Istoria del Concilio tridentino/Libro sesto/Capitolo III

Libro sesto - Capitolo III (7 - 20 aprile 1562)

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CAPITOLO III

(7 - ao aprile 1562).

[In congregazione si esaminano i primi quattro articoli di riforma. — Si riaccende lunga e vivace la disputa sulla residenza de iure divino. — Esame degli articoli sulle ordinazioni a titolo di patrimonio, sulle ordinazioni e collazioni di benefici verso compenso, sulle prebende e distribuzioni dei redditi nelle chiese cattedrali o collegiate. — Tentativi per fissare il decreto ostacolati dalla questione del de iure divino: disparere fra gli stessi legati. — Si rimette alla congregazione generale se devasi o no procedere alla dichiarazione. La votazione tumultuosa ed incerta minaccia una grave crisi del concilio.]

Nelle congregazioni, che dalli 7 sino alli 18 furono assiduamente tenute, fu dalli padri detto sopra li primi quattro articoli, ma molto diffusamente sopra il primo della residenza. Di quelli che nel primo concilio intervennero, quando un’altra volta se ne trattò con qualche differenza, anzi controversia, non si ritrovarono se non cinque vescovi in questo, e nondimeno alla prima proposta si divisero immediate in parti, come se tra loro la contenzione fosse stata antica: cosa che in nessun’altra questione accadette, né allora, né sotto Giulio, né al presente. La causa di ciò alcuni ascrivono perché le altre trattazioni, come teologiche, erano poco intese, e speculativamente dagl’intendenti trattate senza che affetto intervenisse, se non di odio contr’a’ protestanti, quali col mettere a campo quelle materie erano causa di travaglio; ma questa alle proprie persone delli prelati toccava. Nelli cortegiani prevaleva o l’ambizione o l’obbligo a seguir l’opinione alli padroni comoda. Gli altri erano mossi assai dall’invidia, ché non avendo arte di alzarsi dove quelli pervenivano o aspiravano, non potendo uguagliarsi elevandosi essi, volevano tirargli [p. 353 modifica] abbasso allo stato suo, acciò cosí fossero tutti uguali. In questo articolo tutti s’affaticarono secondo la sua passione, e tennero gran conto del voto proprio reso nelle congregazioni, e di quel d’altri, che avesse qualche condizione notabile. Di tanto numero, trentaquattro mi sono venuti in mano formalmente come furono prononciati; degli altri ho saputo la sola conclusione: ma qui non è da riportare se non quello che è notabile.

Il patriarca di Gerusalem considerò che quest’articolo era stato trattato e discusso nel primo concilio, e concluso che le provvisioni per introdur la residenza erano due: l’una, statuir pene alli non residenti; l’altra, levar li impedimenti alla residenza. Il primo era compitamente ordinato nella sessione sesta, né si vi poteva aggionger di piú, atteso che la privazione della metá delle entrate per pena pecuniaria è gravissima, né si può impor maggiore, non volendo mandar li vescovi mendicando. Altra pena maggiore non si può inventare, quando la contumacia eccessiva cosí meritasse, salvo che la privazione: la qual avendo bisogno d’un esecutore, né potendo esser altri che il papa, poiché l’antica usanza della Chiesa ha riservato a quella sede la cognizione delle cause de’ vescovi, giá in quella sessione s’è rimesso alla Santitá sua di trovar rimedio, o per mezzo di una provvisione nova, o per altro, e obbligato il metropolitano ad avvisarla dell’assenza. Alla seconda provvisione fu dato principio, e furono, con piú decreti in quella sessione e nell’altre, levate molte esenzioni d’impedimento alli vescovi di esercitar il loro carico. Resta dunque al presente solo continuare, e levar il rimanente, eleggendo, come allora fu fatto, un numero di padri che raccoglino gl’impedimenti, acciò in congregazione possino esser proposti e provveduti.

L’arcivescovo di Granata soggionse che in quel concilio fu proposto un altro piú potente ed efficace rimedio, cioè che l’obbligo di riseder fosse per legge divina, il che fu trattato ed esaminato per dieci mesi continui; e se quel concilio non fosse stato interrotto, sarebbe stato deciso come articolo necessario, anzi principale nella dottrina della Chiesa; che non solo [p. 354 modifica] fu allora discusso, ma furono anco poste in stampa da diversi le ragioni usate, sí che la materia è preparata e digesta, né resta altro al presente che darli perfezione. Quando sará determinato che la residenza sia de iure divino, cesseranno da loro medesimi tutti gl’impedimenti: li vescovi, conosciuto il loro debito, penseranno alla conscienzia propria, non si riputaranno mercenari, ma pastori; e conoscendo il gregge essergli da Dio consignato e doverne a lui render conto, e non potersi scusar sopra altri, e certificati che le dispense non li giovano nè li salvano, attenderanno al loro debito. E passò a provar, con molte autoritá del novo e del vecchio Testamento ed esposizione de’ Padri, che fosse veritá cattolica. Questa opinione fu approvata dalla maggior parte della congregazione, affaticandosi li difensori di quella a portare autoritá e ragioni.

