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libro sesto - capitolo iii | 359 |
breve andò questo santo uso in abuso, poiché diversi, per aver
esenzioni e per altri mondani rispetti, e li vescovi, per aver
molto clero, ordinavano chiunque richiedeva. Per tanto nel
concilio calcedonense fu proibita questa sorte di ordinazione,
quale allora si chiamava «assoluta» o «sciolta» (che cosí propriamente significa la voce greca), comandando che nessun fosse
ordinato se non a carico particolare, e che le sciolte ordinazioni fossero nulle e irrite; il che fu poi confermato per molti
canoni posteriori, onde restò questa regola come massima
fermata nella Chiesa, che nessun potesse esser ordinato senza
titolo; e negli antichi e buoni tempi «titolo» s’intendeva carico
o ministerio da esercitare. Introdotte le corruzioni, s’incominciò
ad intender titolo una entrata di dove si cavi il vitto; e quello
che era constituito acciò nel clero non fosse persona oziosa,
si transformò acciò non fosse persona indigente, che perciò
fosse costretta acquistar il vitto con sua fatica. E coperto il
vero senso delli canoni con questa intelligenza, Alessandro III
lo stabilí nel suo lateranense, dicendo che nessun fosse ordinato senza titolo di onde riceva la provvisione necessaria alla
vita; e diede la eccezione alla regola, se non aveva di suo o
di paterna ereditá. La qual eccezione sarebbe molto ragionevole quando non fosse ricercato il titolo, salvo che per dar
da vivere. Per questa causa molti con false prove, mostrando
d’aver patrimonio, erano ordinati; altri, dopo ordinati al vero
patrimonio, lo alienavano; e altri, trovato chi gli cedesse tanto
di avere che potesse ostentar sufficiente, s’ordinava, e lo rendeva dopo a chi gliel’aveva comodato; onde era un numero
grande de preti indigenti, per quali nascevano molti inconvenienti meritevoli di provvisione.
L’articolo di che si parla fu alla sinodo proposto. Nel quale furono varie opinioni. Dicevano alcuni che, stabilita la residenzia de iure divino ed esercitando ognuno il suo carico, le chiese saranno perfettamente servite, e non vi sará alcun bisogno di chierici non beneficiati, né di ordinazioni a titolo di patrimonio o ad altro, e tutti li inconvenienti saranno rimediati. Non sará nel clero persona oziosa, da che vengono