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al Direttore delle proprietà Demaniali, con la indicazione della relativa serie e numerazione, e con la indicazione altresì della rendita annua in essi Certificati contenuta.
Art. 12. Dopo tale registrazione i commessi della Contabilità che vi saranno all’uopo destinati dal Direttore, sui libri istituiti ripartitamente per ciascuna seric, e sui Conti dei singoli certificati in detti libri impiantati, riporteranno la progressiva numerazione di quelli come sopra redatti e consegnati, indicandovi il numero e la data della consegna.
Art. 13. A misura che dalla Direzione delle proprietà demaniali, o per altro mezzo saranno per essere rimessi alla Direzione del Debito Pubblico i processi verbali delle vendite avvenute alla pubblica auzione dei Certificati predetti, saranno passati alla contabilità, e da essa si faranno prontamente riportare sopra apposito registro1 le indicazioni espedienti dei risulta menti dei verbali anzidetti.
Di tale registrazione sarà fatta menzione a piè dei verbali, i quali vidimati dal Direttore saranno ritornati alla Direzione delle proprietà demaniali, od a quell’ufficio da cui saranno stati rimessi.
Colla scorta del sopraddetto registro i com messi della contabilità, de’ quali si fa menzione nell’articolo 12, sui libri dei conti dei singoli certificati impiantati ripartitamente per ciascuna serie, riporteranno le indicazioni relative alla
- ↑ Vedi Modello N. 3.