Furono altri che la reprobavano, dicendo che era nova, non mai intesa, non tanto nell’antichitá, ma né meno in questo secolo, inanzi il cardinale Gaetano, che promosse la questione e sostenne quella parte; la qual però egli abbandonò, perché in vecchiezza ricevette un vescovato, e mai andò alla residenza; che in ogni tempo la Chiesa ha tenuto che il papa possi dispensare; che li non residenti in tutti li secoli sono stati o puniti o ripresi come transgressori dei canoni solamente, e non di legge di Dio; che nel primo concilio fu disputata, ma la disputa fu cosí pericolosa che li legati, uomini prudentissimi, con destra maniera la fecero andar in silenzio; il che debbe esser preso in esempio; e li libri, che dopo sono stati scritti, hanno dato al mondo gran scandolo e fatto conoscer che la disputa era per sola parzialitá. Perché quanto alle autoritá della Scrittura e dei Padri, quelle sono esortazioni alla perfezione, e non vi è di sodo se non li canoni, che sono leggi ecclesiastiche.

Alcuni tenevano opinione che non era né luoco né tempo né opportunitá di trattar quella questione, e che nessun bene nascerebbe dal determinarla, ma s’incorrerebbe pericolo di molti mali; che quel concilio era congregato per estirpar le [p. 355 modifica] eresie, non per metter scisma tra li cattolici, come avvenirebbe condennando un’opinione seguita, se non dalla maggior parte, almeno dalla metá; che li autori di quel parere non l’hanno inventato per veritá, ma per trovar maggior stimolo alla residenza: con poco fondamento di ragione però, atteso che non si vedono gli uomini piú diligenti in guardarsi dalle transgressioni della divina legge, che di quella della Chiesa; che il precetto della quaresima è meno transgredito che quei del decalogo; che se il confessarsi e comunicarsi alla Pasca fosse precetto di Dio, non si comunicherebbono piú di quelli che adesso lo fanno; che il dir messa con li abiti è legge ecclesiastica, e nessun la transgredisce; chi non ubidisce alli comandamenti penali dei canoni, dará piú facilmente nella transgressione quando non tema pene temporali, ma la sola giustizia divina; né vescovo alcuno per quella determinazione si moverá, ma bene dará occasione di macchinar ribellioni dalla sede apostolica e restrizione dell’autoritá pontificia, come giá si sente sussurrare tra alcuni, e alla depressione della corte romana; che quella era il decoro dell’ordine clericale, qual negli altri luochi era rispettato per risguardo di quella; che quando fosse stata depressa, la Chiesa sarebbe meno stimata in ogni luoco: e però non era giusto trattar una materia tale senza comunicarla con Sua Santitá e col collegio de’ cardinali, a’ quali principalmente questa cosa toccava.

Non è da tralasciare il parere di Paulo Giovio vescovo di Nocera, che in sostanza disse esser il concilio ridotto per medicare una piaga grande certamente, che è la deformazione della Chiesa, della quale tutti sono persuasi esserne causa l’assenza delli prelati dalle sue chiese; il che da tutti affermato, da nessun è forse a bastanza considerato. Ma non è da savio medico trattar di levar la causa, senza aversene prima ben certificato, e senza ben avvertire se, levandola, causará altri mali maggiori. Se l’assenza delli prelati fosse causa delle corruzioni, meno disformazione si vederebbe in quella chiesa, dove nel nostro secolo li propri prelati hanno fatto residenza. Li sommi pontefici giá cento anni sono assiduamente fermati [p. 356 modifica] in Roma, hanno usato esquisita diligenza per tenir il populo instruito; non vediamo però quella cittá meglio formata. Le gran cittá capi dei regni sono le piú disformate, e a quelle non hanno li prelati loro mancato di risedere; per contrario alcune misere cittá, che giá cento anni non hanno visto vescovo, sono le meno corrotte; e delli vecchi prelati che sono qui presenti, e nelle loro chiese hanno fatto continua residenza (che pur ve ne sono), nessun potrá mostrare la sua diocesi migliore delle vicine che sono state senza vescovo. Chi dice che siano gregge senza pastore, consideri che non li vescovi soli, ma li parrochi ancora hanno la cura delle anime. Si parla delli vescovi solamente, e pare che non possino esser fedeli cristiani dove vescovo non sia; pur vi sono montagne che mai hanno veduto vescovi, e possono esser esemplare alle cittá episcopali. Doversi lodare e imitare il zelo e l’opera dei padri del concilio primo, che con le pene abbiano incitato li prelati a stare alle chiese proprie, e dato principio a levar quei impedimenti che gli allontanavano; ma non doversi ingannar con la speranza che questa residenza sia la riforma della Chiesa; anzi dover star con timore che, sí come adesso si cercano rimedi per la residenza, cosí la posteritá, avendo visto altri inconvenienti che da quella nasceranno, cercheranno rimedi dell’assenza. Non doversi cercar legami tanto forti che al bisogno non si possano sciogliere, come sarebbe quel ius divinum che adesso dopo mille quattrocento anni si vuol introdurre. Dove un vescovo sará pernicioso, come s’è veduto il coloniense, con questa dottrina vorrá difendersi di non ubidire al papa, se lo citará a dar conto delle sue azioni, o se lo vorrá tenir lontano acciò non fomenti il male. Aggionse vedere che li prelati che sentono l’articolo abbiano buon zelo, ma creder anco che alcuni potrebbono servirsene a fine di sottrarsi dall’obedienza del pontefice, la quale quanto è piú stretta, tanto tiene piú unita la Chiesa; ma a questi voler raccordare che quanto operano a quell’effetto riuscirá anco a favore delli parrochi per sottrarsi dalla obedienzia dei vescovi; perché, dechiarato l’articolo, essi se ne valeranno a dire che il vescovo [p. 357 modifica] non li può levar dalla chiesa, né restringerli l’autoritá con le reservazioni; e come immediati pastori da Dio dati, pretenderanno che il gregge sia piú loro che del vescovo, e a questo non ci sará risposta. E sí come il governo della Chiesa per la ierarchia s’è conservato, cosí dará in una popularitá e anarchia che lo distruggerá.

