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Da questo si passeranno alla Depositeria Generale i Boni suddetti accompagnati da una nota indicante la numerazione distinta per ciascuna categoria, ed il respettivo valore. Tale nota sarà redatta in duplice copia: Una di esse firmata dal funzionario predetto resterà a corredo degli atti della Depositeria Generale; e l’altra, firmata dal Cassiere di detta Depositeria generale (da cui sarà richiamato il numero e la data della bolletta d’Introito), sarà ritirata insieme alla ora nominata bolletta dal funzionario suddetto, il quale riterrà a propria giustificazione la nota, e rimetterà alla Contabilità del Ministero delle Finanze la bolletta d’introito Questa servirà di discarico allo stesso sunnominato funzionario.

Art. 7.° Sarà dal Ministro delle Finanze destinato un locale apposito capace a potervi eseguire, colla espediente separazione, come la impressione de’ Boni, così la numerazione, apposizione de’ Bolli, e firma de’ medesimi; in modo che il movimento di essi riesca il più circoscritto possibile, evitando cioè ogni trasporto da uno ad altro distante locale.

Art. 8.° Essendosi disposto, per il previsto caso di qualche errore o altro incidente, che la carta e la impressione de’ Boni sia in un quantità alquanto superiore al bisogno, a responsabilità tanto della persona incaricata della impressione, quanto del funzionario incaricato della numerazione, bollo, e firma, sarà tenuto conto di quei fogli, che per gl’incidenti suddetti potranno rimanere inoperosi, onde in fine sia bilanciato il numero de’ fogli della carta ritirata dalla dogana,