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presso la Depositeria Generale in Roma si riconoscesse esser contrafatto taluno dei Boni a concambiarsi all’ufficio medesimo trasmesso dagli Amministratori anzidetti, in tal caso ad evasione della trasmissione da essi fatta, il nominato ufficio rimetterà agli Amministrati, insieme alla decisione ministeriale in proposito, il verbale della verificazione fattane nei modi stabiliti nelle contemporanee apposite norme date al predetto ufficio del concambio.

6. Di tutte le operazioni anzidette gli Amministratori summenzionati dovranno tenere analogo apposito registro di carico e discarico, separato da ogni altro relativo alle riscossioni e pagamenti de’quali sono incaricati, giusta l’annesso modello.

Questo dì 18 Aprile 1849.

La Commissione referente pel Ministero

delle Finanze

E. Brambilla