Discorso sopra i divorzj veneti
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DISCORSO
SOPRA I DIVORZJ
V E N E T I.
Nelle domestiche mura stà gran parte
della felicità, o miseria degli Uomini
Beccaria, Delitti, e Pene.
I N V E N E Z I A.
NELLA STAMPERIA VALVASENSE.
Registrato al Comitato di Pubblica Istruzione, e
licenziato li 13. Giugno 1797
§. I.
IL vocabolo Divorzio Comprendeva fra noi la nullità del Matrimonio, definito perciò Divorzio di scioglimento del vincolo, e questo era, e lo sarebbe ancora il più giusto, il più necessario quando vi concorra un motivo ragionevole.
Un altra sorte di Divorzio era quello di semplice separazion quo ad thorum. Gli Ecclesiastici pretendevano di entrar negli arcani del Matrimonio sino al segno di voler esigger un riccorso de' Coniugi per dormir separatamente anche per brevi giorni. Veramente io non ho mai veduto alcuna previa licenza in scritti della Curia su questo particolare. Rilevai soltanto che alcuni Chiettini impetravano oretenus questa licenza dal Confessore.
La terza qualità di Divorzio era di separazion dalla coabitazione ancora, e questa per parte delle Donne era la più frequente, ma assieme la più rovinosa alle Famiglie, e la più scandalosa al Pubblico.
Finalmente l’ultima qualità di Divorzio si subdivideva in perpetua, ed in temporanea, senza però che ordinariamente venisse espresso nella Sentenza della Curia alcun determinato tempo, per cui avesse a durare.
§. 2.
Gli Ecclesiastici pretendono che tutte le Cause matrimoniali di Divorzio qualunque appartengano a loro soli, privativamente dei Giudici Laici. Nel presente Opuscolo io non entro in questa discussione.
§. 3.
La società connubiale, decisamente più vantaggiosa alla Donna che all'Uomo, è tanto soggetta a discordie che o non si sono mai trovati, o almen in numero così picciolo da non meritar alcun riflesso, due Coniugi che abbian vissuto assieme qualche tempo sine querela, nè può veramente attribuirsi a solo estro poetico il Sonetto del Berni, in cui dopo la descrizion di molti mali chiuse:
- Chi più n’ha, più ne metta,
- E conti tutti i diffetti, e le doglie
- Che la maggior di tutte è l'aver Moglie.
L'Autor anonimo del graziosissimo Opuscolo, intitolato: Carta topografica dell'Isola dal Maritaggio di Monsieur le Noble per la prima volta tradotta dal Francese in Italiano, in Cosmopoli 1766. ebbe il merito di piantar sotto le più brillanti allegorie le verità più sode sull'inquietudini di questo stato. Comincia dall'accennar che l’interesse, o l’amore sono gli unici due porti, per cui si entra nella sua Isola del Maritaggio, come già è verissimo. In fatti dove gli ereditarj pregiudizj, e la domestica potestà combina i Matrimonj: dove tra le Nubili corre il detto,
- Il Marito che importa che sia bello?
E la gran voglia di maritarsi, o la disperazione di non trovare un Marito fa dir alle Donne che per Marito è buono, benché deforme, o vecchio, io non saprei in buona fede far vaticini di concordia, e quiete fra i Coniugi. Metastasio Poeta, Teologo, e Giurisconsulto ha scritto che
- .... Il sacro nodo,
- I reciprochi pegni
- Del talamo fecondo, il tempio, e l’uso
- Di due Sposi discordi
- Il genio avverso a poco a poco in seno
- Cangia in amore, o in amicizia almeno.
Ciò sarà nel mondo dei possibili, ma non facile certamente, anzi cosa assai rara. E più probabile che il maggior numero di tali Spose senza genio sia per imitar la sua Semira nell’Artaserse.
- .... Abborirò costante
- Quel funesto legame
- Che a te mi stringerà. Sarai lo giuro,
- Oggetto agli occhi miei sempre d’errore,
- La mano avrai, ma non sperar il core.
Lascio da parte le funeste, ma troppo naturali conseguenze di tali Matrimonj contratti senza genio vicendevole. Parliam di que' soli, che la natura d'accordo con la Religione combinano tra due anime sensibili. Fatalmente però anche questi non sogliono esser longamente felici. La famigliarità dell'oggetto, l'estinzion dell'inquietudine amorosa, il logoramento del corpo feminile, e virile sono altrettanti motivi fisici, naturali, ed affatto indipendenti dal volgare rimprovero di volubilità, per cui vediamo che
- ..... Sono radi
- Gli amanti maritati.
§. 4.
Se si estingue l'amore fra Coniugi, basterebbe che sussistesse almeno l'amicizia, la benevolenza, la stima:
Ma par che non debba esser molto facile a verificarsi nemen questo per i sentimenei del cuor feminile, ed opinioni dell' intelletto dipendenti dalla fabbrica del loro corpo, ed anche dall'educazione, che tra noi si costuma di dargli. Sempre eccupate in manuali, o frivole facende, e nelle conversazion di altre Donne ugualmente mal educate, si riempiono la mente di errori, e vanissimi pensieri, dimodochè sembrano non aver alcun senso di verità, e perciò sono tanto proclivi alla menzogna, alla maldicenza, all'invenzione, all'iracondia.
Peggio poi se arrivano al grado di quelle descritte nella Gazzetta Urbana Veneta al numero II., Sabbato 5. Febbraro 1791. Si dia eccezione al numero di quelle Tigri domestiche, che non cangian natura nè colle carezze, nè col bastone, flagello, e rovina delle Famiglie ove trovansi, peste la più desolatrice della sociale concordia, mostri in forme umane, che soggiacer dovrebbero alla perpetua prigionia di un Serraglio, onde struggersi tra di essi nel comercio dalla loro malvagità. Quand'anco il poner dette Donne nella eccezzione piuttostochè nella regola general, fosse stata una prudente officiosità, saranno sempre state esatte le sue vive pennellate.