Giambattista Bernardo, vescovo di Aiace, tra quelli che credendo la residenza de iure divino reputavano che non fosse ben parlar di quella questione, uscí con una sentenzia singolare; e disse che, non avendo mira di stabilir piú una che l’altra opinione, ma solo obbligar alla residenza, sí che si metta in effetto realmente, esser vano il dechiarare di onde venga l’obbligazione, e non meno vana ogni altra cosa, salvo che il levar la causa dell’assenza. Questa non esser altra, se non che li vescovi si occupano nelle corti dei principi, negli affari dei governi mondani, sono giudici, cancellieri, secretari, conseglieri, finanzieri, e pochi carichi di stato vi sono dove qualche vescovo non sia insinuato. Questi uffici gli sono proibiti da san Paulo, che ebbe per necessario al soldato di Cristo astenersi da negozi secolari: eseguiscasi questo che è precetto divino, proibiscasi che non possino aver né carico, né ufficio, né grado ordinario né straordinario negli affari del secolo: che proibitogli questo, e ordinato che non s’impediscano in negozi secolari, non restando alli vescovi causa di star alla corte, anderanno alla residenza da se stessi, senza precetti, senza pene, né vi sará occasione alcuna di partirsi. In conclusione inferí che fosse nel concilio fatta una dechiarazione che non fosse lecito alli vescovi, né ad altri che hanno cura d’anime, di esercitare alcun ufficio o carico secolare.

A questo s’oppose il vescovo di Cinquechiese, ambasciator dell’imperatore, dicendo che se le parole di san Paulo avessero il senso datogli, conveniva condannare tutta la Chiesa e tutti li principi, dall’anno 800 sino al presente, di quello di che sono sopra tutto commendati: questi dell’aver donato, e quelli di aver accettato giurisdizioni temporali, le quali anco sono state esercitate da pontefici romani e vescovi posti nel [p. 358 modifica] catalogo dei santi. Li miglior imperatori, re di Francia, Spagna, Inghilterra e Ongaria hanno tenuto ripieno il loro conseglio de prelati, quali converrebbe aver tutti per dannati, quando il divin precetto li proibisse servir in quei carichi. S’inganna chi crede il precetto di san Paulo risguardar solo le persone ecclesiastiche: quello è diretto a tutti li fedeli cristiani, che sono soldati di Cristo; e inferisce san Paulo che sí come il soldato mondano non si occupa nelle arti con che la vita si sostenta, come repugnanti al carico militare, cosí il soldato di Cristo, cioè ogni cristiano, debbe astenersi dalli esercizi che repugnano alla professione cristiana. Questi sono li soli peccati: ma tutto quello che si può senza peccato esercitare è lecito ad ognuno. Non si possono riprendere li prelati di servir in quei maneggi, senza dire che sono peccati. La grandezza della Chiesa, e la stima che il mondo ne fa, viene piú dal vedersi le dignitá ecclesiastiche collocate in persone di nobiltá e di gran sangue, e li prelati implicati nelli carichi importanti, li quali quando s’avessero per incompatibili con li ecclesiastici, nessun nobile interverrebbe in quell’ordine, nessun prelato sarebbe stimato, e la Chiesa sarebbe abbietta con soli plebei e plebeamente viventi. Ma in contrario li buoni dottori hanno sempre sostenuto che siano contra la libertá ecclesiastica quei statuti, quali escludono dalle pubbliche amministrazioni gli ecclesiastici, a’ quali convengono per il loro nascimento, e le proibizioni che li carichi pubblichi non possino esser dati alli preti.

