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Art. 7.º Dei Boni del Tesoro che saranno riconosciuti leggittimi, sarà prontamente eseguito il concambio in Boni della Repubblica, riportando le singole partite di questi sul Registro suindicato nella parte del discarico: Su quelli poi del Tesoro che si saranno concambiati, all’atto stesso del concambio, ed a diligenza del suddetto Capo di ufficio, si farà apporre il Bollo avente la parola «annullato» com’è disposto nel sopraindicato Regolamento.

I Boni medesimi così bollati si riuniranno in fascicoli distinti per serie, per categoria, e secondo il loro respettivo numero progressivo. Così riuniti saranno essi passati ad uno dei Cassieri della Depositeria Generale per essere custo diti separatamente, onde al termine della conversione possa esserne riconosciuta facilmente la quantità, e conseguentemente l’ammontare respettivo.

Il nominato Cassiere rilascerà al Capo dell’ufficio del concambio una ricevuta de Boni del Tesoro concambiati, e custoditi come sopra nella di lui Cassa, e contestualmente riporterà sopra un Registro apposito di carico e discarico1 le singole partite de’ nominati Boni ad esso consegnati.

Art. 8.° In ciascun giorno il suddetto capo dell’ufficio del concambio rimetterà al Ministro delle Finanze una nota dei Boni del Tesoro concambiati colla distinta di quelli della Repubblica dati in concambio.

La detta nota firmata dal Capo d’ufficio, e

  1. V. modello N. 2.