§. 5.
Senza far un torto manifesto alla verità non si può però negare che nel vasto numero delle Donne non se ne trovino alcune, che meritano tutta la benevolenza, gratitudine, e stima dei Mariti.
Più: Donne, che alla sensibilità del cuore, unindo le grazie naturali al bel Sesso, efficacissime quando vengono a suo tempo impiegate, giongono a trar dal vizio, e far cambiar costume a Mariti o feroci per indole, o dediti per abitudine al vizio.
Ma gran parte delle Donne, che anno tanta influenza sui costumi dei Paesi, non trattenuta da alcun pubblico riparo scorreva orgogliosamente in Venezia per tutti i campi della voluttà, e del capriccio.
§. 6.
L'epidemia de' Divorzi di separazione era arrivata in Venezia al sommo grado. La parola Marito era diventata affatto insignificante. Non gli rimaneva più in effetto la minima ombra di potestà sopra la Moglie, sempre pronta ad ogni picciolo
divieto, o correzione a vilipenderlo, e concludere: anderò via da vù, e toccarà a vù a mantegnerme. La scorta di tanti esempi, e la dottrina
degli Avvocati soliti vestir da Preti, e massime
di quell'estremo criminoso, che vivente abitava a S. Vidal, le rendeva sempre più orgogliose, invereconde, snaturate. Il loro metodo di viver era divenuto così libero come quello degli Uomini. In qualunque ora del giorno, e della notte sortivano a loro talento a vagar per la Città, o
trattenersi in quelle non antiche adunanze denominate Casini, scuole di lusso, di gioco, dilapidazione, e galanteria. Se un onesto marito si mostrava contrario all'ascrizion a tali luoghi,
si esiggeva che la Moglie fosse a Casa alle ore discrete della notte, se voleva bandir dalla sua Casa quel rio costume,
- Che una Donna con due par che dimezzi,
era certo di esser proclamato dalla Moglie in ogni angolo del Paese per un tiranno, per un barbaro, e la parola più soave era quella di matto. E tosto si pensava in conferenza col Servente, e coll'Avvocato Ecclesiastico ad intraprender la Causa di Divorzio di separazione. Peggio, se avesse voluto imitar il Giove Omerico colla sua turbolenta Giunone.
- .....Olà pettegola,
- Cos'è ste pretension cos'è sti fumi?
- Avanti de parlar pensa ai to casi.
- Altro no me seccar, quietate, e tasi.
- Tasi perchè se no ti taserà
- Ti proverà quanto sto brazzo val.
Vengan qui quei Barbassori, i quali spacciano ancora insanamente che basta al Marito tener in freno la Moglie. Vorrei che alcuno di essi si fosse provato a tener la direzione del Colonnello, che figura da Sposo nella moderna Commedia intitolata: Avviso ai Maritati, di Camillo Federici. La mattina susseguente averebbe inteso subito intuonarsi all’orecchio un Monitorio con quegli altitonanti paroloni, e con le conseguenze, che vedremo ai § 10, 12, 15.
Quando non si voglia pretender di nascondersi dietro un filo, bisogna confessar che le Donne avevano ottenuto col fatto, e colla consuetudine il diritto di ripudio, vocabolo, che se ora non è più usato fra noi, la cosa significata è però in sostanza la medesima, anzi peggiore dell’antico ripudio de’ Romani. Il pretesto di molesta coabitazione, ch'era il più alla moda, diventava un ripudio.
Si è calcolato che in Venezia venivano concessi dalla Curia 4o. Monitorj all'anno. Diffalcando i Religiosi, e i Scapoli, ognuno può considerar quanto grande fosse questo numero, ed è da notarsi che non erano comprese quelle altre separazioni quo ad thorum, cui pazienti Mariti si addattavano per schivar i dispendj, e le risate degli oziosi, sopportando in casa una vera tirannica dominazione della Moglie.
§. 7.
La fama di un abuso così scandaloso erasi sparsa persino nelle estere Nazioni; Nel Trattato del Matrimonio, e della sua Legislazione tradotto dal Tedesco, 1781., il sublime Autore anonimo
sostiene che nei Governi Democratici le Donne
sono più sagge. Che non mi si obbiettino (prosegue)
punto le Repubbliche d'oggidì. Io sò che i Repubblicani moderni non tengono chiuse le Donne loro, e che non le giudicano. Io so altresì, che v'ha delle Repubbliche, dove le Donne non hanno nessuna ritenutezza, e dove il governo è molto contento della loro licenza: ma tutti sanno altresì che la durazione di queste Repubbliche è precaria, e ch'ella ha il suo fondamento nella gelosia scambievole dei Principi.
Dal nome generico di Repubbliche l'Olanda, e
le Svizzere ne sono dall'Autor espressamente eccettuate.
E quantunque possa supponersi che quelli cui avrebbe toccato di rimediar al disordine non leggessero questa sorte di utilissimi Libri, la testa della legge 20. Agosto 1782. annovera però trà i mali ivi descritti anche la derisione degli Esteri; circostanza rimarcata nella Scrittura primo Agosto detto dai Consultori, i quali commissionati d'informar non mancarono a dir il vero tanto in questa Scrittura, quanto in altre posteriori di suggerir tutto ciò che dal zelo, onore, e dottrina potevasi mai desiderare, a riserva del rimedio che sarà addittato al § 18.
§. 8.
Finalmente dopo tante oppressioni sofferte dal ceto de' Mariti, venne in mente al Governo d'allora di devenir nell'anno 1782. a una riforma. Ma questa massima presa fu poi esequita in modi tanto difettivi, ed assurdi che parve che il Legislator si fosse proposto di ammorzar il fuoco col gettarvi sopra dell'Oglio.
Mostrava il Legislator di non ignorare in delicatezza grande delle materie divorziali, che involveva talvolta verificazion di Fatti secreti, spiacevoli, e di non plausibile manifestazione, derivandone turbamenti, e sconcerti alla quiete, e decoro delle famiglie, ed altre volte appoggiate a cause lievi, e non ammesse dai Canoni.
