Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana/Bollettino N. 21

Bollettino N. 21

../Bollettino N. 20 ../Bollettino N. 22 IncludiIntestazione 14 maggio 2023 75% Da definire

Bollettino N. 20 Bollettino N. 22
[p. 369 modifica]

REPUBBLICA ROMANA


BOLLETTINO DELLE LEGGI


N. 21.

EDIZIONE OFFICIALE


213 Decreto affinchè l'esercito sia forte dai 45 a 50 mila uomini - pag. 371.

214 Idem perchè la nomina di due terzi dei posti vacanti di officiali di qualunque grado spetta agl'individui del corpo — pag. 377.

215 Il Ministro delle Finanze notifica che l'amministrazione del sale è concentrata nella direzione delle dogane - pag. 381.

216 Disposizione della Commissione delle Finanze perchè abbia luogo la restituzione nella seconda rata di dativa del primo dodicesimo anticipato — pag. 382.

217 Decreto del Triumvirato per la coniazione di monete erose da 16 e da 40 bajocchi - pag. 383.

218 Idem per la emissione di scudi duecento mila di biglietti della banca romana a corso coattivo - pag. 384.



Roma 1849.- Tipografia Governativa.


[p. 371 modifica](915)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che l’esercito della Repubblica deve essere compatto ed uniforme in disciplina, amministrazione e costume;

Il Triumvirato

Dietro proposta del Ministero della Guerra

Decreta:

1.° L’Esercito della Repubblica sarà forte dai 13 ai 50 mila uomini di tutte le armi.

A. La Fanteria sarà composta di 12 Reggimenti di Linea, ognuno di 3 Battaglioni attivi: ogni Battaglione di 8 Compagnie; ogni Compagnia forte di 136 uomini, compresi gli Uffiziali; e di un Battaglione di Fiancheggiatori o Bersaglieri, forte di 8 Compagnie, e ciascuna Compagnia di 163 uomini.

B. La Cavalleria sarà composta di due Reggimenti di Dragoni, ed uno di Cavalleggieri (per utilizzare i Cavalli di piccola taglia ed aver selle di meno costo). Ogni Reggimento sarà di sei Squadroni; ogni Squadrone della forza di 152 uomini; più due Squadroni di guide della stessa forza, onde evitare che le ordinanze scemino i ranghi della Cavalleria.

C. L’Artiglieria vien calcolata due pezzi circa ogni mille uomini. Presenterà un effettivo di 80 [p. 372 modifica]bocche da fuoco, più due batterie da motagna. Il personale sarà un Reggimento di due batterie a cavallo, 8 batterie a piedi montate, 4 batterie smontate, e due batterie di montagna, prestando l’effettivo di 2500 uomini. Il calibro sarà 3/4 in cannoni ed 1/4 obici. I cannoni 3/4, da 8 ed 1/4 da 12. Gli obici 1/4 da 6, 5/14 da 24. La batteria di montagna sarà da 4, e saranno del pari comprese nell’Artiglieria proposta tutte le bocche da fuoco di questo calibro che possiede lo Stato.

Lo Stato Maggiore dell’Artiglieria sarà composto di un Colonnello Ispettore, due Tenenti Colonnelli Direttori, 6 Capitani, 6 Tenenti.

D. Il Corpo del Genio avrà un Ispettore del l’Arma col grado di Colonnello, due Direttori col grado di Tenenti Colonnelli, 6 Capitani, 12 Tenenti, e 24 Guardie che avranno la semplice onorificenza di Ufficiali subalterni. Faranno parte dell’Arme del Genio un battaglione di Zappatori minatori di 8 Compagnie di 150 uomini, ed un Battaglione Pontonieri dell’istessa forza.

E. Lo Stato Maggiore sarà composto di 4 Generali di Divisione, o di Brigata, 4 Colonnelli capi di Stato Maggiore, 6 Tenenti Colonnelli sotto Capi di Stato Maggiore, 44 Capitani, e 14 Tenenti.

F. Il Treno degli equipaggi sarà composto di due Compagnie di 180 uomini, e 360 Cavalli, potendo sempre prendere degli ausiliarj.

2.° L’Esercito proposto si comporrà di tre Divisioni, ogni Divisione di due Brigate. Si procederà all’organizzazione per Brigate, ed i gradi di Generale non saranno dati che quando la Brigata o Divisione già esiste, ad individui che avranno [p. 373 modifica]mostrato di meritare una sì alta carica , dopo di averne disimpegnate le funzioni.