Fu questo udito con applauso di tutti li prelati, eziandio di quelli che sentivano la residenza de iure divino: tanto li affetti sono potenti negli uomini, che non lasciano discernere le contradizioni.

Sopra gli altri articoli fu leggier discussione, però con qualche detto notabile. Per quel che tocca al secondo, del proibire le ordinazioni a titolo di patrimonio, certo è che, dopo constituita e fermata la Chiesa e deputati li ministeri necessari in ciascuna, nelli buoni tempi non era ordinata persona, se non deputandola ad alcun proprio ministerio. In [p. 359 modifica] breve andò questo santo uso in abuso, poiché diversi, per aver esenzioni e per altri mondani rispetti, e li vescovi, per aver molto clero, ordinavano chiunque richiedeva. Per tanto nel concilio calcedonense fu proibita questa sorte di ordinazione, quale allora si chiamava «assoluta» o «sciolta» (che cosí propriamente significa la voce greca), comandando che nessun fosse ordinato se non a carico particolare, e che le sciolte ordinazioni fossero nulle e irrite; il che fu poi confermato per molti canoni posteriori, onde restò questa regola come massima fermata nella Chiesa, che nessun potesse esser ordinato senza titolo; e negli antichi e buoni tempi «titolo» s’intendeva carico o ministerio da esercitare. Introdotte le corruzioni, s’incominciò ad intender titolo una entrata di dove si cavi il vitto; e quello che era constituito acciò nel clero non fosse persona oziosa, si transformò acciò non fosse persona indigente, che perciò fosse costretta acquistar il vitto con sua fatica. E coperto il vero senso delli canoni con questa intelligenza, Alessandro III lo stabilí nel suo lateranense, dicendo che nessun fosse ordinato senza titolo di onde riceva la provvisione necessaria alla vita; e diede la eccezione alla regola, se non aveva di suo o di paterna ereditá. La qual eccezione sarebbe molto ragionevole quando non fosse ricercato il titolo, salvo che per dar da vivere. Per questa causa molti con false prove, mostrando d’aver patrimonio, erano ordinati; altri, dopo ordinati al vero patrimonio, lo alienavano; e altri, trovato chi gli cedesse tanto di avere che potesse ostentar sufficiente, s’ordinava, e lo rendeva dopo a chi gliel’aveva comodato; onde era un numero grande de preti indigenti, per quali nascevano molti inconvenienti meritevoli di provvisione.

L’articolo di che si parla fu alla sinodo proposto. Nel quale furono varie opinioni. Dicevano alcuni che, stabilita la residenzia de iure divino ed esercitando ognuno il suo carico, le chiese saranno perfettamente servite, e non vi sará alcun bisogno di chierici non beneficiati, né di ordinazioni a titolo di patrimonio o ad altro, e tutti li inconvenienti saranno rimediati. Non sará nel clero persona oziosa, da che vengono [p. 360 modifica] innumerabili mali e cattivi esempi; non sará alcuno mendicante, né costretto ad esercizi vili per bisogno; esser cosa certa che nessuna è buona riforma, salvo quella che riduce le cose al suo principio; con questo esser vissuta in perfezione la Chiesa nell’antichitá per tanti secoli, e con questo solo potersi ritornare alla sua integritá. Un altro parer era che non dovesse esser proibito l’ingresso agli ordini sacri ad alcuna persona, che per bontá o sufficienza lo meritasse, perché si trovasse in povertá, allegando che nella Chiesa primitiva non erano li poveri esclusi; né meno la Chiesa aborriva che li chierici e sacerdoti si acquistassero il vitto con la propria fatica, essendovi l’esempio di san Paulo apostolo e di Apollo evangelista, che con l’arte di far padiglioni tolleravano la vita; e anco dopo che li principi furono cristiani, Costanzo, figlio di Costantino, nel suo sesto consolato diede un privilegio a quei del clero che non pagassero gabelle di quello che trafficavano nelle botteghe e laboratori, poiché lo participavano con li poveri. Cosí veniva in quel tempo osservato il documento di san Paulo alli fedeli, che s’affaticassero in onesta opera per aver di che sovvenir li poveri. Doversi aver per indecente al grado clericale il viver vizioso e scellerato che al populo dia scandolo; ma il travagliar e viver di sua fatica esser cosa onesta e di edificazione; e se anco alcun per infirmitá che sopravvenisse fosse costretto mendicare, non essere cosa vergognosa, poiché non è vergogna alli frati, che hanno anco a gloria chiamarsi mendicanti. Non esser proposizione da cristiano che il lavorare, il viver di sua mano, il mendicar in caso d’impotenza sia indecente alli ministri di Cristo, o che altra cosa disdica loro che il vizio. E se alcuno fosse d’opinione che l’indigenza fosse causa di far commetter rapacitá o altri delitti, pensandoci bene ritroverá che simil mali sono commessi piú da ricchi che da poveri, e che l’avarizia è piú impotente e indomita che la povertá, la qual essendo negoziosa, leva le occasioni di far male. Stanno insieme povero e buono, non si comportano buono e ozioso. Esser scritto e predicato il gran beneficio che la Chiesa militante in questo secolo, e quella che è nel [p. 361 modifica] purgatorio, riceve per le messe, quali non sono celebrate dalli sacerdoti ricchi, ma dalli poveri; e quando questi fossero levati, li fedeli viventi e le anime de’ morti privati sarebbono di gran suffragi. Che meglio era far strettissimo ordine che le persone di bontá e sufficienza si ordinassero senza alcun titolo, poiché al presente cessa la causa per che l’antichitá lo proibí; la qual fu perché li intitolati, adoperandosi nelle fonzioni ecclesiastiche, erano di edificazione, e quegli altri, come oziosi, di scandalo; dove adesso li intitolati per lo piú non si degnano delli ministeri ecclesiastici e vivono in delizie, e li poveri fanno le fonzioni e danno edificazione.