Ad onta di tutto ciò vedremo quanto incoerente, e molle sia riuscita la mal pretesa Riforma, e come siasi seguita la morale volgare di declamar contro gli effetti perdonando alle cagioni.
lo dovrò condurre meco il Lettore a mano a percorrer una strada costrutta dalle Leggi 1782., e susseguenti, alpestre, tortuosa, confinata in mezzo a dirupi, torrenti, e precipizj, addittandogli tratto tratto l'altra piana, commoda, e sicura strada, per cui non era permesso il transito, della quale più a longo si parlerà ai §§ 18. e 19.
§. 9.
Una Moglie o per capriccio, o per uno di quei beati temperamenti descritti al § 4., o per uno di quei trasporti momentanei, nei quali le Donne prendono risoluzioni subitanee, vuol staccarsi dal marito. Ognuno mi accordarà che opera santa sarebbe stata stabilir un mezzo da prevenir questo male, cominciando a metter del tempo tra la rissoluzion, e l'esecuzione, cosicché gli umori da se medesimi deponessero tanto fervore, obbligandola a consultar privatamente i suoi parenti, o qualche prudente ecclesiastico, o un amico non sospetto avanti che il cartello della Tragi-commedia fosse pubblicamente esposto a notizia universale.
Ma questo provedimento così ragionevole e
umano era anzi apertamente escluso dalla Curia,
che solennemente reclamò nel 1785. persino contro la picciola dilazione derivante dalla condizion
di doversi la moglie presentar al Capi dell'Ex
Consiglio di X. prima d'impetrar il Monitorio,
come pure dal laico colla inesecuzione della provida legge del Statuto Veneto 1559. 6. Agosto
prescrivente l'elezion di confidenti nelle contese
matrimoniali. Pareva che queste, quasi a guisa di una festa da tori, eccitassero la trista compiacenza nel Giudice di esserne impaziente spettatore, in mezzo ad una moltitudine di astanti.
§. 10.
Libero (per non dir licenzioso) dovea esser il
riccorso alla Curia, previa però la permissione
dei Capi. La moglie dunque era tenuta a munirsi di un memoriale in cui ordinariamente
narrando il falso, e tacendo il vero si infamava
il marito senza pietà, e misericordia, e poi si
presentava piena di brio in figura di accusatrice
ai Capi al fianco dell'Avvocato Ecclesiastico,
da essa scielto, ad implorar il permesso d'impetrar della Curia il Monitorio.
Non ho mai saputo ravvisar in questo obbligo nè decenza, nè utilità. Non decenza, Perchè le antichissime leggi della buona Venezia consideravano anzi per cosa vergognosa alla femmina maritata per cagion della sua pudicizia andar avanti li pubblici Giudici a contender anche in materie indifferentissime di stride, ed investite. La Natura produce anche adesso le Donne con quel medesimo istinto di verecondia, e ritegno, come allora; ma un reo costume, avvalorato persino dalle leggi moderne, avea vinto la natura.
Più: questo metodo urtava anche coi principj di umanità, e religione contemplati dall’altra antica legge Veneta, che vietava al figlio di chiamar in giudizio il padre se prima non era stata fatta la cognizione da tre confidenti del corpo di quattro.
Non utilità, perchè questi memoriali eran sempre accolti. A dir il vero chi ha una legitima autorità di permetter dovrebbe virtualmente aver ancor quella di negar. Ma come avrebbero potuto i Capi esercitar il diritto della negativa, se questi tepidi Moderatori l’avean fiscata a se stessi col voler che libero esser dovesse all'uno, e all'altro sesso di produrre li rispettivi riccorsi alle Curie? E se una tal libertà non poteva esser tolta, perchè intrigarla coll'obbligo di dimandarne il permesso?
Piano, mi si vorrà forse risponder. L'ottenimento di questo permesso, in primo luogo era condizionato al solo caso vi concorressero ragioni canoniche: Secondariamente al momento di tali riccorsi dovevano i Capi instituir un processo d'inquisizione col rito per riconoscer se trà i motivi ve ne fossero alcuni per diverso riguardo appartenenti alla potestà laica per esser vindicati dalla stessa, e questa inquisizione doveva estendersi alla depravazion de' Costumi, sopra le ree direzioni, e sopra qualunque altra persona, che con apposite seduzioni e cooperazioni avesse promossa, o coltivata la disunione de' coniugi, e finalmente sopra gli Avvocati.
Quanto alla prima, vedremo al § 12 quali fossero le ragioni canoniche. Ma com'era possibile fame una legal cognizione al momento della presentazione del memoriale, diretto ad ottener semplicemente il permesso del monitorio, e produr a suo tempo alla Curia la Scrittura capitolata, nella quale si poteva anche talvolta asserir fatti concludenti, ma non esser provati dal processo relativo? Non erano ancor fatte le difese dal marito, nè nata la Sentenza. Come mai potevasi decisamente riconoscer con tanta anticipazione se le ragioni fossero canoniche?
Oltre di che posto il principio che la cognizion di queste cause si volesse continuar a lasciarla alle Curie, diventava incompetente questa previa cognizione dei Capi; e lesiva non solo della qualunque siasi giurisdizion delle medesime, ma ancora delle private ragioni dei coniugi, poichè il permesso accordato previa una tal cognizone poteva benissimo esser interpretato per una decisione del merito della causa.
Quanto alla seconda, cosa mai concludevano quei terrori di un processo d'inquisizione col rito? Già in pratica si è veduto quante mogli malvaggie sian state punite, quanti Serventi, ossia Amasii sian stati relegati, e quanti Avvocati sian stati banditi foro, Paturient montes con quel che segue.
Intanto la conseguenza certa di una tal comparsa solenne della moglie in figura di accusatrice del marito inaspriva vieppiù l'animo del marito, ed allontanava la speranza di conciliazione.
