Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 22

Bollettino N. 22

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REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 22.

EDIZIONE OFFICIALE


219 Ordinanza del Ministero delle Finanze per la fiera di Ravenna - pag. 387.

220 Norme per la redazione dei boni del tesoro - pag. 388.

221 Norme per gli amministratori delle casse nazionali delle Province pel ritiro de' boni del tesoro - pag. 391.

222 Norme per la esecuzione presso la depositeria generale nazionale della conversione de' boni del tesoro in boni della Repubblica — pag. 399.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Nello scopo di favorire le operazioni del commercio, e di dare uno sfogo ai prodotti dell’interna industria Ordina: Avrà luogo anche in quest’anno la Fiera di Ravenna previa l’osservanza delle leggi, e discipline doganali in vigore per tutte le fiere d’assegna.

La Fiera comincerà il giorno primo di Maggio prossimo, e terminerà la sera del 15 dello stesso mese senza proroga di sorte alcuna.

La Dogana di Fiera si aprirà in Ravenna il giorno 26 Aprile onde il Comunercio possa eseguire il deposito, e l’assegna delle merci.

La Dogana medesima cesserà le sue operazioni di Fiera il 15 di Maggio.

Nelle feste di precetto sarà chiusa la Dogana.

Affinchè poi si abbia comodo di dare i discarichi delle merci assegnate, e di eseguire le spedizioni delle rimanenze, la Dogana continuerà per questo tanto ad agire anche nei giorni successivi a tutto il 19 Maggio.

Dal Ministero delle Finanze il 18 Aprile 1849

Pel Triumvirato

V. Valentini

E. Brambilla

G. Costabili


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REPUBBLICA ROMANA


NORME

PER LA REDAZIONE DE' BONI DEL TESORO

Art. 1.° A misura che dal fornitore della carta espressamente fabbricata all’Estero per i Boni della Repubblica si darà avviso esser giunta la carta stessa nella Dogana di Terra in Roma, il Ministro delle Finanze rilascerà l’autorizzazione per essere ritirata da un funzionario del Ministero.

Questo si recherà alla Dogana suddetta, e riscontrato il numero de’ fogli ne redigerà in doppia copia uno stato indicante oltre il detto numero, le categorie del valore de’ Boni suddetti. Una di dette copie sarà passata al Fornitore della carta per servirgli di titolo onde conseguire il pagamento del prezzo convenuto; e l’altra servirà per la consegna della carta suddetta alla persona incaricata della impressione de’Boni, come si dirà nel seguente articolo.

Art. 2. ° Il Funzionario suddetto contestualmente al ritiro dalla Dogana della carta, la passerà alla persona incaricata della impressione dei Boni, ritirandone analoga dichiarazione; dopo la quale consegna e dichiarazione, dal nominato funzionario sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la seconda copia dello Stato di cui nel precedente articolo, che servirà a costituire il carico della persona incaricata del la impressione.

Art. 3.° Questa, a misura che li avrà in [p. 389 modifica]ordine, ne farà la consegna all’altro funzionario della Direzione del Debito Pubblico incaricato della numerazione, e dell’apposizione de’ Bolli e delle firme sui Boni stessi: anche di tale consegna si redigerà uno stato indicante il numero de’ fogli impressi, e le categorie cui appartengono. Questo stato firmato dalla persona incaricata della impressione, e dal Funzionario incaricato della numerazione e firma dei medesimi sarà del pari redatto in duplice copia, una delle quali resterà a discarico della persona incaricata della impressione de’ Boni, e l’altra sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze per costituire il debito del nominato funzionario.

Art. 4.° Il medesimo avrà il carico di numerizzare i Boni secondo le respettive categorie; di farvi apporre i Bolli prestabiliti, di farli legare in separati volumetti per ogni centinajo; non che di farvi apporre le firme indicate dalla legge, con quelle cautele, che sono già in uso cioè mediante l’annotazione, sopra appositi libretti della quantità de’Boni di ogni categoria che si danno per la firma, e si ritirano firmati.

