Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/751


— 718 —

riuscirvi è di sorvegliare gli armati che non appartengono a niun corpo militare. Fra di essi possono ascondersi i vecchi strumenti dell’antica tirannide, ai quali è colpa lasciare un’arma che impugnerebbero contro di noi. — Quindi a rendere efficace e valida la volontà degl’armati a difesa della Repubblica, e ad eliminare possibilmente quelli, cui la Sicurezza Pubblica non deve affidar arme; e per conoscere infine quanti e quali essi siano, e sappiano a quali ufficii sono dal Governo destinati, si ordina quanto segue:

1. In ogni Rione si organizzeranno delle Squadre armate d’individui che non trovansi scritti a niun Ruolo militare; esse nel numero saranno divise relativamente a quello degli individui aventi un’archibugio, fucile, o picca, in ogni Rione, in modo però, che ognuna di esse non contenga al di là di 50 teste.

2. E scopo di esse, oltre alla difesa della Città, il tutelare la pubblica sicurezza, e segnatamente nei respettivi quartieri.

3 I Capi-Squadre saranno nominati dal Governo, dietro proposizione di questa Direzione. Essi dipenderanno dagli ordini del respettivo Commissario, il quale, in caso di azione, alla testa delle Squadre si appoggerà alla Guardia Nazionale.

4. Sarà cura d’ogni Capo organizzare il personale della sua Squadra; ne presenterà l’elenco al Commissario, e si riterrà organizzata e riconosciuta, quando ne avrà ottenuta autorizzazione.

5. Spetta ai Capi formare la Squadra di que-