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318 | Codice cavalleresco italiano |
Lodo del giurì, come dev’essere, 303.
Lotta corpo a corpo nel duello, art. 359.
Luoghi chiusi (duelli in), art. 206.
Luogo per lo scontro e sua scelta, art. 176.
Madre offesa per mezzo della stampa, art. 25 bis.
Maestro di scherma (il) quando non può rappresentare, art. 94, 97, e quando lo può, art. 175.
» nel duello, art. 169 e succ.
» che ha per avversario un collega, può scegliere e combattere con qualsiasi arma legale, art. 172.
» quando non si batte con armi bianche, art. 167, 169, 170.
» percosso, ferito, oltraggiato, duella con l’arma professionale, art. 171.
» quando può duellare con armi bianche, art. 170.
» quando si rifiuta come rappresentante, art. 175.
» contro un dilettante che pretenda battersi con armi bianche, art. 173, 174.
Maggiorenne offeso da minorenne può esimersi dalla sfida, art. 244.
Malato (chi è) può chiedere più proroghe o dilazioni alla soluzione della vertenza, art. 108, 109, 110.
Malattie nei duellanti, art. 102, 107, 108, 124, 168, 242 e succ.
Manca all’onore il presidente, il giudice di un giurì che comunica documenti, testimonianze o svela cose inerenti la vertenza giudicata, art. 96, 16°.
Mancando l’offesa, art. 2.
» l’accomodamento pacifico della vertenza (cosa deve farsi), art. 217.
» il riconoscimento di chi offese e di chi offensore non c’è vertenza, art. 7.
Mancanza (la) all’onore non permette la funzione di rappresentante, art. 96, 16°, 17°.
» d’onore, art. 293 a), 295, 296 a).
» all’onore, art. 96, 16°.
Mancata intenzione di offendere, art. 2.
Mandante (il) può ritirare il mandato anche sul terreno, art. 69.
» non soddisfatto dei suoi rappresentanti può ringraziarli, art. 75.