Non fu da molti seguito questo parere, ma ebbe grand’applauso un medio: che l’uso introdotto fosse servato di non ordinare senza titolo o di beneficio ecclesiastico o di patrimonio sufficiente alla vita, acciò non si vedessero sacerdoti mendicare con indignitá dell’ordine; e per ovviare alle fraudi fosse statuito che dal vescovo s’usasse diligenza che il patrimonio, al quale il chierico è ordinato, non si potesse alienare. A questo contradisse Gabriel le Veneur vescovo di Evreux, dicendo che il patrimonio dei chierici è cosa secolare, sopra quale l’ecclesiastico non può far legge di sorte alcuna. Molte occasioni anco poter nascer, per quali la legge o vero il magistrato potesse legittimamente comandare che fosse alienato; ma generalmente esser cosa chiara che li beni patrimoniali de’ chierici, quanto alle prescrizioni e ad ogni forma di contratto, sono soggetti alle leggi civili: però esser molto da pensare prima che assumersi autoritá di annullare un contratto civile.

L’occasione di proponer il terzo articolo fu perché il precetto di Cristo, che tutte le grazie spirituali fossero liberamente e assolutamente donate sí come cosí da lui sono ricevute, era in molte parti transgresso nella collazione degli ordini. Né questo abuso era recente; anzi nelli tempi passati molto maggiore. Imperocché essendo nelli principi del cristianesimo frequente la caritá, il populo che dalli ministri di Cristo riceveva le cose spirituali, non solo secondo il precetto divino esplicato da san Paulo corrispondeva contribuendo il [p. 362 modifica] vitto necessario, ma anco abbondantemente, sí che avanzasse per spesar ancor li poveri, senza mira né pensiero alcuno che il temporale fosse prezio dello spirituale. Ma dopo che il temporale, che era in comune tenuto e goduto, fu diviso, e alli titoli applicata l’entrata sua chiamata «beneficio» (non essendo allora distinta l’ordinazione dalla collazione del titolo, e per consequenzia del beneficio annesso a quello, ma dandosi e ricevendosi tutt’insieme), per li emolumenti che portava seco, agli ordinatori pareva di dar, oltre lo spirituale, cosa temporale ancora, per la qual si potesse ricevere altra mondana in ricompensa: e chi disegnava ottenerla era costretto accomodarsi alla volontá di chi poteva darla; e si fece facilmente una negoziazione aperta, che nella Chiesa orientale, abbenché con molti canoni e censure, mai ha potuto esser corretta; se ben la virtú divina potente, avendogli levato con la verga de’ saraceni gran parte delli comodi, l’ha sminuita assai. E nell’occidentale, con gran reprensione delli buoni, restò dove piú dove meno, sin tanto che intorno l’anno di nostra salute 1000 si divise l’ordinazione dalla collazione del beneficio; per qual causa allora quella incominciò a passar gratuitamente, e in questa il prezio piú all’aperta era ricercato. E questo abuso è sempre aumentato, quantunque con diverse mutazioni de nomi, di annate, minuti servizi, scrittura, bollo e altre tal coperte, sotto quali ancora cammina nella Chiesa, con poca speranza che si possi mai levare, sin che Cristo medesmo in persona un’altra volta con la sferza non rivolta le mense de’ banchieri e scacci loro del tempio. Ma l’ordinazione che, separata dalla collazione del beneficio, ebbe ventura d’esser amministrata gratuitamente, la godette poco tempo; imperocché li vescovi, avendola per cosa infruttuosa e abbietta, e attendendo a quell’altra sola che rende, tralasciarono pian piano di amministrar le ordinazioni; onde s’instituirono li vescovi portativi, che servivano alli ministeri pontificali ecclesiastici, restando li veri vescovi occupati nel solo temporale. Quelli senza entrate erano costretti cavar il vitto dalle fonzioni amministrate; onde chi da loro riceveva ordini era costretto contribuire, prima con titolo de limosina [p. 363 modifica] o di offerta, poi, per farlo piú onorevole, di donativo o presente. E passando inanzi, acciò, essendo debito, non fosse tralasciato, fu coperto con nome di mercede, non dell’ordinatore, ma delli servitori suoi o del notario, o altri che lo serviria nell’ordinazione. Di questo dunque si propose l’articolo, che dell’occorrente nella collazione del beneficio non si poteva parlare, come d’infermitá non curabile con altro rimedio che con la morte.