3.° Tracciando di tal modo la strada da percorrersi , si cercherà , senza distruggere il fatto, di amalgamare e fondere i diversi capi, e progressivamente giungere così a quella unione ed uniformità che fanno la forza.

Quadro d'un Reggimento d'infanteria


Stato Maggiore


1 Colonnello
1 Tenente Colonnello
5 Maggiori Capi Battaglioni
3 Tenenti Ajutanti Maggiori in 2.
1 Tenente pagatore
1 Sotto Tenente Aggiunto al Tenente
1 Capitano di Magazzino
1 Sotto Tenente Porta Bandiera
1 Tenente Aggiunto incaricato delle Armi
1 Capitano Ajutante Maggiore

Tot. 14.

gli ufficiali di sanita'

giusta i vigenti regolamenti


Compagnia


1 Capitano
1 Tenente
2 Sotto Tenenti
1 Sergente Maggiore
1 Sergente Foriere
6 Sergenti
[p. 374 modifica]
11 Caporali di cui uno Cap. Foriere
11 Sotto Caporali
2 Tamburi
1 Tromba
2 Zappatori
2 Allievi o Tromba o Tamburi
93 Comuni
Tot. 136

Piccolo Stato Maggiore

3 Ajutanti Sotto Ufficiali
1 Vago -mastre
1 Tamburo Maggiore
1 Professo
3 Caporali Tamburi
1 Capo Calzolajo
1 Capo Sarto
1 Armiere
1 Caporale Zappatore
6 Bassi Ufficiali Segretari
Tot. 19

quadro di un reggimento di cavalleria

Stato Maggiore


1 Colonnello
1 Tenente Colonnello Comandante i due primi Squadroni
2 Maggiori
1 Capitano Ajutante Maggiore
1 Tenente Pagatore
[p. 375 modifica]
1 Aggiunto al Tenente pagatore
1 Capitano di Magazzino
1 Aggiunto al Capitano
1 Sotto - Tenente Porta Bandiera
1 Sotto - Tenente Veterinario
Tot. 44

gli ufficiali di sanita' secondo i regolamenti

vigenti

Squadroni


1 Capitano Comandante
1 Capitano in 2.
1 Tenente in 1.
1 Tenente in 2.
1 Sotto - Tenente
1 Maresciallo d'alloggio in Capo
1 Maresciallo Foriere
6 Marescialli d'alloggio
12 Brigadieri
12 Sotto -Brigadieri
4 Trombe
2 Maniscalchi Veterinari
109 Cavalieri
Tot. 152

Piccolo stato Maggiore

1 Vago mastre
1 Brigadiere Tromba
6 Sotto -Uffiziali Segretari
1 Maresciallo d’alloggio incaricato della bardatura
[p. 376 modifica]
1 Maresciallo d'alloggio incaricato delle armi
1 Caporale Sartore
1 Calzolajo
1 Sellajo
1 Caporale di ambulanza per i cavalli ammalati
Tot. 14

quadro di un reggimento d'artiglieria

Stato Maggiore


1 Colonnello Comandante
1 Tenente Colonnello
4 Maggiori Capi Squadroni
1 Tenente Porta Bandiera
1 Capitano incaricato della Contabilità
1 Capitano per l'abbigliamento e bardatura
1 Tenente Aggiunto al Capitano incaricato della Contabilità
1 Tenente Aggiunto all'armamento e bardatura
Tot 11

Batteria di Campagna


1 Capitano Comandante
1 Capitano in 2.
1 Tenente in t.
1 Tenente in 2
1 Sotto -Tenente
1 Maresciallo di alloggio in Capo
[p. 377 modifica]
1 Maresciallo di alloggio Foriere
6 Marescialli di alloggio
1 Brigadiere Foriere
6 Brigadieri
6 Artificieri
23 Cannonieri di l. classe
86 Cannonieri di 2.
3 Trombe
2 Maniscalchi
4 Operai in ferro o legno
2 Sellai
Tot. 119

      Dato dalla residenza del Triumvirato li 15 Aprile 1849.

