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REPUBBLICA ROMANA


NORME

PER LA REDAZIONE DE' BONI DEL TESORO

Art. 1.° A misura che dal fornitore della carta espressamente fabbricata all’Estero per i Boni della Repubblica si darà avviso esser giunta la carta stessa nella Dogana di Terra in Roma, il Ministro delle Finanze rilascerà l’autorizzazione per essere ritirata da un funzionario del Ministero.

Questo si recherà alla Dogana suddetta, e riscontrato il numero de’ fogli ne redigerà in doppia copia uno stato indicante oltre il detto numero, le categorie del valore de’ Boni suddetti. Una di dette copie sarà passata al Fornitore della carta per servirgli di titolo onde conseguire il pagamento del prezzo convenuto; e l’altra servirà per la consegna della carta suddetta alla persona incaricata della impressione de’Boni, come si dirà nel seguente articolo.

Art. 2. ° Il Funzionario suddetto contestualmente al ritiro dalla Dogana della carta, la passerà alla persona incaricata della impressione dei Boni, ritirandone analoga dichiarazione; dopo la quale consegna e dichiarazione, dal nominato funzionario sarà rimessa alla Contabilità Generale del Ministero delle Finanze la seconda copia dello Stato di cui nel precedente articolo, che servirà a costituire il carico della persona incaricata del la impressione.

Art. 3.° Questa, a misura che li avrà in ordi-