Art. 5.° In ciascun giorno il funzionario suddetto incaricato della numerazione, e della firma de’ Boni, mediante una nota distinta per categoria, farà conoscere al Ministero delle Finanze la quantità de’ Boni firmati, e pronti per essere passati alla Depositeria Generale nazionale.

Art. 6.° Il Ministero delle Finanze sulla nota predetta, disporrà la quantità de’ Boni da passarsi alla nominata Depositeria Generale, di che sarà incaricato il funzionario predetto.

[p. 390 modifica]Da questo si passeranno alla Depositeria Generale i Boni suddetti accompagnati da una nota indicante la numerazione distinta per ciascuna categoria, ed il respettivo valore. Tale nota sarà redatta in duplice copia: Una di esse firmata dal funzionario predetto resterà a corredo degli atti della Depositeria Generale; e l’altra, firmata dal Cassiere di detta Depositeria generale (da cui sarà richiamato il numero e la data della bolletta d’Introito), sarà ritirata insieme alla ora nominata bolletta dal funzionario suddetto, il quale riterrà a propria giustificazione la nota, e rimetterà alla Contabilità del Ministero delle Finanze la bolletta d’introito Questa servirà di discarico allo stesso sunnominato funzionario.

Art. 7.° Sarà dal Ministro delle Finanze destinato un locale apposito capace a potervi eseguire, colla espediente separazione, come la impressione de’ Boni, così la numerazione, apposizione de’ Bolli, e firma de’ medesimi; in modo che il movimento di essi riesca il più circoscritto possibile, evitando cioè ogni trasporto da uno ad altro distante locale.

Art. 8.° Essendosi disposto, per il previsto caso di qualche errore o altro incidente, che la carta e la impressione de’ Boni sia in un quantità alquanto superiore al bisogno, a responsabilità tanto della persona incaricata della impressione, quanto del funzionario incaricato della numerazione, bollo, e firma, sarà tenuto conto di quei fogli, che per gl’incidenti suddetti potranno rimanere inoperosi, onde in fine sia bilanciato il numero de’ fogli della carta ritirata dalla dogana, [p. 391 modifica]con quelli de' Boni emessi, e di quelli rimasti inoperosi.

Roma li 18 aprile 1849.

La Commissione referente

pel Ministero delle Finanze

E. Brambilla



(291)

REPUBBLICA ROMANA


NORME PER GLI AMMINISTRATORI

delle Casse Nazionali nelle Province pel ritiro de Boni del Tesoro, che col loro mezzo volessero i Posses sori dei medesimi avere il concambio in Boni della Repubblica a forma dell’Articolo 7.º del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile 1849.

Tutte le volte che i Possessori de’ Boni del Tesoro, che a forma del Decreto del 25 Marzo e successivo Regolamento dei 18 Aprile 1849 debbono essere concambiati in Boni della Repubblica, domandassero conseguire siffatto con cambio col mezzo degli Amministratori delle Casse Nazionali nelle Province, questi si presteranno a tali dimande colle seguenti norme.

Art. 1º. Da ciascun Possessore dei Boni suddetti si farà all’Amministratore analoga istanza in [p. 392 modifica]triplice copia, nella quale singolarmente, ma numericamente saranno descritti i Boni a concambiarsi; e sopra ciascuno di essi il Possessore apporrà la di lui firma o altro speciale roprio contrasegno. Sopra una delle tre copie delle domande predette l’Amministratore rilascerà analoga dichiarazione del ricevimento de’ Boni per essere inviati alla Depositeria Generale in Roma onde attuarne il cambio.

Art. 2.° L’Amministratore ritenendo la seconda copia della istanza menzionata nel precedente articolo, trasmetterà al Ministero delle Finanze, con la etichetta per la Depositeria Generale Nazionale, la terza copia della domanda con i Boni ricevuti dai Possessori.

Art. 3.° A misura che dalla Depositeria Generale saranno concambiati i Boni suddetti in quelli della Repubblica, secondo i termini indicati a piè del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, saranno i Boni medesimi inviati agli Amministratori delle Casse suddette per mezzo della Posta, dalla quale li ritireranno gli stessi Amministratori.