§. 11.
Ma prosseguiamo il viaggio. Accettato il Memorial della Moglie era dai Capi chiamato il
marito, se gli intimava, talvolta con parole aspre scagliate con un altro fondamento che i1 Memorial della Moglie, perchè certamente a quel momento nissuna cognizione poteva asser stata fatta di trovar un Conservatorio per collocarvi la Moglie, scielto con aggradimento dalla medesima, coll'aggionta di dover esso sottostar al dispendio occorrente e per l'alloggio, e per la causa.
Tra tanti e Monasteri, e Conservatorii, e Ritiri esistenti in Venezia qual difficoltà ci sarebbe mai stata di fissar uno, o due di questi Luoghi, ove con tassa moderate, fissa, e sopportabile anche dalli Mariti di misurate fortune aveesero dovuto passar le Divorzianti?
No: sic erat in fatis che il Marito anche innocente dovesse sempre esser afflitto, infamato e confiscato. Un marito dunque, che Dio sa per quanto tempo avanti averà dovuto essercitar pazienza di Giobbe nel tollerar le stravanganze diaboliche di un Aletto, di una Megera attorniato da teneri figlj, era costretto dal comando dei Capi a girar per tutta la Città a trovar il Conservatorio, non senza contrasti colla moglie sulla scielta, e con quelle Arpie, che presiedono ai Conservatorj, nel contrattar la summa della Porta, ossia Ingresso, l'affitto della camera.
E ritornato a casa compariva il Cursor della Curia ad intimargli il Monitorio ex causa molestæ cohabitationis, sevitiarum, et malorum tractamentorum cum periculo animæ, et corporis aliisque etc. Paroloni orrendi a chiunque non avesse saputo ch'era una mera infelice formalità.
Intanto un povero Padre di famiglia avanti che nissun Giudice nè laico nè ecclesiastico avesse fatta la minima cognizione soffriva la pesante essecuzione di pagar l'Ingresso, ossia Porta, l’affitto anticipato della Camera, di ammobigliar la Camera stessa, di fornimento di tavola, Regalie da Natal, e Pasqua, Medici, Medicine, e Chirurgo, nel che mai finivano le pretese della moglie, di un Deposito di dinaro stabilito li 13. Marzo 1790. dell'anticipazion di Alimenti in misure più addattate all'indiscretezza della moglie, che all'equità, e finalmente di Provisionali per far la causa, che venivano in progresso replicati.
E tutti questi non indifferenti preliminari esborsi si trovava giusto che cader dovessero a peso del marito, senza nemmeno fargli una misera risserva (suggerita anche dai Consultori in jure) di potersene rimborsar un altro giorno. Povera giustizia! quanto mai fu abusato il tuo nome! Il preambolo della legge 1782. confessa che li Divorzj di separazione erano procurati per lo più per parte delle donne non tanto per cause contemplate dalle leggi canoniche, ma da visioni censurabili oggetti, quali son quelli di rendersi in tal modo sciolte, e libere dalla potestà maritale per seguir la corrente della scostumatezza, scandalosa agli occhi de' buoni, rovinosa all'ecconomia delle famiglie ec. ec. (cose già tutte verissime), e poi poche righe dopo la medessima legge statuiva esser giusto che cadano a peso del marito, senza nemmen il picciolo conforto di una risserva di rimborso, la quale temprasse alquanto l'amaro del calice, tutti li accennati dispendj, causati da una moglie della stessa legge presonta rea?
§. 12.
Terminato questo primo Atto della Tragi-Comedia, passava allora la moglie alla produzion
nella Curia della sua Scrittura capitolata. Abbiam dalla Storia che i Padri del Concilio di Trento ponevano il Matrimonio fra le cose leggiere, ed universalmente non pareva che questa materia potesse portar seco cose di grande osservazione.
In fatti si ridussero a concluder gli Anatemi solamente quando ebbero già presa la concorde rissoluzion di precipitar il Concilio, e scioglierlo, e parlando de' Divorzj di separazion si spicciavono alla presta senza prendersi alcun pensiero di descriverne i motivi canonici, dicendo solamente che la Chiesa poteva farlo ob multas causas.
Il voto accreditato de' Consultori in jure sostenne però che i motivi principali del Divorzio di separazione sono l'Adulterio, l'Eresia, la Scrizie, e la sollecitazion a Delitto, e che gli altri sono un mero ritrovato della versuzia forense.
Nonostante questi Capitoli erano veramente d'ogni erba un fascio. Un Marito solazzier da battello, si coricava a fianco della moglie pien di sudore, si noti, che la famiglia era doviziosa, e poteva la moglie in questo caso farsi allestir un altro letto, nò, nò, Divisione, Divisione. Questo era una delle accuse capitolate. Un altro annoiato, provocato dalla moglie linguacciuta la rimproverava, e talvolta gli diede il titolo di b. b. Ecco un altro motivo di Divorzio di separazione, già seguita.
Ma tolgasi la mano dalla enumerazione delle sporcherie, infamità, e frivolezze. Per lo più si facevano le Stampe di queste Cause, qualora si passava al Civile, e tutto, il paese è pieno di tali Monumenti.
Nel Processo, che veniva formato quasi sempre dal solo Attuario della Curia, si assumevano Testimonj d'ogni sorte, padre, madre, Servente della madre, donne dipendenti, e prezzolate, preti; frati, senza la minima eccezion di persone.
§. 13.
Compilato il Processo dall'Attuario e venuto il momento, in cui il Marito poteva anch'esso usar della propria difesa, chi mai aveva da accingersi a questa impresa, cui era invitato dal metodo, ma allontanato dalla prudenza? Difendersi avanti di chi? di un Giudice solo. In qual modo? accusar la moglie di calunniatrice, dissoluta, almeno frenetica? Una tale difesa veniva di riverbero a ricader anche sopra di lui, e suoi figlioli, e particolarmente femmine. Questa direzione lo esponeva in oltre a caricarsi di maggiori spese per la propria difesa, e porgeva pretesto alla moglie di nuovi Provisionali, e finalmente rendeva la scena più clamorosa, e più pubblica.