I Triumviri


(214)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando indispensabile di stabilire un metodo per le promozioni, acciò ogni individuo possa conoscere i proprj diritti;

Considerando che nel personale attuale degli Ufficiali subalterni dell’esercito trovansi taluni [p. 378 modifica]individui incapaci delle attribuzioni del proprio grado;

Considerando che i quadri di detti Ufficiali non sono completi, e che varj cittadini e Sotto-Ufficiali aspirano a quei gradi, forniti di requisiti da tenersi in conto;

Considerando chel’interesse supremo della Repubblica è di formare un’esercito istruito e valente;

Il Triumvirato

Proponente la Commissione di Guerra e Marina

Decreta:

1. Nei corpi già esistenti il Ministero non potrà disporre che di un terzo dei posti piazza d’Ufficiali vacanti di qualunque grado; gli altri due terzi spetteranno di diritto agli individui del Corpo stesso, dietro proposta del Comandante di esso.

2. Per ogni grado da occuparsi il capo del Corpo proporrà una terna per merito, ma in questa terna dovrà essere sempre compreso il più anziano, ed ogni individuo avrà tutte le annotazioni risguardanti la sua capacità e condotta, affinchè il Ministero possa decidere convenientemente.

3. Il Capo del Corpo, prima d’inviare la proposta al Ministero, la pubblicherà nell’ordine del giorno, onde dar luogo ai reclami che potrebbero insorgere. Tutti i reclami saranno diretti al Ministero per la solita gerarchia, e consegnati al Capo del Corpo, il quale li trasmetterà colle sue osservazioni e proposte.

4. Il Ministero, data la decisione, pubblicherà [p. 379 modifica]nell’ordine del giorno il nome dei reclamanti, acciò non esista dubbio che non fossero ad esso pervenuti detti reclami.

5. Nei Corpi di nuova formazione due terzi dei quadri saranno nominati dal Ministero, ed un terzo preso dall’esercito.

6. Per ogni Ufficio di qualunque grado, che dovrà fornire l’esercito, dietro domanda del Ministero, ogni Capo di Corpo dell’arme a cui аррагtiene quello di nuova formazione, proporrà un individuo, seguendo il metodo stabilito nell’articolo secondo. Essi saranno tutti esaminati; quindi verrà scelto il più meritevole.

7. Tutti gli Ufficiali subalterni dal Capitano in giù, in attività di servizio, ed in istato di disponibilità, verranno esaminati su ciò che concerne le attribuzioni de’ rispettivi gradi nei diversi servizi, nell’amministrazione, e sopra tutto nella parte teorica speciale al corpo a cui appartengono. Gli esami saranno basati sui regolamenti francesi del 1831.

8. Quelli che verranno giudicati incapaci saranno inviati a formare un Corpo d’Ufficiali di deposito colla metà del semplice soldo, quando siano di Fanteria o di Cavalleria, nel qual corpo si istruiranno per quindiriprendere il servizio attivo ne’ varj Corpi dell’Esercito.

9. Se appartenessero a Corpi facoltativi o ai rami amministrativi ec. verranno giubilati a norma della Legge, a meno che non bramassero far parte del suddetto Corpo di deposito, ove sarebbero considerati egualmente agli altri componenti il medesimo aventi egual grado.

10. Gli addetti ad esso Corpo di deposito [p. 380 modifica]treranno nei Corpi di Fanteria o di Cavalleria allorchè ne saranno giudicati bastantemente capaci, occupando porzione di quegli ufficj che spettano ai bassi Ufficiali, finchè verranno esauriti.

11. Due Commissioni da istituirsi, l’una in Roma e l’altra in Bologna, composte di abili e coscienziosi Ufficiali, avranno l’incarico di questo esame da farsi teoricamente e praticamente in ciascun Corpo. I Corpi facoltativi avranno una Commissione speciale.

12. Il Presidente di ciascuna di esse Commissioni dovrà essere un’Ufficiale superiore, e saranno sempre presenti agli esami due Ufficiali del grado immediatamente seguente a quello che avrà l’esaminando, per testimoniarne il risultato.

13. Le dette Commissioni potranno creare anche Commissioni sussidiarie per qualche esame speciale, ma queste saranno puramente consultive e da quelle dipendenti.

14. Nelle Armi facoltative, finchè non sarà istituito un Collegio speciale per averne Ufficiali completi, verrà sempre preferito il solo merito relativo fra i concorrenti, siano militari, siano semplici cittadini. Ma a pari merito avrà la precedenza il militare, ad eccezione del terzo, che il Governo riserva sempre in sua facoltà per quelli in cui può riporre maggior fiducia.

15. Degl’impiegati amministrativi sarà regolata l’ammissione, come si è detto sui Corpi facoltativi.

16. Le nomine o gli avanzamenti di Ufficiali superiori restano, come di consueto, a scelta del Governo, del che egli si riserva fare a suo tempo l’opportuna regolarizzazione. Appartiene pure al [p. 381 modifica]Governo la nomina del Generale in capo delle operazioni, nel caso di guerra.

