Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo X

Maestri d’armi nel duello

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X.

Maestri d'armi nel duello.

ART. 169.

Il duello all’arma bianca, per regola generale, è interdetto al maestro di scherma (De Rosis, I, 6°-7°).

ART. 170.

Al maestro di scherma è concesso l’uso dell’arma bianca nelle offese gravi con insulto, o con vie di fatto subite (art. 167 e 171).

ART. 171.

Se il maestro di scherma è stato percosso o ferito, o, senza sua provocazione, oltraggiato nell’onore suo e in quello della sua famiglia, gli è permesso l’uso dell’arma professionale, chiunque sia l’offensore. (Così opina pure l’Angelini, pag. 13).

Nota. — La restrizione nell’uso dell’arma professionale che la società impone ai maestri di scherma, è per questi un sacrificio necessario e a tutto vantaggio loro. Se si concedesse ad essi l’uso dell’arma di cui sono maestri e che nello scontro si lasciassero toccare dall’avversario, la fama e la dignità del maestro andrebbero perdute; come, non mancherebbe di sorgere il grido di indignazione contro di essi, se l’avversario rimanesse ferito.

ART. 172.

Ogni restrizione circa l’uso dell’arma professionale sparisce, quando i due contendenti sono maestri. [p. 88 modifica]

ART. 173.

Se l’avversario del maestro di scherma (che non sia esso pure maestro) dichiara spontaneamente di volersi misurare con l’arma bianca, i rappresentanti, nel fine di porre a riparo da qualsiasi eventuale responsabilità loro stessi e il maestro di scherma, esigeranno dall’avversario di questo un certificato di maestri e di dilettanti, nel quale si dichiari che il dilettante «è tiratore di merito, capace di star di fronte ad un maestro».

ART. 174.

Ma il maestro di scherma, prima di scendere sul terreno, dovrà provvedersi da una giurìa di maestri un verdetto d’autorizzazione di misurarsi all’arma bianca con il dilettante (Gelli-Angelini), onde non assumere maggiori responsabilità di fronte al Codice penale.

Nota. — Infine, siccome non è dignitosa cosa per un maestro di scherma funzionare da padrino, confermiamo:

ART. 175.

I rappresentanti di una parte possono non accettare come compagno in una vertenza d’onore un maestro di scherma (De Rosis, Codice italiano sul duello, cap. III, 19 e 20).