Più: qual sarabbe stato l'effetto di un Giudizio favorevole a lui? Un Mandato della Curia alla Moglie de adhærendo. Bella vittoria! tirarsi in casa di nuovo una donna, che alla pessima compagnia anterior al Monitorio abbia poi aggionto anche l'esacerbamento della pubblica Accusa, e susseguenti dispendj al Marito. I Libri sacri non lo persuadono certamente. Melius est habitare in terra deserta quam cum muliere vixosa, et iracunda. Commorari leoni, et draconi placebit quam habitare cum muliere nequam. L'esperienza dimostra inquietudine e la corta durata delle riunioni.
E se la Moglie non voleva obbedir al Mandato? restava nel Conservatorio a finir di sterminar l'economia del marito con gli Alimenti. V. §. 15.
Lodevole perciò era la direzion solita tenersi dal marito coll'annotar negli Atti della Curia un Costituto in cui accennando succintamente l'insufficienza delle imputazioni capitolate dalla moglie chiudeva col pienamente rimettersi alla Curia, la quale incariva il suo Fiscal di opponersi al Divorzio, nel che era compatibile se non si riscaldava molto, e nasceva la Sentenza locum fuisse, et esse Divortio, ac separationi thori, et cohabitationis maritalis inter N. N., et husque ressultantibus, et usquequo eorumdem animi per Sacramentorum frequentiam, quam eis serio injungit in Dominio reconcilientur. Belle parole, ma migliori se fossero state accompagnate da un precetto della Curia, e della Potestà laica di passar in luogo di Clausura, almeno per cinque anni.
§. 14.
Ma ben longi da un poco di mortificazione, e di freno, la Sentenza della Curia apriva l'adito a nuove scene di libertinaggio, e d'ingiustizia. Prononciato il definitivo Giudizio Ecclesiastico, la moglie usciva gloriosa, e trionfante dal Conservatorio, ed era abilitata dalla legge a piantar il suo domicilio o nella casa paterna, che non quadrava alle viste delle Divorziate, o in quella di qualche prossimo Congionto, che parimenti non era aggradita, o finalmente di qualche altra onesta famiglia, sempre, si diceva, di intelligenza de' mariti, i quali sazj di tutto il giro delle cose precedenti si può ben creder che non
avessero gran voglia di garrir ulteriormente, e si può anche aggionger inutilmente.
La sola presonzion può bastar per riconoscer la delicatezza di costume delle famiglie, o persone estranee, che accoglievano nelle proprie case questa sorte di Ospiti, e ne assumevano la custodia. Erano ammesse a questa Carica Cameriere, ed altre consimili figure, alle quali quand'anco si volesse attribuir buona fede, bisognava almeno far legger prima quel Capitolo del terzo tomo del Ricciardetto, ove un marito di partenza per lontano paese pregò un Amico di custodir sua moglie, ma egli se nè dispensò, facendogli rifletter che era cosa di maggior impegno di quello sarebbe stato l'obligarlo a riempir un sacco di pulici, vuotarlo in un prato, e poi voler che avesse a raccoglierle tutte ad una ad una. Ma bastava che queste persone con apposito Costituto si obligassero alla in vero non facile impresa di tener vigilante custodia della sua Ospite, per quindi a guisa di Gazzetta ragguagliar i Capi di qualunque osservabile mancanza, o arbitrio della medesima. Era demandato al criterio di dette Custodi il distinguer, e precisar quali poi fossero i casi dell' osservabile, a dell'inosservabile. La gran ragione di questa disciplina era perché le Divorziate dovevano viver lontane dal pericolo delle seduzioni, con una conveniente risserva dando saggi di esemplarità, e morigeratezza de’ costumi. Ammirabile maniera di non dir niente con bellissime parole! Chi mi saprebbe mai spiegare l‘ importanza, e l'effetto nè di questo; nè di quel Processo (V.§.10.) d’Inquisizione minacciato alle Divorziate, ed alle lor Curcume? Potevano, o nò ricever visite diurne, e notturne di uomini? potevano, o nò Sortir di casa di giorno, e di notte al fianco di un uomo, già s'intende non vecchio con gambe vacillanti non addattate a longo passeggio, per frequentar Caffè, Casini, e campagne? Era stato suggerito dai Consultori di vietargli di intervenir a pubbliche Funzioni, Teatri, e Spettacoli, di farle vestir di modesto uniforme, che indicasse la loro situazione. Horrendum dictu? Si sarebbe esclamato che questa era la sepolta viva.
A dir la verità si voleva anche nella prossima passata Venezia la libertà, ma per le sole mogli, e non già la libertà civile, che consiste nel far tutto ciò che non si oppone ne all'onestà, ne alla legge, ma bensì quell'altra libertà naturale, che consiste nel far tutto quel che vuole, e che può.
Per altro poi era dato al marito, per usar il vernacolo, il fioretto da nazar di una dichiarazione che le mogli rimanevan ciò che non ostante soggette alla podestà dei mariti, e nella lor naturale costituzione di dipendenza; ma siccome la natura era stata vinta dal costume di dipendenza qualunque anche nelle coabitanti col marito, così ognuno può comprender quanto irrisoria fosse questa chimerica risserva.
Oltre di che l'esercizio della medesima sarebbe diventato un nuovo peso alla scarsella del Marito per stipendiar le persone che avesse necessariamente destinate ad esplorar le direzioni della Moglie, massime in un genere di delitto caratterizzato dalle leggi di prova difficile, e che anche comprovato sarebbe stato sicuramente deviso come strazze, e pettegolezzi, figli di una pazza gelosia del Marito.
