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libro sesto - capitolo iii 357


non li può levar dalla chiesa, né restringerli l’autoritá con le reservazioni; e come immediati pastori da Dio dati, pretenderanno che il gregge sia piú loro che del vescovo, e a questo non ci sará risposta. E sí come il governo della Chiesa per la ierarchia s’è conservato, cosí dará in una popularitá e anarchia che lo distruggerá.

Giambattista Bernardo, vescovo di Aiace, tra quelli che credendo la residenza de iure divino reputavano che non fosse ben parlar di quella questione, uscí con una sentenzia singolare; e disse che, non avendo mira di stabilir piú una che l’altra opinione, ma solo obbligar alla residenza, sí che si metta in effetto realmente, esser vano il dechiarare di onde venga l’obbligazione, e non meno vana ogni altra cosa, salvo che il levar la causa dell’assenza. Questa non esser altra, se non che li vescovi si occupano nelle corti dei principi, negli affari dei governi mondani, sono giudici, cancellieri, secretari, conseglieri, finanzieri, e pochi carichi di stato vi sono dove qualche vescovo non sia insinuato. Questi uffici gli sono proibiti da san Paulo, che ebbe per necessario al soldato di Cristo astenersi da negozi secolari: eseguiscasi questo che è precetto divino, proibiscasi che non possino aver né carico, né ufficio, né grado ordinario né straordinario negli affari del secolo: che proibitogli questo, e ordinato che non s’impediscano in negozi secolari, non restando alli vescovi causa di star alla corte, anderanno alla residenza da se stessi, senza precetti, senza pene, né vi sará occasione alcuna di partirsi. In conclusione inferí che fosse nel concilio fatta una dechiarazione che non fosse lecito alli vescovi, né ad altri che hanno cura d’anime, di esercitare alcun ufficio o carico secolare.

A questo s’oppose il vescovo di Cinquechiese, ambasciator dell’imperatore, dicendo che se le parole di san Paulo avessero il senso datogli, conveniva condannare tutta la Chiesa e tutti li principi, dall’anno 800 sino al presente, di quello di che sono sopra tutto commendati: questi dell’aver donato, e quelli di aver accettato giurisdizioni temporali, le quali anco sono state esercitate da pontefici romani e vescovi posti nel