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triplice copia, nella quale singolarmente, ma numericamente saranno descritti i Boni a concambiarsi; e sopra ciascuno di essi il Possessore apporrà la di lui firma o altro speciale roprio contrasegno. Sopra una delle tre copie delle domande predette l’Amministratore rilascerà analoga dichiarazione del ricevimento de’ Boni per essere inviati alla Depositeria Generale in Roma onde attuarne il cambio.

Art. 2.° L’Amministratore ritenendo la seconda copia della istanza menzionata nel precedente articolo, trasmetterà al Ministero delle Finanze, con la etichetta per la Depositeria Generale Nazionale, la terza copia della domanda con i Boni ricevuti dai Possessori.

Art. 3.° A misura che dalla Depositeria Generale saranno concambiati i Boni suddetti in quelli della Repubblica, secondo i termini indicati a piè del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, saranno i Boni medesimi inviati agli Amministratori delle Casse suddette per mezzo della Posta, dalla quale li ritireranno gli stessi Amministratori.

Art. 4.° Questi passeranno prontamente i detti Boni della Repubblica a coloro dai quali avranno ricevuto i Boni del Tesoro, ed a piè della istanza rimasta in mano de’medesimi ritireranno analoga ricevuta a pareggio dell’eseguito concambio: tale ricevuta sarà dagli Amministratori medesimi rimessa alla Depositeria Generale ad evasione dell’invio da questa ad essi fatta, ed a giustificazione altresì della piena esecuzione del detto concambio.

Art. 5.° Qualora dall’Ufficio del concambio