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ne, ne farà la consegna all’altro funzionario della Direzione del Debito Pubblico incaricato della numerazione, e dell’apposizione de’ Bolli e delle firme sui Boni stessi: anche di tale consegna si redigerà uno stato indicante il numero de’ fogli impressi, e le categorie cui appartengono. Questo stato firmato dalla persona incaricata della impressione, e dal Funzionario incaricato della numerazione e firma dei medesimi sarà del pari redatto in duplice copia, una delle quali resterà a discarico della persona incaricata della impressione de’ Boni, e l’altra sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze per costituire il debito del nominato funzionario.

Art. 4.° Il medesimo avrà il carico di numerizzare i Boni secondo le respettive categorie; di farvi apporre i Bolli prestabiliti, di farli legare in separati volumetti per ogni centinajo; non che di farvi apporre le firme indicate dalla legge, con quelle cautele, che sono già in uso cioè mediante l’annotazione, sopra appositi libretti della quantità de’Boni di ogni categoria che si danno per la firma, e si ritirano firmati.

Art. 5.° In ciascun giorno il funzionario suddetto incaricato della numerazione, e della firma de’ Boni, mediante una nota distinta per categoria, farà conoscere al Ministero delle Finanze la quantità de’ Boni firmati, e pronti per essere passati alla Depositeria Generale nazionale.

Art. 6.° Il Ministero delle Finanze sulla nota predetta, disporrà la quantità de’ Boni da passarsi alla nominata Depositeria Generale, di che sarà incaricato il funzionario predetto.