La Commissione di Guerra e Marina è incaricata della pronta esecuzione del presente Decreto.

Dato dalla residenza del Triumvirato li 15 aprile 1849.

I Triumviri


(218)

REPUBBLICA ROMANA


MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

L’amministrazione del Sale viene concentrata integralmente nella direzione delle Dogane.

La Direzione stessa nomina Commissari per ricevere la consegna delle scorte nei magazzeni.

I magazzeni continuano a vendere il Sale agli Spacciatori al prezzo ora stabilito di Un bajocco per libra colle solite provvisioni.

Gli Spacciatori sono tenuti a vendere il Sale al sopradetto prezzo di Tariffa, sotto la sanzione delle vigenti leggi.

Una Commissione, composta dei cittadini Lucas, Gommi e Thomasy, è incaricata di presentare indilatamente le ulteriori disposizioni, per la completa esecuzione del Decreto 15 Aprile corr.

Roma 16 Aprile 1849.

Pel Ministro delle Finanze
C. ARMELLINI Triumviro

[p. 382 modifica](216)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

A pieno adempimento dell’ordinanza 15 Aprile 1818 N. 7490 del Ministero delle Finanze, colla quale veniva data promessa ai contribuenti della tassa prediale, che avessero anticipato all’Erario tre dodicesimi della medesima, di rimborzarne loro un dodicesimo sul secondo bimestre dell’anno corrente.

La Commissione delle Finanze pel Triumvirato

Dispone


1. Nella seconda rata di Dativa, che va a scadere col giorno 8 Maggio prossimo, avrà luogo la restituzione del primo dodicesimo anticipato nel l’anno scorso.

2. A quei contribuenti pertanto, i quali dai Ruoli Censuarj d’Esigenza, risulteranno avere anticipato i sopraddetti tre dodicesimi, verrà abbuonata dall’Esattore nell’atto del pagamento della seconda rata di dativa del corrente anno, la metà di essa rata, in rimborso appunto del primo dodicesimo.

3. I contribuenti morosi non avranno diritto a tale rimborso, insino a che non abbiano pagate le rate antecedenti,

I Ricevitori Nazionali sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Roma 18 Aprile 1849.

Pel Triumvirato
la commissione
Valentini
Costabili
Brambilla

[p. 383 modifica](217)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Ad oggetto di accelerare per quanto è possibile la coniazione della moneta erosa decretata dall’Assemblea per la somma di un milione, ed emessa dalla Zecca a tutto il 12 corrente Aprile pel solo quantitativo di sc. 17460 ed ognor più urgentemente reclamata dai bisogni della contrattazione.

Sentita la Commissione referente pel Ministero delle Finanze, il Triumvirato in forza dei poteri con feritigli dall’Assemblea:

Decreta.

Sopra il prenunciato quantitativo di un milione di scudi viene autorizzata la emissione di moneta erosa per l’ammontare di scudi 200,000 in pezzi da 16, e 40 bajocchi colla proporzione di quattro decimi del valore nominale stabilito col Decreto dell’Assemblea stessa in data del 2 Marzo prossimo passato.

Roma 17 Aprile 1849.

I Triumviri


[p. 384 modifica](218)

REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando, che lo Stato si trova possessore di molta rendita consolidata, la quale sa rebbe impossibile realizzare in breve tempo.

Considerato, che per altra parte la Banca Romana non potrebbe, visti gl’impegni da lei contratti, sborsare sul momento alcuna somma al Governo.

IL TRIUMVIRATO

Decreta:

Art. 1. Si dà facoltà alla banca Romana di emettere altri duecento mila scudi di biglietti a corso coattivo, come gli altri che già sono in circolazione.

Art. 2. La Banca Romana somministrerà all’Erario un egual somma di scudi 200,000, e riceverà dall’Erario stesso altrettanta somma di rendita consolidata al portatore al valore corrente di scudi ottantuno per cento, restando il capitale dal li scudi 200,000 di consolidato inamovibile e come pura ed assoluta garanzia dell’uguale somma prestata all’Erario.

Art. 3. L’ammortizzazione de’ biglietti indi cati di sopra, aventi corso coattivo, avverrà dopo il primo anno in dodici rate mensili uguali a datare dal 21 Febbraro 1849.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma li 17 Aprile 1849.

I Triumviri