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XII |
Ma questo provedimento così ragionevole e
umano era anzi apertamente escluso dalla Curia,
che solennemente reclamò nel 1785. persino contro la picciola dilazione derivante dalla condizion
di doversi la moglie presentar al Capi dell'Ex
Consiglio di X. prima d'impetrar il Monitorio,
come pure dal laico colla inesecuzione della provida legge del Statuto Veneto 1559. 6. Agosto
prescrivente l'elezion di confidenti nelle contese
matrimoniali. Pareva che queste, quasi a guisa di una festa da tori, eccitassero la trista compiacenza nel Giudice di esserne impaziente spettatore, in mezzo ad una moltitudine di astanti.
§. 10.
Libero (per non dir licenzioso) dovea esser il
riccorso alla Curia, previa però la permissione
dei Capi. La moglie dunque era tenuta a munirsi di un memoriale in cui ordinariamente
narrando il falso, e tacendo il vero si infamava
il marito senza pietà, e misericordia, e poi si
presentava piena di brio in figura di accusatrice
ai Capi al fianco dell'Avvocato Ecclesiastico,
da essa scielto, ad implorar il permesso d'impetrar della Curia il Monitorio.
Non ho mai saputo ravvisar in questo obbligo nè decenza, nè utilità. Non decenza, Perchè le antichissime leggi della buona Venezia consideravano anzi per cosa vergognosa alla femmina maritata per cagion della sua pudicizia andar avanti li pubblici Giudici a contender anche in materie indifferentissime di stride, ed investite. La Natura produce anche adesso le Donne con quel medesimo istinto di verecondia, e ritegno, come al-
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