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REPUBBLICA ROMANA


NORME PER LA ESECUZIONE

Presso la Depositeria generale Nazionale
della conversione de' Boni del Tesoro
in Boni della Repubblica

A rendere più spedita, ed in pari tempo sicura la operazione della conversione de’Boni del Tesoro in altri Boni della Repubblica decretata dall’Assemblea colla risoluzione del giorno 25 Marzo ultimo decorso, eseguibile detta conversione presso la Depositeria Generale Nazionale in Roma a forma del Regolamento Ministeriale del giorno 18 Aprile corrente, sono stabilite le seguenti norme.

Art. 1.° Presso la nominata Depositeria Generale sarà aperto pel tempo occorrente al Pubblico un locale separato da quello in cui si eseguiscno le operazioni ordinarie dei depositi e pagamenti giornalieri. Esso si richiamerà ufficio del Concambio.

Art. 2.° A quest’ufficio sarà destinato temporaneamente, cioè pel tempo occorrente al suddetto concambio, un nunero sufficiente d’Impiegati da scegliersi a cura dell’Ispettore della Depositeria Generale nel seno della medesima, ed in caso di deficienza nel seno di altri ufficii del Ministero delle Finanze. Ad uno di detti Impiegati sarà affidata specialmente la direzione delle operazioni suddette. e sarà perciò considerato come Capo dell’ufficio.