Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo II

Dichiarazioni da farsi inviando, o accettando il cartello di sfida

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Dichiarazioni da farsi inviando, o accettando il cartello di sfida
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II.

Dichiarazioni da farsi inviando, o accettando il cartello di sfida.

ART. 122.

Se lo sfidante, al momento d’inviare il cartello di sfida, fosse di già impegnato in un’altra partita d’onore, è in obbligo di notificarlo allo sfidato nello stesso tempo della sfida (art. 104), nel fine di ottenere la opportuna dilazione per la soluzione della nuova vertenza. Tale diritto è riconosciuto anche ai rappresentanti (Bellini, I, V; Angelini, X, 3°).

ART. 123.

La stessa dichiarazione farà lo sfidato al momento di accettare il cartello, se sarà precedentemente compromesso in un’altra vertenza d’onore (Bellini, II, III).

ART. 124.

Dichiareranno pure, se un difetto fisico impedisce loro di maneggiare una delle armi legali; nel qual caso, dietro richiesta della controparte, dovranno sottostare ad una visita medica.

Affidata la vertenza ai rappresentanti, l’interessato che si permettesse di pubblicare qualunque giudizio sull’avversario, o qualsiasi documento, o [p. 68 modifica]apprezzamento sulla vertenza, perderà ogni diritto ad una riparazione, se offeso, e all’onore delle armi, se offensore.