16. Qualunque quietanza o altro titolo relativo a pagamenti anticipati, che si producessero dai debitori dei conventi, non saranno ammessi dai Preposti se non dopo speciale esame, e la sanzione dell’Amministrazione centrale che li abbia riconosciuti ammissibili.

Art. 17. Resterà sospesa la introduzione ed il giudizio di qualunque causa, istanze, e [p. 733 modifica]processi promossi, o da promuoversi; non che ogni sequestro, esecuzione, vendita,e qualsivoglia atto diretto, ed a carico dei Conventi. Tali atti non potranno essere intrapresi, riassunti, o continuati se non che nelle forme che saranno emanate in proposito.

Art. 18. Le dative reali, e le altre tasse dirette del corrente anno saranno pagale dagli affittuarii sia a loro proprio discarico, sia in diminuzione della corrisposta di affitto, e salvo a ripeterle, se vi sarà luogo.

Quelle di dette tasse che fossero dovute sopra i fondi condotti per proprio conto dall’amministrazione saranno pagate dai Preposti.

Art. 19. Ogni altra passività dei Conventi sarà riconosciuta nei modi che saranno denunciati in appresso dal Governo, tanto che esse si riferiscano ad annualità permanenti, e perciò progressive, quanto per quelle scadute, o contratte per una sola volta.

Art. 20. Le municipalità potranno essere chiamale a dar mano all’amministrazione, e maneggio de’beni incamerati: ciò richiederà una speciale delegazione dell’Autorità Amministrativa, e per quelle parti soltanto, che saranno designate nelle delegazioni stesse.

Art. 21. I Preposti dell’Amministrazione del demanio prenderanno prontamente cognizione in torno ai terreni che si conducono per proprio conto, e che non avessero avuto la necessaria coltivazione, e riportatane l’autorizzazione dalla Amministrazione centrale, provvederanno affinchè niuno di detti terreni rimanga incolto.

[p. 734 modifica]Art. 22. I contratti di affitto che si trovassero concessi dai particolari a taluno dei Conventi, saranno annullati dopo la prossima raccolta, salvi gli indennizzi, o compensi, che saranno per essere riconosciuti giusti verso i proprietari.

Art. 23. Tutti coloro, che pretendessero aver diritto di godere de’ beni dei Conventi a titolo di affitto, enfiteusi, o altra qualunque concessione saranno obbligati farne analoga dichiarazione entro il venturo mese di maggio nella Cancelleria Governo distrettuale, sotto il quale trovansi situati i Conventi cui appartengono i detti beni.

Insieme alla indicata dichiarazione dovranno essere esibiti dai concessionarj i titoli della concessione, che saranno riscontrati dai Governatori distrettuali, e presane nota sopra analogo registro, e posto sui titoli medesimi il loro visto, saranno dai Governatori ritornati alle parti.

Un estratto di detto registro, da cui risulti il nome e cognome dei concessionarii, la data e la scadenza delle concessioni, l’annualità della corrisposta, ed aggiuntevi quelle osservazioni che saranno emerse nell’esame predetto dei titoli esi biti in ispecie sulla legalità di esse, sarà detto estratto, rimesso dai Governatori al Preside della Provincia, da cui coi proprii rilievi sarà inoltrato al Ministero delle Finanze per la direzione centrale del demanio, e per servire di scorta nelle relative operazioni della direzione medesima.

Li 17 Maggio 1849.

Pel Triumvirato

la commissione

Brambilla


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Sospese le ostilità con l’Armata Francese; allontanato dalle mura di Roma il teatro della guerra:

L'Assemblea Costituente

Decreta:

1. La permanenza della Seduta è sciolta.

2. L’Assemblea riprende il corso ordinario delle Sedute e Sezioni.

3. La prima Seduta publica sarà Martedì 22 corrente. Domani, Domenica e Lunedi avrà luogo la riunione in Sezioni per istudiarvi il Progetto della Costituzione.

4. A proposta del Triumvirato, od a richiesta di dieci Deputati dovrà dal Presidente essere straordinariamente convocata l’Assemblea.

Roma 18 Maggio 1849.

Il Presidente - C. L. Bonaparte
Il SegretarioPennacchi.

(375)

REPUBBLICA ROMANA


Le nostre attuali circostanze impongono sorvegliare rigorosamente l’ingresso e regresso dalle porte della Città: quindi, richiamando le già [p. 736 modifica]date disposizioni, a maggiore intelligenza di tutti, d’ordine del Ministro della Guerra, si notifica quanto segue.

1. È permesso il libero transito dalla Città ai Campagnoli.

2. È permesso ancora a tutti quelli, cui necessita per l’approvigionamento della Città, la qual cosa, giusta gli ordini in vigore, rimane di esclusiva spettanza del Municipio.

3. A tutti quelli, cui viene imposto da urgenza Governativa, giustificandola con documento del relativo Ministero.

4. A tutti gli altri, per qualsivoglia titolo, rimane inibita l’uscita dalla Città.

Chiunque credesse aver ragioni tali, che valessero ad ottenere eccezione a queste disposizioni, si rivolga a questo ufficio civile e militare di Sicurezza pubblica, al quale dal Ministro della Guerra è esclusivamente delegato il potere di rendere quella giustizia che sarà compatibile colle circostanze, avvertendo di risparmiare d’inutili dimande il Triumvirato, il sullodato Ministro della Guerra, o altra qualsiasi Governativa autorità.

La presente Ordinanza rimane ferma fino a nuova disposizione.

Dalla Direzione civile e militare di Sicurezza pubblica, li 19 Maggio 1849.

Il Direttore Civile
O Meloni
  Il Capo Militare d' Ufficio
Calvagni Maggiore