Sopra questo articolo non fu parlato diversamente per opinione e per affetti, ma li prelati si divisero per qualitá delle persone. Li vescovi ricchi dannavano il ricevere alcuna cosa né per sé né per ufficiali o notari, come cosa simoniaca e sacrilega, portando l’esempio di Giezi, servo del profeta Eliseo, e di Simon Mago, e il severo precetto di Cristo: «Date gratuitamente sí come avete ricevuto», e molte esagerazioni dei Padri contra questo peccato, dicendo che li nomi di donativo spontaneo o di limosina sono colori vani a’ quali l’effetto ripugna, poiché si dá per aver l’ordine, che senza quello non si darebbe; e se è limosina, perché non si fa se non per quell’occasione? Facciasi in altro tempo, diansi gli ordini senza intervento d’alcuna cosa; chi vorrá far la limosina, la fará in altro tempo; ma il mal essere che, se uno dicesse all’ordinatore di dargli per limosina, Laverebbe per ingiuria, né in altro tempo la riceverebbe: per il che non doversi credere di poter ingannar né Dio né il mondo. Concludevano questi doversi far decreto assoluto che non si potesse né dar eziandio spontaneamente, ancorché sotto nome di limosina, né ricever parimente, non solo all’ordinatore, ma né ad alcuno de’ suoi, né meno al notario sotto nome di scrittura o di sigillo, né di fatica, né sotto qualsivoglia altro pretesto.

Ma li vescovi poveri e li titulari in contrario dicevano che sí come il dar gli ordini per prezzo era scellerato sacrilegio, cosí il levar la limosina, tanto da Cristo commendata, distruggere la caritá e disformare a fatto la Chiesa: la stessa ragione in tutto e per tutto militare nelle ordinazioni che nelle confessioni, comunioni, messe, sepolture e altre ecclesiastiche [p. 364 modifica] fonzioni; nessuna causa esserci perché si debbi proibire il dar spontaneamente e il ricevere in quelle, che in tutte queste: e quello che si allega, che essendo limosina si faccia in altri tempi, corre anco in tutte le altre funzioni suddette. La Chiesa da antichissimo tempo aver costumato di ricever oblazioni e limosina con queste occasioni; le quali se si leveranno, in consequenza li poveri religiosi, che di quelle vivono, saranno costretti ad altro attendere: li ricchi non vorranno far gli offici, come chiaro appare ed è apparso da cinquecento anni in qua, onde l’esercizio della religione si perderá; e restando il populo senza quella, converrá che dia in una empietá o in diverse perniciose superstizioni. E (non uscendo del proprio spettante alle ordinazioni) se senza riprensione, per li pallii che la sede apostolica dá alli metropolitani, sono conferiti migliara de scudi, come si potrá riprendere una picciola recognizione che il vescovo riceva dalli ordini inferiori? Qual ragione vorrá che siano con diverse, anzi contrarie leggi regolate le cose dell’istesso genere? Non si può chiamar abuso quello che nell’origine è instituito. Resta ancora nel pontificale che all’offertorio nelle ordinazioni viene dagli ordinati presentato al vescovo ordinatore li cerei, che pur sono cose temporali, e con la grandezza e ornamenti si possono far di gran prezio: non esser dunque cosa cosí cattiva come viene dipinta, né meritare che con infamia delli miseri vescovi si vogli acquistare laude di riformatori, imitando li farisei nel l’osservare le festuche e colare li musciolini. Dissero anco alcuni che l’articolo non si poteva statuire, come contrario al decreto d’Innocenzo III nel concilio generale [lateranense], dove non solo fu approbato l’uso di dar e ricevere cosa temporale nel ministerio dei sacramenti, ma fu comandato alli vescovi che constringessero il populo con censure e pene ecclesiastiche ad osservare la consuetudine, dando questo titolo di lodevoli a quelle che si trattava ora di condannare come sacrileghe.