Bisogna dir che gli autori di dette Leggi, nè i Giudici abbiano mai riflettuto che sono inutili, anzi dannose tutte le Leggi, che si oppongono ai naturali sentimenti dell'Uomo, ed anche a que' suoi sentimenti morali che furono l'opera di molti secoli, e di molto sangue. Riddurre tirannicamente un Marito onesto a dover esser spettator indolente della propria Moglie, vagante sfaticamente di continuo per le Piazze, ai teatri, e a tutti i spettacoli col Drudo al fianco; ed esser Obbligato a doverla mantener in questo stato col dinaro smunto a lui, ed ai poveri suoi Figlioli, era violenza tale da avvilir, inasprir, rivoltar qualunque Uomo, cui restasse un atomo di Sensibilità, e di decoro.
Scapoli fortunati, e veramente ierque quaterque beati! Compiacetevi giustamente della vostra situazione.
- ....Non che ne alletti
- Il male altrui, ma sol perché l'aspetto
- Di un mal, che non si soffre è dolce eggeto.
§. 15.
Consumato tutto quest'ordine di cose quanto crudeli altrettanto non necessarie, ricorreva la Moglie alla ora ex-Avogaria dimandando un provvedimento di Mobili per allestir la sua casa di abitazione, ed una contribuzione annua a titolo di alimento. E se a fronte dell'enorme indiscrezione che soleva accompagnar queste dimande il Marito si opponeva, anche solamente dal più al meno, cadevano subito sopra di lui altre due disgrazie, cioè nuovi Provisionali, e le stampe, che si diffondevano tra le mani di tutti i curiosi, che ardivano cercarne un esemplare. Si è già parlato della Legge 1559., di cui più volte i Consultori compiansero la dessuetudine. Suggerirono anche nel 1787. i Consultori stessi che per l'onor, e quiete delle Famiglie tali Cause fossero disputate a porte chiuse, senza impurità e senza stampe. Nulla di ciò si volle mai addottare. Pareva propriamente che i Giudici provassero un barbaro piacere di veder, e far veder alla moltitudine, come in un steccato, Moglie, e Marito a dilaniarsi crudelissimamente tra loro nell'onor e nella robba, non senza gravi ferite anche agl'innocenti loro Figlioli. Ignoranti, e crudeli Mezenzj, potevate far di più per finir di opprimer il vostro troppo docile popolo?
Questo era l'ordine, e non dissimile era in merito sulle misure dell'alimento. Due Leggi promulgate nei tempi della buona Venezia mettevano in ciò a pari condizion la vedova, e la separata dal Marito. Statuto Veneto libro primo, capitolo 28., e libro quarto, capitolo 33., nè può dirsi che le parole di separazion, e di separata siano riferibili allo scioglimento del vincolo, poichè l'adulterio, di cui parla il sudetto capitolo 33., allora non scioglieva il vincolo, ma separava solamente la Moglie deliquente dalla coabitazion col Marito.
Di fatti non ci poteva esser differenza esenziale. Quello a cui manca la Moglie, realmente non è più Marito. A che serviva mai che queste creature anfibie non Vergini, non Mogli, non Vedove affettassero per i loro fini politici, come al § 16., di ritener coi denti un vano titolo di Moglie? Figmenta humana! Quando non si voglia deliziarsi nell'uso di parole affatto vuote di senso, lasciar il corpo per correr dietro all'ombra, posponer le cose ai vocaboli, e fuggir apertamente la forza della ragione, il Divorzio di separazione non potrà mai differenziar da quello di scioglimento quanto agli effetti civili se non in quanto nel secondo caso il Marito deve restituir il Capital della Dote, e nell'altro pagarne Solamente il Prò.
Ciò premesso ne viene per legittima necessaria conseguenza che alla divorziata, come sopra, non competiva altra azion che quella del Prò di sua Dote, locchè del 1782. fu brevemente accennato anche dai Consultori. Su qual base di giustizia era dunque piantata la pretesa delle divorziate di voler un alimento oltrepassante il prò della loro Dote, che da esse si spingeva talvolta sino al terzo delle rendite del Marito? Questa era una patentissima ingiustizia quand'anco si avesse voluto giudicar solamente da simili a simili. Una Moglie abbandonata dal Marito quale faccia voto solenne di castità, non ha altra azion che della sua Dote. La Moglie di un confiscato per delitti non ha altra riserva nei beni del marito che quella di sua Dote. Una Moglie che perde il Marito per morte naturale, di cui essa sia all'atto incolpabile non può pretender più della sua Dote, e in questi casi perde il terzo della medesima se siasi sposata nell'età stabilita dalle Leggi.
E una Donna, che ripudiava il Marito col pretesto di Divorzio di sola separazion, rovinoso lall'economia del Marito, ed ai Figlioli, che restavano a solo di lui peso dovea aver il premio di un alimento superior alla sua Dote? Più ancora: se la moglie si lamenta d'aver mala compagnia dal Marito, il pressidio addittato dalla Legge 1353.4. Novembre è quello dell'assicurazion di sua Dote, e questo Atto aveva sempre in ventre la condizione espressa ad hoc se possit alere cum familia. Non sempre un Marito tende a povertà per sole accidentali vicende, ma ancora per viziosa condotta, da cui derivi la mala compagnia della Moglie. Nonostante non solo i figliuoli innocenti, ma allo stesso reo Marito partecipa del frutto della Dote.
Aggiongasi per colmo dell'oppressione il mettodo di quelle visite domiciliari, per cui un Marito di ogni condizion, e professione era astretto a dover produre non solo in faccia al Giudice, ed alla parte interessata, ma a tutto il paese col mezzo delle stampe e l'intiero suo asse attivo, e passivo, onde il dispotismo del Giudice ordinario potesse detterminar l'alimento alla Moglie, senza alcuna misura di legge, o di similitudine, ma manu regia & arbitrio suo.
