Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
— 404 — |
Generale, e del Registro di carico, e di discarico, come si è detto nel §. secondo dell’Articolo 7.
Detto stato firmato dal suddetto Capo d’ufficio, non che dal Cassiere, presso cui sono custoditi i Boni concambiati, e vidimato dall’Ispettore della Depositeria Generale sarà rimesso al Ministro delle finanze, e quando da questo sarà stabilito il giorno in cui i ripetuti boni saranno dati alle fiamme, i tre nominati funzionarj si porteranno nel luogo destinato recando seco loro i Boni stessi ed ilr elativo registro, ed assisteranno all’atto del bruciamento. Questo medesimo atto sarà riportato sul nominato registro, e formerà il pieno discarico de’ Boni del Tesoro concambiati.
Questo di 18 Aprile 1849.
La Commissione referente pel Ministero
delle Finanze
E. Brambilla