Ma Dionisio, vescovo di Milopotamo, fece longa digressione in mostrare quanta sarebbe l’edificazione che li fedeli riceverebbono, quando dagli ecclesiastici fossero ministrati li sacra[p. 365 modifica]menti per pura caritá, e non aspettando mercede da altri che da Dio; affermò essergli debito il vitto e maggior sovvenzione ancora, ma a questo esser giá stato sodisfatto con l’assegnazione delle decime pienamente e soprabbondantemente. Poiché non essendo il clero la decima parte del populo, riceve cosí gran porzione, senza li altri beni posseduti, che sono il doppio tanti; però non esser cosa giusta ad esso pretendere quello che si ha ricevuto centuplicatamente; e se sono vescovi poveri, non è che povera sia la Chiesa, ma le ricchezze mal divise; con una legittima distribuzione tutti sarebbono accomodati, e si potrebbe dar senz’altro contraccambio quello per che giá si è ricevuto piú che la mercede. Aggionse che, non potendosi levar tutt’insieme li molti abusi, commendava l’incominciar da questo delle ordinazioni, non restringendolo però alla sola azione del conferir il sacramento, ma estendendolo alle precedenti ancora. Perché grand’assurditá sarebbe che si pagassero alle cancellarie dei vescovati assai care le littere dimissoriali, per quali viene il chierico licenziato per andar a procacciarsi ordinatore, e in Roma la facoltá di ordinarsi fuori dei tempi statuiti, e la riforma fosse posta sopra li soli vescovi ordinatori. Questo parere quanto alle dimissoriali de’ vescovi fu approvato da molti; quanto alla facoltá da Roma, disse il Cardinal Simonetta che il pontefice averebbe provveduto, e non era cosa da trattare in concilio.

Della mercede delli notari si disse qualche cosa: perché alcuni, avendolo per ufficio puro secolare, sentivano che non si dovesse impedire il pagamento; altri l’avevano per ufficio ecclesiastico. Antonio Agostini vescovo di Lerida, osservatore dell’antichitá, disse che nell’antica Chiesa li ministri erano ordinati in presenza di tutto il populo, onde non era bisogno di patente o littera testimoniale, e applicati ad un titolo non mutavano diocesi; e se occorreva viaggiare per qualche rispetto, avevano una littera del vescovo chiamata allora «formata». L’uso delle littere testimoniali è nato dopo che il populo non interviene alle ordinazioni e che li chierici sono fatti vagabondi; e come introdotto in supplemento della presenza del populo, [p. 366 modifica] piuttosto si debbe aver per ufficio temporale, ma, come applicato a materia spirituale, da esercitarsi con moderazione; per il che parere suo era che se gli concedesse mercede, ma limitata e moderata.

Quello di che nel quarto capo si propose, non appartiene salvo che alle chiese collegiate, le quali avendo dalla sua instituzione tra le altre funzioni anco questa di congregarsi nella chiesa per laudar Dio alle ore dalli canoni determinate, e perciò canoniche dette, ebbero insieme applicate rendite, da quali fosse tratto il vitto delli canonici, il qual era loro assegnato in un de’ quattro modi: che o vero in comune vivevano con una sola mensa e spesa, come li regolari; o pur erano compartite le entrate e assegnata a ciascuno la sua porzione, perciò prebenda dimandata; o vero, finito il servizio, era distribuito loro il tutto; o in vettovaglia o in danari. Quelli che in comune vivevano, poco tempo continuarono a quella disciplina, ché essi ancora vennero alla divisione o in prebende o in distribuzioni alli prebendati, essendo iscusati dagli uffici divini quelli che per infirmitá o per alcuna spirituale occupazione non potevano ritrovarsi. Fu facile usar il pretesto e introdur usanza d’intervenire poche volte nella chiesa, e pur goder la prebenda; ma a chi la misura era distribuita dopo l’opera, non poteva iscusarsi, onde la disciplina e la frequenza agli uffici durò piú in questo secondo genere che nel primo. Per la qual causa li fedeli, donando o legando di novo alle chiese, ordinavano che fosse posto in distribuzioni; onde avvenne che con esperienza apparivano tanto meglio ufficiate le chiese, quanto maggiori erano le distribuzioni. Pareva pertanto s’avesse potuto rimediare alla negligenza di quelli che non intervenivano agli uffici coll’incitarli per questo mezzo, pigliando parte delle prebende e facendone distribuzioni. Questo partito era molto commendato da buon numero de prelati, come di onde dovesse seguir indubitatamente aumento notabile del culto di Dio: né potersi dubitare, poiché giá con esperienza si vedeva l’effetto. Né altro era detto per fondamento di questa opinione. [p. 367 modifica]

