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Art. 3.° Al detto capo di ufficio dal Ministero delle Finanze sarà fatta la consegoa dei Boni della Repubblica destinati al concambio suddetto. Per ogni consegna dal detto Capo di ufficio sarà rilasciata l’analoga ricevuta.

Art. 4.° Lo stesso Capo dell’ufficio del concambio, dopo aver fatto riportare sopra apposito Registro di carico e discarico1 le suddette consegne, avrà cura di separare dalle matrici i Boni della Repubblica a darsi in concambio, conservando in apposito armadio le prime, e facendo preparare i secondi in modo da potersi prontamente dare in concambio.

Art. 5.° Sarà del pari cura del detto Capo di Ufficio di tener preparate le matrici dei Boni del Tesoro che debbono ritirarsi, onde nel caso di qualche dubbiezza sulla realtà di essi possa ricorrersi prontamente al confronto sulle dette matrici.

Art. 6.° Qualora si facesse luogo al detto confronto, e da esso risultasse la contrafazione, ne sarà redatto Verbale da firmarsi in duplice originale dal Portatore e dall’Impiegato che avrà verificata la contrafazione, non che dal Capo dell’ufficio del concambio. Di tali Boni resterà sospeso il concambio, dovendosi attendere le determinazioni del Ministro delle Finanze, cui perciò sarà rimessa una delle copie del detto Verbale unitamente ai Boni contrafatti, i quali per l’autenticità saranno firmati come sopra, e vi si farà menzione del redatto verbale.


  1. V. modello N. 1.