Le obbligazioni degli Uomini sin'ora sono derivate da due soli fonti, ex contractu, o quasi, ex delicto, o quasi. Se c'era un apposito contratto per accrescer l'alimento alla divorziata oltre i limiti della sua Dote, fiat: se c'era delitto, si è veduto al § 9. che il castigo dovea dipender da un processo, e dall'autorità, che lo avea incoato, e mai dalla civile con pena pecuniaria annuale, e finalmente come potevansi involger gli innocenti Figlioli nella pena di un delitto proprio personale del Padre?
Ma i Giudici Civili che o non sapevano le Leggi, o gustavano troppo quel dispotismo, per cui le disprezzavano, e la ignoranza, o impudenza di taluno degl'Avvocati del Foro Laico, che ho sentito più volte a chiamar col titolo di incendiarj combinavano a meraviglia a far sortire i più stravaganti giudizi. Quanto più giustamente fu stabilito nel 1783. in un limitrofo stato che al momento della se parazione di coabitazione de' Coniugi si dovesse determinar anche dalla Madre sicura una porzione della sua facoltà per il mantenimento, ed educazion de' Figlioli!
§. 16.
A taluno può comparir un paradosso che le mogli vagheggiassero il divorzio di semplice separazione piuttostochè quello di scioglimento, che le repristina pienamente nel loro stato libero senza che ci resti alcun vincolo. Ma rifletta questo tale che le donne, in materia economica certamente più speculative degli uomini ben comprendevano che lo scioglimento non gli prese serva se non la loro semplice dote, la quale il più delle volte è assai tenue. Al contrario, come si è dimostrato al § 15. l’abuso faceva obbligar il marito a dovergli contribuir al caso di semplice separazione summe superiori alla dote, oltre una quantità di mobili da uso.
Più: il trovar un Amasio è cosa ben più facile del trovarsi un marito.
E toltone il vano titolo di mogli, nel resto vivevano con la più ampia libertà benché soltanto separate, come se il nodo fosse stato sciolto intiemente. V. § 14.
Finalmente al caso di qualunque inopinato accidente, Pater ist quem justae nuptiae demonstrant. Quindi un marito semplicemente titolare su bastava. Il Lettor mi capirà senza che mi estenda d'avantaggio sopra questo particolare.
§. 17.
Quì prevedo che alcuno vorrà rimproverarmi che mentre tento di sfuggir lo scoglio di Cariddi inciampo in Scilla, cioè mentre parlo della prevaricazion Mogli non sappia, o non voglia considerar anche quella de' Mariti.
Scopro l'opposizione, ma non la temo. A buon conto è certo in fatto che di cento monitori per il Divorzio di sola separazione, almeno novant'otto erano impetrati dalle Donne.
Più: Fermi i principj accennati al § 3. una donna sposata con genio, scortata da prole innocente nara da questo matrimonio, se esponga al marito con grazia, e docilità le proprie doglianze, cosa non può permettersi di ottenere da lui? L'esperienza ci fa veder alcune mogli che colle buone maniere cangiarono persino l'indole, e i vizi più radicati di un molesto marito.
Il mal stava nell'eccesso dell'insubordinazione, e dell'orgoglio, fomentato dalla troppa facilità dei Divorzj di separazione. Per altro lo spirito delle donne fu sempre capace di esercitar la tolleranza e la pazienza in sommo grado. Quelle istesse mogli così caparbie col marito non soffrivano forse senza strepiti del Servente vilipendi in pubblico, e in privato, strapazzi, e sino percosse?
Non basta: le Monache vivono sotto il comando di una superiora, sempre colla compagnia di altre donne di ogni sorte per indole, educazione, una perfetta pace e tranquillità, ma non fuggono, e rarissime sono quelle, che propongano la nullità della lor professione.
Finalmente le natura stessa le ha destinate agli uffizj, che esigono la maggior pazienza, cioè nel portar, partorir, ed allevar i bambini. Che se poi il marito fosse brutale, e disumanato a segno di resister alle grazie, mansuetudi ne, e savia condotta della moglie, il rimedio del §. 18 tanto è operativo per la moglie di scellerato marito quanto lo è per un marito di insoffribile moglie.
§ 18.
Quì non si tratta di riformar il mondo fisico, e morale, nè di introdurre per sempre un modo di perfetta tranquillità ne' Matrimoni. Questa impresa può competer al solo Creatore. All'uomo non è possibile nemmeno ridurre a cattegoria, e descriver tutte le qualità dei motivi delle discordie coniugali. Sono tante di numero, e tanto varie nella loro origine, progresso, e circostanze, e si producono sotto così multiforme aspetto, dipendono da tanta diversità di temperamento, educazione, ed abitudine che il volerle ridurre a geometrica precisione, ed enumerazione sarebbe come chi volesse delinear tutte le fisionomie degli uomini, e delle donne. Basta di due mali scieglier il minore.
Al rimedio sembra che possa condurre una distinzione: O queste discordie sono del carattere delle effimere, accidentali, e leggere, in tal caso una prudente amichevole mediazione, maneggiata senza publicità, con dolcezza, ed equità, dentro un sufficiente spazio di tempo, può bastar a sopprimerle. La voce dell'amico non amando il marito, nemmen quando lo rimprovera, e corregge: il tuono dell'autorità mortifica, ributta inasprisce nelle discordie coniugali.
Ma se la febre è del genere delle ostinate, perniciose, e resistenti a tutti i tentativi dell'arte, actum est. Quando l'esperienza ha dimostrata evidentemente l’incompatibilità di umori, ossia carattere frà due coniugi, il divorzio di scioglimento e l'unico rimedio a questo male.
§ 19.
Questo rimedio utilmente usato trà Cristiani non Cattolico-Romani, e sostenuto dall'Autor citato al § 6., ha incontrato nel 1795. l'opposizione in Pavia da un Claustrale, erudito, ed eloquente, che ingenuamente confessa di aver composta la sua Opera nel ritiro di un Chiostro, e in ore avvanzategli da altre sue gravi occupazioni.