Art. 4.° Questi passeranno prontamente i detti Boni della Repubblica a coloro dai quali avranno ricevuto i Boni del Tesoro, ed a piè della istanza rimasta in mano de’medesimi ritireranno analoga ricevuta a pareggio dell’eseguito concambio: tale ricevuta sarà dagli Amministratori medesimi rimessa alla Depositeria Generale ad evasione dell’invio da questa ad essi fatta, ed a giustificazione altresì della piena esecuzione del detto concambio.

Art. 5.° Qualora dall’Ufficio del concambio [p. 393 modifica]presso la Depositeria Generale in Roma si riconoscesse esser contrafatto taluno dei Boni a concambiarsi all’ufficio medesimo trasmesso dagli Amministratori anzidetti, in tal caso ad evasione della trasmissione da essi fatta, il nominato ufficio rimetterà agli Amministrati, insieme alla decisione ministeriale in proposito, il verbale della verificazione fattane nei modi stabiliti nelle contemporanee apposite norme date al predetto ufficio del concambio.

6. Di tutte le operazioni anzidette gli Amministratori summenzionati dovranno tenere analogo apposito registro di carico e discarico, separato da ogni altro relativo alle riscossioni e pagamenti de’quali sono incaricati, giusta l’annesso modello.

Questo dì 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero

delle Finanze

E. Brambilla




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CASSA NAZIONALE DI                          


REGISTRO DI CARICO, E DI DISCARICO


per i Boni del Tesoro ricevuti dai possessori per essere rimessi alla Depositeria Generale Nazionale in Roma onde essere concambiati giusta il Regolamento del 18 Aprile 1849, e relative norme dello stesso giorno; e per i Boni della Repubblica Romana dalla detta Depositeria Generale rimessi alla suindicata Cassa per farne la consegna a coloro dai quali si sono ricevuti i predetti Boni del Tesoro.

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CARICO

NUME- RO E DATA delle Istanze esibite coi Boni COGNOMI E NOMI
de’ Possessori
de’ Boni del Tesoro
o di Coloro
che li hanno esibiti,
e fatte le istanze
per il Concambio
NUMERI DE’ BONI
DEL TESORO
esibiti
pel concambio
VALORE dei boni esibiti per il concambio DATA della trasmissione in Roma alla depositaria Generale OS SER VA ZIO NI
Num.
Data
da sc. 100 da sc. 50 da sc. 30 da sc. 10 da sc. 2 da sc. 1
 
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DISCARICO


DATE dell' invio fatto-
ne dalla Deposi- teria Generale
DATA di ricevi- mento presso la Cassa Nazionale NUMERO DE' BONI
della REPUBBLICA
trasmessi per darsi in Concambio
VALORE de' Boni da darsi in Con- cambio DATA della conse- gna a Coloro che hanno esibito i Boni del tesoro COGNOMI E NOMI di Coloro ai quali si sono con- segnati i Boni della Repubblica in con- cambio di quelli del Tesoro DATA dell'invio alla Depositeria Generale in Roma della ricevuta di Consegna OS SER VA ZIO NI
da sc. 50 da sc. 20 da sc. 10 da sc. 5 da sc. 3 da sc. 1 To ta le
 
[p. 399 modifica](229)

REPUBBLICA ROMANA


NORME PER LA ESECUZIONE

Presso la Depositeria generale Nazionale
della conversione de' Boni del Tesoro
in Boni della Repubblica

A rendere più spedita, ed in pari tempo sicura la operazione della conversione de’Boni del Tesoro in altri Boni della Repubblica decretata dall’Assemblea colla risoluzione del giorno 25 Marzo ultimo decorso, eseguibile detta conversione presso la Depositeria Generale Nazionale in Roma a forma del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, sono stabilite le seguenti norme.

Art. 1.° Presso la nominata Depositeria Generale sarà aperto pel tempo occorrente al Pubblico un locale separato da quello in cui si eseguiscno le operazioni ordinarie dei depositi e pagamenti giornalieri. Esso si richiamerà ufficio del Concambio.