Ma in contrario era il parere di Luca Bisanzio vescovo di Cattaro, pio e povero: che piú tosto fossero costretti li prebendati per censure e privazioni de parte dei frutti, e anco di tutti e delle prebende stesse, ma non fosse alterata la forma prima; perché, essendo quasi tutte le instituzioni per testamenti de fedeli, quelli si debbono tener per inviolabili e inalterabili, né si debbono mutar, non tanto per pretesto di meglio, quanto né anco per un vero meglio, non essendo giusto metter mano in quello d’altrui, perché egli non lo amministri in meglior modo. Ma, quello che si doveva aver per piú importante (essendo cosa certa che è simonia ogni fonzione spirituale esercitata per premio), volendo rimediare ad un male, si apriva porta ad un peggiore, facendo de negligenti, simoniaci. Alle qual ragioni per l’altra parte si rispondeva che nel concilio era potestá di mutare le ultime volontá; e quanto al ritrovarsi agli uffici divini per guadagno speciale, bisogna distinguere che il guadagno non era causa principale, ma secondaria, e però non vi cadeva peccato, poiché principalmente li canonici anderanno agli uffici per servir Dio, e secondariamente per le distribuzioni. Ma si replicava dagli altri, non saper vedere che il concilio abbia maggior potestá sopra la roba de’ morti che de’ vivi, quale nessun è cosí impertinente che la pretendi; poi, che non era cosí sicura dottrina, come s’affermava, che il servir Dio secondariamente per guadagno sia cosa lecita; e quando cosí fosse, non potersi in modo alcuno chiamar secondaria, ma principale quella causa che move ad operare, e senza quale non si opererebbe. Questo parere non fu molto gratamente udito, e nella congregazione eccitò molto mormorio; poiché ognuno, conscio a se stesso d’aver ricevuto il titolo e carico per le entrate, e che senza quelle non l’averebbe accettato, pareva che si sentisse condannare. Però ebbe grand’applauso l’articolo che si convertissero le prebende in distribuzioni, per incitar al divin servizio nel miglior modo che si può.

Finito di parlare sopra questi articoli, furono deputati padri per formar li decreti, e si propose che nelle seguenti [p. 368 modifica] congregazioni si dovesse parlar sopra sei altri, lasciando quello del matrimonio clandestino per un’altra sessione.

Ma nel di seguente li legati si ridussero insieme con li deputati, per cavare sustanza delle sentenze dei padri; e sopra il primo articolo della residenza furono tra loro in disparere. Favoriva Simonetta l’opinione che fosse de iure positivo, e però diceva esser stata sentenza della maggior parte, anco di quelli che la sentivano de iure divino, che quella questione si tralasciasse. Mantoa, senza esplicare quello che egli sentisse, diceva che la maggior parte aveva dimandata la dechiarazione: degli altri legati, Altemps seguiva Simonetta; li altri due, se ben con qualche risguardo, aderivano a Mantoa; e il disparere tra loro non passò senza qualche senso acerbo, se bene con modestia espresso. Fecero per questa causa alli 20 li legati congregazione generale, nella quale fu letta de scripto l’infrascritta dimanda, cioè: «Perché molti padri hanno detto che si debbia dechiarare la residenzia essere de iure divino, e altri di ciò non hanno fatto parola, e alcuni sono stati di parere che una tal dechiarazione non si facesse; acciò li deputati a formar li decreti possino formarli presto, facilmente e sicuramente, dicano le Signorie Vostre col solo verbo placet se vogliono o no la dechiarazione che la residenza sia de iure divino. Perché secondo il maggior numero de’ voti e pareri si scriverá il decreto, come è stato sempre solito farsi in questa santa sinodo, atteso che non si può dalli voti detti cavar il vero numero, per le varietá de’ pareri. E siano contente di parlar cosí chiaro e distinto, e ad uno ad uno, sí che il voto di ciascuno possi esser notato».

Andati li voti attorno, sessantotto furono che dissero assolutamente: Placet; trentatré assolutamente risposero: Non placet; tredici dissero: Placet, consulto prius sanctissimo domino nostro; e diciassette risposero: Non placet, nisi prius consulto sanctissimo domino nostro. Erano differenti li tredici dalli diciassette, perché volevano assolutamente la dechiarazione, pronti a non volere, quando il papa fosse di contraria opinione; li diciassette assolutamente non la volevano, contentandosi però [p. 369 modifica] se il papa l’avesse voluta egli. Differenza ben sottile, ma dove ciascuno riputava far meglio il servizio del patrone. Il Cardinal Madruccio non volle risponder precisamente all’interrogato, ma disse che si rimetteva al voto detto in congregazione, il qual era stato a favore del ius divinum; e il vescovo di Budua disse che aveva la dechiarazione per fatta affermativa, e che gli piaceva che fosse pubblicata. Raccolti li voti, e divisi, e veduto che piú della metá volevano la dechiarazione, e una quarta parte solamente non la voleva; e gli altri, se ben con la condizione, erano con li primi, nacquero parole di qualche acerbitá; e il rimanente della congregazione passò in discorsi sopra questa materia, non senza molta confusione. La quale vedendo il Cardinal di Mantoa, fatto silenzio ed esortati li padri a modestia, li licenziò.