Ma, Padre mio, questo è un negozio, che ha maggior bisogno di pratica, ed esperienza, che di ragioni speculative. Se chiamato da Dio vi fosse toccata la soave compagnia di una moglie del carattere descritto al § 4., ci vorrei scommettere che non avreste stampato quel libro.
È una disgrazia che i Scolastici col sottilizar troppo oscurino le cose, nei frati la soverchia fermezza nell'opinion delle loro scuole sia molto accostumata, e i Teologhi per lo più siano difficili, ostinati, e puntigliosi, onde non si può con loro venir a consigli moderati, come sarebbe di bisogno, benchè talvolta gli accada di restar storditi dalla ragione, non sapendo rissolverla. Perdonate, adesso ho parlato così col parere di un altro Frate, e Teologo, morto da più di un secolo e mezzo, e con parole tolte di peso da lui.
Nonostante l'ingenuità da voi manifestata mi lusinga di potervi persuadere. Voi piantate per principio certo che la Religion Cattolico-Romana stabilisce assolutamente indissolubile il Matri monio. Ma questa Religion ammette anzi 14. casi ne' quali si può scioglier il vincolo matrimoniale, impotenza, errore, violenza ec.
Come regge il vostro, come si suol dir, ablativo assoluto?
Che per le frequenti risse riesca grave, e molesto, anzi talvolta impossibile ai coniugi il coabitar assieme, mostrate di saperlo. Ma quantunque iraconda, di cattivi costumi, insolente, maledica, e che so io, il marito non ha da scioglier il vincolo; e se per tal motivo si separano i coniugi, devono viver nel celibato, o riconciliarsi. Non v'ha strada di mezzo. Scusate, questo è un decider un poco troppo dogmaticamente.
Da queste Voci consta dunque che voi siete un partigiano dichiarato del divorzio di semplice separazione, e nemico accerimo di quello di scioglimento del vincolo.
Ben longi dall'attaccarvi con indecenza, voglio anzi chiamarvi a patti di buona guerra.
Qui non si tratta fra noi di dover scieglier tra un ben, e un male. Se ciò fosse, noi saressimo subito perfettamente d'accordo. Ma si tratta di scieglier tra due mali il minore. L'ultima differenza della nostra questione è più di fatto, che di diritto.
Il divorzio di scioglimento è, come ho detto di sopra, a mio parere l'unico motivo ad ogni ulterior sciagura, ben intesi già qualora le amichevoli mediazioni, ed i mezzi dilatori come al § 9. non abbiano potuto produrre la conciliazione frà due coniugi, cosicché si riconoscano decisamente di umor, ossia carattere incompatibile
Al contrario il divorzio di sola separazion offende la Religione, imprimendo nel Popolo opinioni cattive. Più, pone i due coniugi in un stato di somma violenza, e pericolo, poiché se elessero lo stato matrimoniale non ebbero per conseguenza vocazione al celibato. Quanto sia difficile la castità della vedova, gli Stessi Santi Padri ve lo attestano. Rapporto al guarito di solo titolo, l'Evangelo afferma che il dono della continenza non è dato a tutti.
È deluso il Precetto del crescite, & multiplicamini, ed anco la Società se ne rissente per il vacuo, che nella Popolazione lasciamo questi divorzi.
L'economia delle famiglie si sconcerta. L'odio fra coniugi o vieppiù si accresce, o almen si mantiene, anzi si propaga anche nel figliuoli, i quali inclinando col loro affetto più al materno che al paterno sangue in ogni visita che fanno alla madre ricevono da essa continuo perfido insinuazioni contro il padre, di modochè arrivano ad odiarlo, del che accorgendosi lo stesso non può a meno di non esacerbarsi, e perder la sua benevolenza verso di loro. Abissus abissum invocat.
Il ben pubblico risuona in più parti del vostro Libro. Talento, e dottrina non vi manca. Confrontate dunque i mali derivanti dall'uno, e dall’altro di questi divorzi, e poi decidete qual sia il peggiore, in qualunque punto di vista religioso, o civile vogliate considerarli.
Ne temete che il rimedio del scioglimento possa far mutar marito, e moglie come cangiansi gli abiti. Potrei rispondervi che è meglio cangiar abito per indossarsene un altro di quello sia venir spogliati di abito, e dovere restar nudi. Ma non dubitate: quando le donne sono costrette a dover ragionar, e calcolar la sanno più lon ga degli uomini. Bilanciando le conseguenze si disponeranno piuttosto a deponer l'accesso di quell'orgoglio verso il marito ch'era figlio del mal costume, e della facilità di separarsi, impareranno un poco di creanza col marito, e riassumeranno la natural verecondia, e ritegno.
§. 20.
Cittadini, che degnamente rappresentate ora il Popolo Sovrano, assoggetto ai vostri talenti, ed alla vostra sensibilità un Quadro, che se ha la disgrazia di non poter meritar applausi per le sue tinte, vi dipinge però con verità, e buona fede un oggetto, interessanze la Religione, la tranquillità delle Famiglie, e il ben della Nazione. E se il peso di tante altre vostre pubbliche occupazioni non vi permette di subito, o presto provveder ai mali ivi delineati, giova sperar che non sarete almeno per abbandonar alla non curanza, come da tanti anni addietro è fatalmente successo, il prima fondamento dell’umana Società.
Cittadine, che abbandonaste barbaramente marito, e figlioli per seguir la corrente della scostumatezza, sovvenitevi che nella maggior parte del Mondo le donne sono schiave, e se la provvidenza vi fece nascer fortunatamente in paesi di libertà, tanto più siete ree per l'enorme abuso da Voi fatto del vostro stato. Democratizatevi, e non sdegnate di mettervi a livello con le buone madri, e spose, rissarcindo possibilmente la vostra patria, e le vostre famiglie con tanto di edificazione e vantaggi quanto fu il vostro scandalo, e rovina, o aspettatevi quel giusto destino, cui il §. 4. ormai vi chiama.
FINE.