Codice cavalleresco italiano/Libro III/Capitolo IX

Età e stato fisico degli avversari nel duello

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Età e stato fisico degli avversari nel duello
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IX.

Età e stato fisico degli avversari nel duello.

Nota. — Non a tutte le età si possono maneggiare efficacemente le armi; per cui, riteniamo necessario determinare un limite massimo e un limite minimo tra la giovinezza e la senilità, entro i quali, senza urtare contro il senso morale, possa concedersi il diritto e l’obbligo di chiedere o di dare una soddisfazione con le armi. Ciò è tanto più necessario, inquantochè è obbligo di cavalleria di risparmiare al pubblico quel ragionevole disgusto, che proverebbe se scendessero sul terreno giovani imberbi o vecchi decrepiti.

ART. 242.

Non sarà mai concesso l’onore delle armi al minorenne. Per minorenne in materia d’onore si ritiene colui che non ha ancora estratto il numero di leva. [p. 147 modifica]

Nota. — Questa regola, come altre già esposte in questo Codice cavalleresco, ha le sue eccezioni. Così, si potrà accordare la facoltà di battersi in duello al minorenne offeso, se ammogliato, o se già iscritto nei ruoli dell’esercito di prima linea. Se la società riconosce legalmente nel minorenne la capacità di addivenire capo di famiglia, o quella di difensore della patria, perchè rifiutargli il diritto di tutelare personalmente il proprio onore?

ART. 243.

Se il minorenne è offensore, l’offeso può accettare la sostituzione del fratello maggiore dell’offensore; oppure attendere che l’offensore abbia raggiunto la maggiorità cavalleresca per ottenere da lui la riparazione dell’offesa. Però è da preferirsi l’appello a un giurì o alla Corte d’onore.

ART. 243 bis.

Nel caso di cui all’art. 243 i rappresentanti stendono relativo verbale e aggiornano la riunione a quando sarà tolto l’ostacolo dell’età. All’epoca determinata i rappresentanti si riuniscono per la trattazione della vertenza, e se necessario, scegliere le armi e stabilire le condizioni dello scontro (G. d’On. Torino, 27 marzo 1892).

Nota. — La data fissata nel detto verbale per risolvere la vertenza con le armi, non può essere modificata (a meno che siano stati preveduti i casi), se il minorenne prima del termine fissato siasi arruolato, o arruolato nell’esercito per anticipata chiamata, o dichiarato emancipato conforme alle disposizioni del Codice civile.

ART. 244.

Il maggiorenne offeso dal minorenne, può non rac[p. 148 modifica]cogliere cavallerescamente l'offesa, e deferire l’offensore al Tribunale ordinario, senza mancare in nulla alle leggi dell’onore (G. d’On. Torino, 27 marzo 1892, appell. Bonarelli).

Nota. — Alcuni autori di Codici d’onore ritengono che il minorenne, offensore, deve pagare di persona il debito cavalleresco contratto con l’offeso. Se non vuol esporre la propria vita, si faccia sostituire dal fratello o dal padre: ovvero, sottoscriva di battersi con l’arma che indicherà l’offeso il giorno in cui, egli offensore, avrà raggiunto il ventesimo anno di età. Se questa soluzione non gli talenta, subisca in anticipazione il passaporto per l’avvenire di uomo pauroso e senza cuore. Ma è da preferirsi la soluzione dell’art. 243 a qualunque altra, specialmente alla sostituzione del fratello o del padre, che espone l'offeso, in caso di resultati funesti, a rappresentare una parte niente simpatica al cospetto della pubblica opinione.

ART. 245.

A chi, offeso, è stata rifiutata una riparazione d’onore con le armi, causa l’eccessiva giovinezza, è riconosciuto il diritto:

a) di farsi sostituire dal fratello maggiore, se ne ha; oppure:

b) attendere di avere raggiunto la maggiorità sociale per chiedere conto delle offese ricevute.

Nota. — Per cui, non si riterrà valida la scusa, se la sfida non fu presentata entro le 48 ore dall’offesa. Ciò costituisce, in questo caso, un atto di semplice forma e non di sostanza; giacchè, se anche la sfida venisse presentata nel tempo utile delle 48 ore, lo scontro potrebbe aver luogo solo dopo che il giovane avesse raggiunto la maggiorità sociale. Così opinò la Corte d’onore permanente di Firenze, 15 gennaio 1889.

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ART. 246.

Tutti coloro che non hanno raggiunto l'età di 55 anni e che non trovansi nelle condizioni espresse nel capitolo delle Sostituzioni, sono obbligati a rendere ragione personalmente delle offese da loro dirette ad altri gentiluomini e a chiedere una riparazione per le ingiurie che da questi fossero lanciate loro1.

Nota. — Qui si affaccia la solita eccezione, quale portato della circostanza, per la quale, gli anni, non pesando egualmente sulle spalle di tutti, potremmo trovarci di fronte a persone che, non avendo ancor raggiunti i cinquantacinque anni, si trovano nell’assoluta impossibilità di adoperare le armi.

Per cui, ogni volta che si tratterà di campioni, l’età dei quali sia avanzata, piuttosto che di tener conto degli anni, si darà maggior peso allo stato fisico degli avversari e alle circostanze del fatto, pel quale si richiede una soddisfazione.

ART. 247.

In massima, il duello non può aver luogo tra persone che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Nota. — Per principio cavalleresco e morale si ritiene che un giovane non possa battersi con un vecchio, il quale abbia oltrepassati i cinquantacinque anni, senza che questi abbia offeso, offeso gravemente o percosso, il giovane avversario. In tutti i modi, per quanti torti si possano rimproverare al vecchio, i rappresentanti e i [p. 150 modifica]testimoni, per essere al coperto da ogni responsabilità, pretenderanno da lui una dichiarazione scritta con la quale egli affermi di sentirsi in piena efficienza fisica per scendere sul terreno. In caso di rifiuto riterranno esaurita la vertenza e redigeranno apposito verbale, da rilasciarsi al giovane, per dichiarare che lo stato fisico non consente all’offensore di dare la riparazione richiestagli.

Note

  1. Federico Imperatore, in una certa sua costituzione dispose «che non potessero essere astretti al duello i maggiori d’anni sessanta e li minori di XXV». Il che sogliono osservare i Siciliani, i quali hanno questa legge. — Alciato, Duello, Venezia, 1545, pag. 32.