Art. 2.° A quest’ufficio sarà destinato temporaneamente, cioè pel tempo occorrente al suddetto concambio, un nunero sufficiente d’Impiegati da scegliersi a cura dell’Ispettore della Depositeria Generale nel seno della medesima, ed in caso di deficienza nel seno di altri ufficii del Ministero delle Finanze. Ad uno di detti Impiegati sarà affidata specialmente la direzione delle operazioni suddette. e sarà perciò considerato come Capo dell’ufficio.

[p. 400 modifica]Art. 3.° Al detto capo di ufficio dal Ministero delle Finanze sarà fatta la consegoa dei Boni della Repubblica destinati al concambio suddetto. Per ogni consegna dal detto Capo di ufficio sarà rilasciata l’analoga ricevuta.

Art. 4.° Lo stesso Capo dell’ufficio del concambio, dopo aver fatto riportare sopra apposito Registro di carico e discarico1 le suddette consegne, avrà cura di separare dalle matrici i Boni della Repubblica a darsi in concambio, conservando in apposito armadio le prime, e facendo preparare i secondi in modo da potersi prontamente dare in concambio.

Art. 5.° Sarà del pari cura del detto Capo di Ufficio di tener preparate le matrici dei Boni del Tesoro che debbono ritirarsi, onde nel caso di qualche dubbiezza sulla realtà di essi possa ricorrersi prontamente al confronto sulle dette matrici.

Art. 6.° Qualora si facesse luogo al detto confronto, e da esso risultasse la contrafazione, ne sarà redatto Verbale da firmarsi in duplice originale dal Portatore e dall’Impiegato che avrà verificata la contrafazione, non che dal Capo dell’ufficio del concambio. Di tali Boni resterà sospeso il concambio, dovendosi attendere le determinazioni del Ministro delle Finanze, cui perciò sarà rimessa una delle copie del detto Verbale unitamente ai Boni contrafatti, i quali per l’autenticità saranno firmati come sopra, e vi si farà menzione del redatto verbale.

[p. 401 modifica]Art. 7.º Dei Boni del Tesoro che saranno riconosciuti leggittimi, sarà prontamente eseguito il concambio in Boni della Repubblica, riportando le singole partite di questi sul Registro suindicato nella parte del discarico: Su quelli poi del Tesoro che si saranno concambiati, all’atto stesso del concambio, ed a diligenza del suddetto Capo di ufficio, si farà apporre il Bollo avente la parola «annullato» com’è disposto nel sopraindicato Regolamento.

I Boni medesimi così bollati si riuniranno in fascicoli distinti per serie, per categoria, e secondo il loro respettivo numero progressivo. Così riuniti saranno essi passati ad uno dei Cassieri della Depositeria Generale per essere custo diti separatamente, onde al termine della conversione possa esserne riconosciuta facilmente la quantità, e conseguentemente l’ammontare respettivo.

Il nominato Cassiere rilascerà al Capo dell’ufficio del concambio una ricevuta de Boni del Tesoro concambiati, e custoditi come sopra nella di lui Cassa, e contestualmente riporterà sopra un Registro apposito di carico e discarico2 le singole partite de’ nominati Boni ad esso consegnati.

Art. 8.° In ciascun giorno il suddetto capo dell’ufficio del concambio rimetterà al Ministro delle Finanze una nota dei Boni del Tesoro concambiati colla distinta di quelli della Repubblica dati in concambio.

La detta nota firmata dal Capo d’ufficio, e [p. 402 modifica]dal Cassiere suddetti, vidimata dall’Ispettore della Depositeria Generale conterrà

A. Il numero e valore de’ Boni della Repubblica avuti in consegna per il concambio a tutto il giorno precedente.

B. Il numero e valore de’ Boni della stessa specie ricevuti in consegna nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de’ boni della Repubblica avuti in consegna per darsi in concambio.

C. A fronte il Numero e valore de’ Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno precedente.

D. Il numero e valore di quelli concambiati nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de’ Boni del Tesoro concambiati.

