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al Direttore delle proprietà Demaniali, con la indicazione della relativa serie e numerazione, e con la indicazione altresì della rendita annua in essi Certificati contenuta.

Art. 12. Dopo tale registrazione i commessi della Contabilità che vi saranno all’uopo destinati dal Direttore, sui libri istituiti ripartitamente per ciascuna seric, e sui Conti dei singoli certificati in detti libri impiantati, riporteranno la progressiva numerazione di quelli come sopra redatti e consegnati, indicandovi il numero e la data della consegna.

Art. 13. A misura che dalla Direzione delle proprietà demaniali, o per altro mezzo saranno per essere rimessi alla Direzione del Debito Pubblico i processi verbali delle vendite avvenute alla pubblica auzione dei Certificati predetti, saranno passati alla contabilità, e da essa si faranno prontamente riportare sopra apposito registro1 le indicazioni espedienti dei risulta menti dei verbali anzidetti.

Di tale registrazione sarà fatta menzione a piè dei verbali, i quali vidimati dal Direttore saranno ritornati alla Direzione delle proprietà demaniali, od a quell’ufficio da cui saranno stati rimessi.

Colla scorta del sopraddetto registro i com messi della contabilità, de’ quali si fa menzione nell’articolo 12, sui libri dei conti dei singoli certificati impiantati ripartitamente per ciascuna serie, riporteranno le indicazioni relative alla

  1. Vedi Modello N. 3.