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Generale, e del Registro di carico, e di discarico, come si è detto nel §. secondo dell’Articolo 7.

Detto stato firmato dal suddetto Capo d’ufficio, non che dal Cassiere, presso cui sono custoditi i Boni concambiati, e vidimato dall’Ispettore della Depositeria Generale sarà rimesso al Ministro delle finanze, e quando da questo sarà stabilito il giorno in cui i ripetuti boni saranno dati alle fiamme, i tre nominati funzionarj si porteranno nel luogo destinato recando seco loro i Boni stessi ed ilr elativo registro, ed assisteranno all’atto del bruciamento. Questo medesimo atto sarà riportato sul nominato registro, e formerà il pieno discarico de’ Boni del Tesoro concambiati.

Questo di 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero

delle Finanze

E. Brambilla