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libro sesto - capitolo iii 353


abbasso allo stato suo, acciò cosí fossero tutti uguali. In questo articolo tutti s’affaticarono secondo la sua passione, e tennero gran conto del voto proprio reso nelle congregazioni, e di quel d’altri, che avesse qualche condizione notabile. Di tanto numero, trentaquattro mi sono venuti in mano formalmente come furono prononciati; degli altri ho saputo la sola conclusione: ma qui non è da riportare se non quello che è notabile.

Il patriarca di Gerusalem considerò che quest’articolo era stato trattato e discusso nel primo concilio, e concluso che le provvisioni per introdur la residenza erano due: l’una, statuir pene alli non residenti; l’altra, levar li impedimenti alla residenza. Il primo era compitamente ordinato nella sessione sesta, né si vi poteva aggionger di piú, atteso che la privazione della metá delle entrate per pena pecuniaria è gravissima, né si può impor maggiore, non volendo mandar li vescovi mendicando. Altra pena maggiore non si può inventare, quando la contumacia eccessiva cosí meritasse, salvo che la privazione: la qual avendo bisogno d’un esecutore, né potendo esser altri che il papa, poiché l’antica usanza della Chiesa ha riservato a quella sede la cognizione delle cause de’ vescovi, giá in quella sessione s’è rimesso alla Santitá sua di trovar rimedio, o per mezzo di una provvisione nova, o per altro, e obbligato il metropolitano ad avvisarla dell’assenza. Alla seconda provvisione fu dato principio, e furono, con piú decreti in quella sessione e nell’altre, levate molte esenzioni d’impedimento alli vescovi di esercitar il loro carico. Resta dunque al presente solo continuare, e levar il rimanente, eleggendo, come allora fu fatto, un numero di padri che raccoglino gl’impedimenti, acciò in congregazione possino esser proposti e provveduti.

L’arcivescovo di Granata soggionse che in quel concilio fu proposto un altro piú potente ed efficace rimedio, cioè che l’obbligo di riseder fosse per legge divina, il che fu trattato ed esaminato per dieci mesi continui; e se quel concilio non

fosse stato interrotto, sarebbe stato deciso come articolo necessario, anzi principale nella dottrina della Chiesa; che non solo


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