E. In fine la nota predetta presenterà il ristretto de’ Boni della Repubblica ricevuti in consegna, e di quelli del Tesoro concambiati, onde apparisca se dei primi ne rimane una quantità sufficiente per proseguire il concambio.nota

Art. 9. Qualora i Boni a concambiarsi fossero rimessi in Roma dagli Amministratori delle Casse Nazionali delle Province, e dovessero a questi ritornarsi in concambio i Boni della Repubblica, il Capo dell’ufficio suddetto avrà cura di fare riscontrare i Boni trasmessi, e rinvenuti senza eccezione farà preparare i Boni della Repubblica da rimettersi in concambio agli Amministratori suddetti.

Di tali Boni sarà redatta una nota distinta colla precisa indicazione del numero e valore di essi, e fattone il confronto alla presenza del (1) V. modello N. 3. [p. 403 modifica]l’Ispettore della Depositeria Generale, saranno bene impacchettati, e sigillati.

La detta nota sarà firmata sì dall’Ispettore che dal Capo di ufficio predetti in duplice originale; uno di essi per ogni buon fine ed effetto rimarrà presso l’ufficio del concambio; e l’altro sarà unito al pacco di detti Boni da inviarsi come sopra agli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia.

Tale invio si farà a cura del sunnominato capo d’ufficio per mezzo della Posta ritirando da questa analoga ricevuta.

Art. 10.° Qualora poi dai Boni del Tesoro rimessi come sopra dagli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia, fosse per risultare qualche difetto o la contrafazione di alcuno di essi, il Capo dell’ufficio del concambio, riscontrato lo stato o nota con cui essi sono accompagnati, e rinvenu tivi effettivamente descritti, farà prontamente conoscere il tutto all’Ispettore della Depositeria Generale, e coll’assistenza di questo ne redigerà analogo verbale in triplice copia originale: Una di esse si rimetterà al Ministro delle Finanze per gli effetti indicati nell’articolo 6., l’altra sarà rimessa all’Amministratore della Cassa Nazionale da cui sarà stato fatto l’invio de’ Boni riconosciuti contra fatti, e la terza per rimanere nel l’ufficio del Concambio.

Art. 11.º Compiuta la conversione o concambio predetto de’Boni, a diligenza del nominato Capo d’ufficio sarà redatto uno stato generale riassuntivo de’ Boni concambiati in corrispondenza dei fascicoli dei Boni stessi, che si troveranno custoditi presso una delle Casse della Depositeria [p. 404 modifica]Generale, e del Registro di carico, e di discarico, come si è detto nel §. secondo dell’Articolo 7.

Detto stato firmato dal suddetto Capo d’ufficio, non che dal Cassiere, presso cui sono custoditi i Boni concambiati, e vidimato dall’Ispettore della Depositeria Generale sarà rimesso al Ministro delle finanze, e quando da questo sarà stabilito il giorno in cui i ripetuti boni saranno dati alle fiamme, i tre nominati funzionarj si porteranno nel luogo destinato recando seco loro i Boni stessi ed ilr elativo registro, ed assisteranno all’atto del bruciamento. Questo medesimo atto sarà riportato sul nominato registro, e formerà il pieno discarico de’ Boni del Tesoro concambiati.

Questo di 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero

delle Finanze

E. Brambilla



[p. 405 modifica]

Modello N.º 1.

annesso alle Norme

del 18 Aprile 1849.



DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

IN ROMA


REGISTRO


di carico, e discarico de’ Boni della Repubblica Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Depositeria Generale Nazionale per essere dati in concambio de Boni del Tesoro e di quelli erogati nel concambio stesso, a forma del Regolamento dei 18 Aprile 1849.


[p. 406 modifica]

CARICO - Boni ricevuti per darsi in concambio.

DATA
del ricevimento
quantita' de' boni ricevuti VALORE
di
BONI
Osservazioni
da sc. 50 da sc. 30 da sc. 10 da sc. 5 da sc. 2 da sc. 1 Totale
 
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DISCARCO - Boni dati in concambio.


DATA
del
concambio
cognomi,
e nomi

di coloro ai quali sonosi dati concambio in concambio
Quantita' de' boni dati
in concambio
valore
di
boni
Riferimento al Registro de' boni del Tesoro concambiati Os- ser- va zio- ni
da sc. 50 da sc. 30 da sc. 10 da sc. 5 da sc. 2 da sc. 1
Totale
 
[p. 409 modifica]

Modello N.º 1.

annesso alle Norme

del 18 Aprile 1849.



DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

IN ROMA


REGISTRO


di carico, e discarico de’ Boni del Tesoro concam biati in Boni della Repubblica, a forma del Regolamento de’ 18 Aprile 1849; quali Boni del Tesoro, dopo esservi stato apposto il bollo «annullato» sono consegnati al Cassiere presso la Depositeria Generale Nazionale.


NB. Il discarico può solo partire dalla riconsegna de’ Boni per essere passati al bruciamento: quindi il detto discarico sarà notato a piè della pagina delle rispettive Serie.

[p. 410 modifica]
Date ESIBITORI DE’ BONI CONCAMBIATI QUANTITA’ DE’ BONI CONCAMBIATI E CONSEGNATI AL CASSIERE VALORE de' BONI concam- biati
del
segui- to
con- cambio
della con- segna al Cas- siere da Sc. 100 da Sc. 50 da Sc. 20 da Sc. 10 da Sc. 5 da Sc. 2 da Sc. 1 to ta le
  Serie A.
          
[p. 411 modifica]
Date ESIBITORI DE’ BONI CONCAMBIATI QUANTITA’ DE’ BONI CONCAMBIATI E CONSEGNATI AL CASSIERE VALORE de' BONI concam- biati
del
segui- to
con- cambio
della con- segna al Cas- siere da Sc. 100 da Sc. 50 da Sc. 20 da Sc. 10 da Sc. 5 da Sc. 2 da Sc. 1 to ta le
  Serie B.
          
[p. 413 modifica]

Modello N.º 3.

annesso alle Norme

del 18 Aprile 1849.


REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

DEPOSITERIA GENERALE NAZIONALE

SITUAZIONE de’ Boni della Repubblica Romana trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Depositeria generale Nazionale per darli in concambio di quelli del Tesoro, giusta il Regolamento del giorno 18 Aprile 1849, non che dei detti Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno                 1849.


Situazione dei Boni della Repubblica.


Movimento Quantità de' boni Valore de' boni
da sc. 50 da sc. 20 da sc. 10 da sc. 5 da sc. 2 da sc. 1 Totale
Trasmessi alla Depositeria Generale del Ministero delle Finanze a tutto il giorno          1849.

Trasmessi come sopra questo giorno

        
Totale de ' Boni trasmessi a tutto questo giorno per darsi in concambio di quelli del Tesoro
Boni suddetti dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto il giorno          1849

Simile a questo giorno

Totale di Boni dati in concambio di Boni del Tesoro a tutto questo giorno
Ristretto
Totale di Boni trasmessi per darsi in concambio a tutto questo giorno

Simile di quelli dati inconcambio come sopra.

Restano per darsi in concambio ne' giorni susseguenti
Siegue la situazione de'Boni del Tesoro   

[p. 414 modifica]

SITUAZIONE DE' BONI

INDICAZIONE
delle
SERIE
Boni da Sc. 100 concambiati| Boni da sc. 50 concambiati Boni da Sc. 20 concambiati Boni da Sc. 10 concambiati
a tutto jeri oggi totale a tutto jeri oggi totale a tutto jeri oggi totale a tutto jeri oggi totale
serie A
   "    B
   "    C
   "    D
   "    E
   "    F
   "    G
   "    H
   "    I
   "    L
   "    M
   "    N
   "    O
   "    P
   "    Q
   "    R
Totali
Mancano a compimento de' Boni emessi.
Totale de' Boni emessi.
[p. 415 modifica]DEL TESORO
Boni da Sc. 5 concambiati Boni da Sc. 2 concambiati Boni da Sc. 1 concambiati VALORE
de'
BONI concambiati
OSSERVAZIONI
a tutto jeri oggi totale a tutto jeri oggi totale a tutto jeri oggi totale
 

                                                   Roma questo dì                                1849.

Il Capo d’Ufficio Visto. L’Ispettore Il Cassiere

Note

  1. V. modello N. 1.
  2. V. modello N. 2.