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dal Cassiere suddetti, vidimata dall’Ispettore della Depositeria Generale conterrà

A. Il numero e valore de’ Boni della Repubblica avuti in consegna per il concambio a tutto il giorno precedente.

B. Il numero e valore de’ Boni della stessa specie ricevuti in consegna nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de’ boni della Repubblica avuti in consegna per darsi in concambio.

C. A fronte il Numero e valore de’ Boni del Tesoro concambiati a tutto il giorno precedente.

D. Il numero e valore di quelli concambiati nel giorno cui si riferisce la nota, e quindi il totale de’ Boni del Tesoro concambiati.

E. In fine la nota predetta presenterà il ristretto de’ Boni della Repubblica ricevuti in consegna, e di quelli del Tesoro concambiati, onde apparisca se dei primi ne rimane una quantità sufficiente per proseguire il concambio.nota

Art. 9. Qualora i Boni a concambiarsi fossero rimessi in Roma dagli Amministratori delle Casse Nazionali delle Province, e dovessero a questi ritornarsi in concambio i Boni della Repubblica, il Capo dell’ufficio suddetto avrà cura di fare riscontrare i Boni trasmessi, e rinvenuti senza eccezione farà preparare i Boni della Repubblica da rimettersi in concambio agli Amministratori suddetti.

Di tali Boni sarà redatta una nota distinta colla precisa indicazione del numero e valore di essi, e fattone il confronto alla presenza del (1) V. modello N. 3.