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l’Ispettore della Depositeria Generale, saranno bene impacchettati, e sigillati.

La detta nota sarà firmata sì dall’Ispettore che dal Capo di ufficio predetti in duplice originale; uno di essi per ogni buon fine ed effetto rimarrà presso l’ufficio del concambio; e l’altro sarà unito al pacco di detti Boni da inviarsi come sopra agli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia.

Tale invio si farà a cura del sunnominato capo d’ufficio per mezzo della Posta ritirando da questa analoga ricevuta.

Art. 10.° Qualora poi dai Boni del Tesoro rimessi come sopra dagli Amministratori delle Casse Nazionali in Provincia, fosse per risultare qualche difetto o la contrafazione di alcuno di essi, il Capo dell’ufficio del concambio, riscontrato lo stato o nota con cui essi sono accompagnati, e rinvenu tivi effettivamente descritti, farà prontamente conoscere il tutto all’Ispettore della Depositeria Generale, e coll’assistenza di questo ne redigerà analogo verbale in triplice copia originale: Una di esse si rimetterà al Ministro delle Finanze per gli effetti indicati nell’articolo 6., l’altra sarà rimessa all’Amministratore della Cassa Nazionale da cui sarà stato fatto l’invio de’ Boni riconosciuti contra fatti, e la terza per rimanere nel l’ufficio del Concambio.

Art. 11.º Compiuta la conversione o concambio predetto de’Boni, a diligenza del nominato Capo d’ufficio sarà redatto uno stato generale riassuntivo de’ Boni concambiati in corrispondenza dei fascicoli dei Boni stessi, che si troveranno custoditi presso una delle Casse della Depositeria